Sentenza del 28/11/2018 n. 30771 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
L'Agenzia delle Entrate aveva contestato, per l'anno d'imposta 2004 ai fini IRAP e IVA, la natura elusiva dell'acquisto del contratto di leasing relativo a un'azienda operante nel commercio al dettaglio. Secondo l'Ufficio, l'avvicendamento di diversi cessionari e il controllo della Conad del Tirreno sulle società coinvolte dimostravano che l'operazione fosse finalizzata esclusivamente a ottenere vantaggi fiscali mediante la deduzione di costi fittizi e la creazione di crediti IVA, con un recupero a tassazione di 214.056 euro. La contribuente ha denunciato, tra l'altro, la violazione del procedimento antielusivo previsto dall'art. 37-bis, commi 4 e 5, del D.P.R. n. 600 del 1973: l'Agenzia aveva convocato la società presso l'ufficio, concesso soltanto 15 giorni e omesso di indicare specificamente i motivi dell'applicabilità della disciplina antielusiva, oltre a non avere adeguatamente considerato nell'avviso le giustificazioni della contribuente.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il primo motivo, relativo alla presunta nullità della sentenza regionale per avere riprodotto una precedente decisione, ma ha accolto il secondo motivo. Ha ritenuto che il contraddittorio fosse stato instaurato in modo irregolare, perché la legge imponeva una richiesta di chiarimenti scritti, un termine di 60 giorni e l'indicazione dei motivi per cui si ritenevano applicabili i commi 1 e 2 dell'art. 37-bis. Ha inoltre rilevato che l'avviso di accertamento non aveva esaminato specificamente le ragioni economiche illustrate dalla contribuente. Tali violazioni comportavano la nullità dell'avviso di accertamento. La sentenza della Commissione Tributaria Regionale è stata cassata e, non essendo necessari ulteriori accertamenti, la Corte ha deciso nel merito accogliendo il ricorso originario di Ellisse s.r.l. Le spese dei giudizi di merito sono state compensate, mentre l'Agenzia è stata condannata a rifondere alla contribuente 5.000 euro, oltre accessori, per il giudizio di legittimità.
Norme richiamate
D.P.R. n. 600 del 1973, art. 37-bis, commi 1 e 2
Disciplina le operazioni potenzialmente elusive e consente all'Amministrazione di contestarle quando, pur formalmente rispettose delle norme fiscali, siano prive di valide ragioni economiche e dirette a ottenere indebiti vantaggi fiscali.
D.P.R. n. 600 del 1973, art. 37-bis, comma 4
L'avviso di accertamento è emanato, a pena di nullità, previa richiesta al contribuente anche per lettera raccomandata, di chiarimenti da inviare per iscritto entro sessanta giorni dalla data di ricezione della richiesta nella quale devono essere indicati i motivi per cui si reputano applicabili i commi 1 e 2.
Il contraddittorio preventivo antielusivo deve rispettare modalità vincolanti: richiesta scritta, termine di 60 giorni e indicazione concreta delle ragioni dell'applicabilità della disciplina. Il mancato rispetto di tali requisiti determina la nullità dell'avviso.
D.P.R. n. 600 del 1973, art. 37-bis, comma 5
L'avviso di accertamento deve essere specificamente motivato, a pena di nullità, in relazione alle giustificazioni fornite dal contribuente.
L'Amministrazione deve confrontarsi nell'avviso con le spiegazioni e le ragioni economiche fornite dal contribuente durante il contraddittorio; non è sufficiente esporre soltanto gli elementi ritenuti indicativi dell'elusione.
D.P.R. n. 633 del 1972, art. 19
Riguarda il diritto alla detrazione dell'IVA. La questione è stata assorbita dalla decisione sulla nullità dell'avviso.
D.P.R. n. 633 del 1972, art. 54
Disciplina le modalità di accertamento dell'IVA. Le relative censure non sono state esaminate perché assorbite dall'accoglimento del motivo sulla nullità dell'avviso.
D.Lgs. n. 446 del 1997, art. 5
Riguarda la determinazione della base imponibile IRAP. Le contestazioni relative alla deducibilità dei costi sono rimaste assorbite.
D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 36
Disciplina il contenuto della sentenza tributaria. La Corte ha escluso che la riproduzione di argomentazioni contenute in un'altra sentenza comporti automaticamente nullità, purché la decisione conservi autonomia motivazionale.
Art. 384, comma 2, c.p.c.
Consente alla Corte di cassazione, quando non sono necessari ulteriori accertamenti di fatto, di decidere direttamente la controversia nel merito dopo avere cassato la sentenza impugnata.
Massime di principio
- Quando l'Amministrazione contesta un'operazione come elusiva sulla base dell'art. 37-bis del D.P.R. n. 600 del 1973, il contraddittorio preventivo non è una formalità generica: devono essere rispettati la forma scritta, il termine di 60 giorni e l'indicazione dei motivi concreti dell'ipotizzata elusione.
- Un invito a comparire personalmente presso l'ufficio, con un termine più breve e senza l'indicazione specifica delle ragioni dell'applicabilità della disciplina antielusiva, non sostituisce validamente la procedura prevista dalla legge.
- L'avviso di accertamento deve esaminare in modo specifico le giustificazioni economiche fornite dal contribuente. Il semplice richiamo agli elementi indiziari dell'elusione non è sufficiente.
- Le violazioni delle regole procedimentali previste dall'art. 37-bis, commi 4 e 5, comportano la nullità dell'avviso di accertamento, senza necessità di esaminare le contestazioni sostanziali sui costi, sull'IVA o sull'IRAP.
- La riproduzione, anche ampia, di una precedente sentenza non rende automaticamente nulla la nuova decisione: occorre verificare se il giudice abbia comunque svolto una valutazione autonoma e se la motivazione sia comprensibile e riferibile alla controversia concreta.
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