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Sentenza

Corte di giustizia, Ordinanza C-191/20

Ordinanza della Corte (Sesta Sezione) del 25 novembre 2020. — Tiziano Vizzone contro Commissione europea. — Impugnazione – Articolo 181 del regolamento di procedura della Corte – Rappresentanza delle parti – Qualità di avvocato – Persona collegata ad un’organizzazione professionale che non fa parte delle forme di organizzazioni professionali riconosciute dallo Stato membro interessato – Irricevibilità manifesta. — Causa C-191/20 P

Giurisprudenza europea62020CO0191

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte ha respinto l’impugnazione del sig. Vizzone in quanto manifestamente irricevibile, confermando che il suo difensore non poteva essere considerato avvocato ai sensi dell’articolo 19 dello statuto. I documenti prodotti dimostravano un’appartenenza all’UNBR Bota, associazione non riconosciuta come forma di organizzazione professionale autorizzata in Romania. Venendo meno uno dei requisiti cumulativi di rappresentanza, il ricorso è stato dichiarato irricevibile con condanna del ricorrente alle proprie spese.

Impugnazione respinta per manifesta irricevibilità: la Corte ribadisce che, ai sensi dell’articolo 19 dello statuto, può rappresentare una parte solo chi sia effettivamente avvocato abilitato dinanzi a un giudice di uno Stato membro; l’appartenenza a un’associazione non riconosciuta non basta.

La questione giuridica

Se l’impugnazione fosse ricevibile nonostante il ricorrente fosse rappresentato da persone che si qualificavano come avvocati, ma che risultavano appartenere a un’associazione professionale rumena non riconosciuta come ordine forense dallo Stato membro interessato; in particolare, se tali rappresentanti soddisfacessero i requisiti di cui all’articolo 19 dello statuto della Corte e, in difetto, se il ricorso dovesse essere dichiarato manifestamente irricevibile.

Principio di diritto

Ai sensi dell’articolo 19, terzo e quarto comma, dello statuto della Corte, la rappresentanza delle parti diverse dagli Stati membri e dalle istituzioni dell’Unione è valida solo se il difensore possiede cumulativamente la qualità di avvocato e l’abilitazione al patrocinio dinanzi a un organo giurisdizionale di uno Stato membro o di uno Stato SEE. Se la persona che firma l’atto non è iscritta a un ordine forense riconosciuto dallo Stato membro interessato, ma appartiene a un’associazione professionale non autorizzata a rilasciare il titolo di avvocato, non soddisfa il requisito della qualità di avvocato; il ricorso o l’impugnazione è quindi manifestamente irricevibile.

Norme richiamate

  • Articolo 19 dello statuto della Corte di giustizia dell'Unione europea
  • Articolo 56 dello statuto della Corte di giustizia dell'Unione europea
  • Articolo 119 del regolamento di procedura della Corte
  • Articolo 168, paragrafo 2, del regolamento di procedura della Corte
  • Articolo 181 del regolamento di procedura della Corte
  • Articolo 137 del regolamento di procedura della Corte
  • Articolo 184, paragrafo 1, del regolamento di procedura della Corte
  • Legge rumena n. 51/1995 sull'organizzazione e l'esercizio della professione di avvocato, articolo 1, paragrafi 2 e 3
  • Articolo 348 del codice penale rumeno

Impugnazione per manifesta irricevibilità per difetto di rappresentanza professionale

L’ordinanza riguarda un’impugnazione proposta dal sig. Tiziano Vizzone contro l’ordinanza del Tribunale del 4 marzo 2020, che aveva dichiarato manifestamente irricevibile il suo ricorso diretto all’annullamento di una decisione della Commissione europea del 29 luglio 2019. La Corte, in Sesta Sezione, ha deciso con ordinanza motivata ai sensi dell’articolo 181 del regolamento di procedura.

Parti e oggetto del procedimento

Il ricorrente in impugnazione è il sig. Tiziano Vizzone; la parte resistente è la Commissione europea, convenuta in primo grado. Il nodo centrale non è il merito della decisione della Commissione, ma la validità della rappresentanza del ricorrente davanti ai giudici dell’Unione.

Normativa rilevante

La Corte richiama innanzitutto l’articolo 19, terzo e quarto comma, dello statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea, che impone alle parti diverse da Stati membri e istituzioni di essere rappresentate da un avvocato abilitato al patrocinio dinanzi a un organo giurisdizionale di uno Stato membro o di uno Stato SEE. Sono inoltre richiamati:

  • l’articolo 119 del regolamento di procedura della Corte, applicabile alle impugnazioni in forza dell’articolo 168, paragrafo 2;
  • l’articolo 181 del regolamento di procedura, che consente di respingere con ordinanza le impugnazioni manifestamente irricevibili o infondate;
  • l’articolo 137 del regolamento di procedura, applicabile alle spese tramite l’articolo 184, paragrafo 1. Sul piano nazionale, sono menzionati l’articolo 1, paragrafi 2 e 3, della legge rumena n. 51/1995 e l’articolo 348 del codice penale rumeno.

Valutazione della Corte sulla qualità di avvocato

La Corte ribadisce la propria giurisprudenza secondo cui l’articolo 19 dello statuto richiede due condizioni cumulative per rappresentare validamente una parte dinanzi ai giudici dell’Unione:

  • la persona deve avere la qualità di avvocato;
  • deve essere abilitata al patrocinio dinanzi a un giudice di uno Stato membro o di uno Stato SEE. Richiama inoltre il principio per cui, per soddisfare la prima condizione, chi firma l’atto introduttivo deve essere iscritto all’ordine forense competente.

Elementi di fatto decisivi

A seguito di una richiesta di regolarizzazione, i difensori del ricorrente hanno prodotto documenti attestanti un’appartenenza all’UNBR. Tuttavia, dal fascicolo emergeva che essi facevano in realtà riferimento all’UNBR Bota, con sede a Bucarest, distinta dall’UNBR riconosciuta dalla legge rumena. La Corte richiama poi una decisione dell’Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie del 21 settembre 2015, secondo cui l’UNBR Bota non rientra tra le forme di organizzazione professionale riconosciute dalla legge n. 51/1995 e l’esercizio da parte dei suoi membri delle attività tipiche della professione forense costituisce esercizio abusivo della professione. Viene inoltre menzionata una sentenza della Corte di cassazione italiana del 7 febbraio 2019, n. 3706, che aveva confermato la cancellazione del sig. Bettani dalla sezione speciale dell’albo degli avvocati stabiliti, proprio in ragione dell’acquisizione del titolo presso l’UNBR Bota.

Ragionamento e soluzione

Sulla base di tali elementi, la Corte conclude che i rappresentanti del ricorrente appartengono a un’organizzazione professionale non legalmente autorizzata a rilasciare il titolo di avvocato in Romania. Di conseguenza, essi non soddisfano neppure la prima delle condizioni cumulative dell’articolo 19 dello statuto, perché non possono avvalersi validamente del titolo di avvocato rilasciato dall’autorità competente dello Stato membro interessato. Ne deriva che il ricorso non è proposto con la rappresentanza richiesta dalla normativa processuale dell’Unione ed è quindi manifestamente irricevibile.

Dispositivo e spese

La Corte respinge l’impugnazione in quanto manifestamente irricevibile e pone le spese a carico del sig. Vizzone, che sopporta le proprie spese. La Commissione, non essendo stata notificata dell’impugnazione, non aveva sostenuto spese.

Principio affermato

La rappresentanza processuale dinanzi ai giudici dell’Unione richiede non solo l’abilitazione al patrocinio, ma anche la qualità di avvocato in senso stretto, desumibile dall’iscrizione presso un ordine forense riconosciuto dallo Stato membro competente; l’appartenenza a un’associazione professionale non riconosciuta non è sufficiente e comporta l’irricevibilità del ricorso o dell’impugnazione.

Come è indicizzato

Materierappresentanza processuale dinanzi ai giudici ueirricevibilità dell'impugnazioneprofessione forenseordinamento professionale nazionaleprocedura della corte di giustizia

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