Corte di giustizia, Sentenza C-445/19
Sentenza della Corte (Grande Sezione) del 24 novembre 2020. — Viasat Broadcasting UK Ltd contro TV2/Danmark A/S e Regno di Danimarca. — Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall'Østre Landsret. — Rinvio pregiudiziale – Aiuti di Stato – Società pubblica di radiodiffusione – Articolo 106, paragrafo 2, TFUE – Servizi di interesse economico generale – Aiuto compatibile con il mercato interno – Articolo 108, paragrafo 3, TFUE – Notifica – Assenza – Obbligo per il beneficiario di pagare interessi per il periodo d’illegalità di tale aiuto – Calcolo degli interessi – Importi da prendere in considerazione. — Causa C-445/19
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte, in Grande Sezione, ribadisce che la decisione finale della Commissione non sana retroattivamente l’illegalità derivante dall’esecuzione anticipata di un aiuto non notificato. Per preservare l’effetto utile dell’articolo 108, paragrafo 3, TFUE, il giudice nazionale deve imporre al beneficiario il pagamento degli interessi per il periodo in cui l’aiuto è rimasto illegittimamente in vigore. La regola vale anche per gli aiuti destinati a un servizio di interesse economico generale e per gli importi trasferiti a soggetti collegati o provenienti da un’impresa pubblica, se inclusi nella decisione definitiva come aiuti di Stato.
Aiuti di Stato: obbligo del giudice nazionale di condannare il beneficiario al pagamento degli interessi per il periodo di illegalità anche quando l’aiuto è poi dichiarato compatibile dalla Commissione ex articolo 106, paragrafo 2, TFUE, e determinazione della base di calcolo degli interessi.
La questione giuridica
Se l’articolo 108, paragrafo 3, TFUE imponga al giudice nazionale di condannare il beneficiario di un aiuto di Stato eseguito illegittimamente al pagamento di interessi per il periodo d’illegalità anche quando la Commissione, con decisione finale, dichiari l’aiuto compatibile con il mercato interno ai sensi dell’articolo 106, paragrafo 2, TFUE; e se tale obbligo si estenda agli importi trasferiti a imprese collegate o ricevuti da un’impresa controllata dallo Stato, qualora tali importi siano stati qualificati come aiuti di Stato nella decisione definitiva della Commissione.
Principio di diritto
L’articolo 108, paragrafo 3, TFUE va interpretato nel senso che, se un aiuto di Stato è stato eseguito in violazione dell’obbligo di previa notifica, il giudice nazionale deve condannare il beneficiario a pagare gli interessi relativi al periodo di illegalità, anche quando la Commissione, con decisione finale, abbia poi dichiarato l’aiuto compatibile con il mercato interno ai sensi dell’articolo 106, paragrafo 2, TFUE. Tale obbligo si applica altresì agli importi che, pur trasferiti a imprese collegate o provenienti da un’impresa controllata dallo Stato, siano stati definitivamente qualificati come aiuti di Stato e facciano parte dell’aiuto eseguito illegalmente.
Norme richiamate
- Articolo 106, paragrafo 2, TFUE
- Articolo 107, paragrafo 1, TFUE
- Articolo 108, paragrafo 3, TFUE
- Articolo 109 TFUE
- Protocollo n. 26 sui servizi di interesse generale
- Protocollo n. 29 sul sistema di radiodiffusione pubblica negli Stati membri
- Regolamento (CE) n. 994/98
- Regolamento (CE) n. 800/2008
- Regolamento (UE) n. 651/2014
- Decisione 2006/217/CE
- Decisione 2011/839/UE
- Articolo 267 TFUE
Aiuti di Stato, interessi per il periodo d’illegalità e servizi pubblici di radiodiffusione
La pronuncia riguarda un rinvio pregiudiziale dell’Østre Landsret (Danimarca) nell’ambito della controversia tra Viasat Broadcasting UK Ltd, TV2/Danmark A/S e il Regno di Danimarca. La Corte è chiamata a chiarire gli effetti dell’esecuzione anticipata di misure di aiuto a favore di una società pubblica di radiodiffusione, successivamente dichiarate compatibili con il mercato interno dalla Commissione.
Fatti e procedimento principale
La TV2 è una società di radiodiffusione danese incaricata di una missione di servizio pubblico. Il suo sistema di finanziamento è stato esaminato dalla Commissione in più decisioni successive:
- con la decisione 2006/217/CE la Commissione aveva qualificato come aiuti di Stato le misure adottate dalla Danimarca tra il 1995 e il 2002, ritenendole compatibili salvo una parte;
- dopo l’annullamento di tale decisione, la Commissione ha adottato la decisione 2011/839/UE, con cui ha nuovamente concluso che le misure costituivano aiuti di Stato ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 1, TFUE, che erano stati eseguiti illegalmente in violazione dell’articolo 108, paragrafo 3, TFUE, ma che erano compatibili con il mercato interno ai sensi dell’articolo 106, paragrafo 2, TFUE.
Viasat ha poi agito dinanzi al giudice danese chiedendo che la TV2 fosse condannata a pagare gli interessi per il periodo in cui l’aiuto era rimasto illegittimamente eseguito, cioè dal momento dell’erogazione fino alla decisione finale della Commissione.
Questioni pregiudiziali
Il giudice del rinvio ha domandato, in sostanza:
- se l’obbligo del giudice nazionale di imporre il pagamento degli interessi per il periodo d’illegalità valga anche quando l’aiuto, pur eseguito senza previa notifica, sia poi dichiarato compatibile ai sensi dell’articolo 106, paragrafo 2, TFUE;
- se tale obbligo riguardi anche gli importi trasferiti dal beneficiario ad imprese collegate, quando la Commissione li ha comunque considerati parte dell’aiuto di Stato;
- se la stessa regola si applichi a somme ricevute da un’impresa controllata dallo Stato, anche se provenienti in parte dalla vendita di servizi prestati dal beneficiario.
Normativa e quadro giurisprudenziale
La Corte richiama in particolare:
- l’articolo 108, paragrafo 3, TFUE, che impone la notifica preventiva e il divieto di esecuzione prima della decisione finale della Commissione;
- l’articolo 106, paragrafo 2, TFUE, relativo alle imprese incaricate di servizi di interesse economico generale;
- l’articolo 107, paragrafo 1, TFUE, per la nozione di aiuto di Stato;
- il protocollo n. 29 sul sistema di radiodiffusione pubblica negli Stati membri e il protocollo n. 26 sui servizi di interesse generale.
Sul piano giurisprudenziale, la Corte si fonda soprattutto sulle sentenze:
- CELF (C‑199/06), che ha distinto tra recupero dell’aiuto e pagamento degli interessi per il periodo d’illegalità;
- Deutsche Lufthansa (C‑284/12), sul ruolo complementare dei giudici nazionali;
- Eesti Pagar (C‑349/17), sull’obbligo di trarre le conseguenze dell’esecuzione illegale;
- Viasat Broadcasting UK/Commissione (C‑660/15 P), sul rapporto tra SIEG e controllo degli aiuti.
Ragionamento della Corte
La Corte ricorda che il sistema degli aiuti di Stato si fonda sulla cooperazione leale tra Commissione, giudici nazionali e giudici dell’Unione. La compatibilità di una misura con il mercato interno rientra nella competenza esclusiva della Commissione, mentre i giudici nazionali devono garantire la tutela dei diritti dei singoli contro la violazione del divieto di esecuzione anticipata.
La Corte afferma che la decisione finale della Commissione non sana a posteriori l’illegalità derivante dalla violazione dell’articolo 108, paragrafo 3, TFUE. Se così fosse, verrebbe svuotato di effetto utile l’obbligo di notifica preventiva, poiché gli Stati membri sarebbero meno incentivati a rispettarlo.
Per questa ragione, la Corte distingue tra:
- recupero dell’aiuto: non è imposto quando la Commissione dichiara poi compatibile l’aiuto;
- interessi per il periodo d’illegalità: devono invece essere sempre corrisposti, perché l’esecuzione anticipata procura al beneficiario un vantaggio indebito, corrispondente al risparmio finanziario e al miglioramento della posizione concorrenziale durante il periodo illegale.
Quanto all’articolo 106, paragrafo 2, TFUE, la Corte chiarisce che la possibilità di derogare alle norme del Trattato per consentire l’adempimento di una missione SIEG non elimina l’obbligo di notifica. La verifica della necessità della misura rispetto alla missione di servizio pubblico presuppone comunque che la misura sia previamente notificata alla Commissione. Il fatto che la TV2 svolga un servizio pubblico di radiodiffusione non consente dunque di derogare, di per sé, al controllo preventivo dell’articolo 108, paragrafo 3, TFUE.
Sulle seconde e terze questioni, la Corte rileva che la validità della decisione finale della Commissione era già stata confermata in via definitiva quanto alla qualificazione di alcuni flussi finanziari come aiuti di Stato. Di conseguenza, tali importi rientrano nella base su cui devono essere calcolati gli interessi dovuti per il periodo di illegalità, anche se sono stati trasferiti a soggetti collegati o provenivano da un’impresa controllata dallo Stato.
Decisione della Corte
La Corte risponde che l’articolo 108, paragrafo 3, TFUE impone al giudice nazionale di condannare il beneficiario al pagamento degli interessi per il periodo d’illegalità:
- anche quando la Commissione, con decisione finale, dichiara compatibile l’aiuto ai sensi dell’articolo 106, paragrafo 2, TFUE;
- anche per gli aiuti trasferiti a imprese collegate e per quelli versati da un’impresa controllata dallo Stato, se qualificati come aiuti di Stato nella decisione definitiva.
Principio di diritto
La sentenza rafforza l’idea che l’obbligo di previa notifica e il divieto di esecuzione anticipata siano regole centrali e inderogabili del diritto degli aiuti di Stato, salvo eccezioni espressamente previste. La successiva compatibilità dell’aiuto non elimina gli effetti sanzionatori connessi al periodo in cui l’aiuto è rimasto illegittimamente in vigore, tra cui il pagamento degli interessi.
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