Corte di giustizia, Sentenza C-510/19
Sentenza della Corte (Grande Sezione) del 24 novembre 2020. — Procedimento penale a carico di AZ. — Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal hof van beroep te Brussel. — Rinvio pregiudiziale – Cooperazione di polizia e giudiziaria in materia penale – Mandato d’arresto europeo – Decisione quadro 2002/584/GAI – Articolo 6, paragrafo 2 – Nozione di “autorità giudiziaria dell’esecuzione” – Articolo 27, paragrafo 2 – Regola della specialità – Articolo 27, paragrafo 3, lettera g), e paragrafo 4 – Deroga – Azione penale per un “reato diverso” da quello che ha motivato la consegna – Assenso dell’autorità giudiziaria dell’esecuzione – Assenso del pubblico ministero dello Stato membro di esecuzione. — Causa C-510/19
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte, in Grande Sezione, ha chiarito chi possa essere l’"autorità giudiziaria dell’esecuzione" ai fini del mandato d’arresto europeo. Ha escluso che un pubblico ministero che possa ricevere istruzioni individuali dal potere esecutivo soddisfi tale qualifica, con conseguente impossibilità di attribuirgli il potere di autorizzare il superamento della regola della specialità. La decisione rafforza l’esigenza di indipendenza e di controllo giurisdizionale nell’intera procedura di consegna e nell’eventuale prosecuzione per reati diversi.
Mandato d’arresto europeo: il pubblico ministero dello Stato membro di esecuzione può essere "autorità giudiziaria dell’esecuzione" e rilasciare l’assenso per perseguire reati diversi da quello oggetto della consegna solo se è indipendente dal potere esecutivo e opera in una procedura con tutela giurisdizionale effettiva.
La questione giuridica
Se la nozione di "autorità giudiziaria dell’esecuzione" dell’articolo 6, paragrafo 2, della निर्णयe quadro 2002/584/GAI sia una nozione autonoma di diritto dell’Unione e, in caso affermativo, quali criteri la definiscano; in particolare, se il procuratore presso la procura di Amsterdam possa qualificarsi come tale e quindi dare l’assenso previsto dall’articolo 27, paragrafo 3, lettera g), e paragrafo 4, per perseguire una persona consegnata per un "reato diverso" da quello oggetto del mandato d’arresto europeo; e se tale assenso debba rispettare il diritto di essere ascoltato e il diritto di accesso alla giustizia.
Principio di diritto
La nozione di "autorità giudiziaria dell’esecuzione" dell’articolo 6, paragrafo 2, della decisione quadro 2002/584 è autonoma e comprende solo autorità che partecipano all’amministrazione della giustizia penale, agiscono indipendentemente dal potere esecutivo ed esercitano le loro funzioni in una procedura che garantisce una tutela giurisdizionale effettiva. Ne consegue che un pubblico ministero che, pur partecipando all’amministrazione della giustizia, possa ricevere istruzioni individuali dal potere esecutivo non può dare l’assenso ex articolo 27, paragrafi 3, lettera g), e 4, per il perseguimento di reati diversi da quello che ha giustificato la consegna.
Norme richiamate
- Articolo 267 TFUE
- Decisione quadro 2002/584/GAI
- Decisione quadro 2009/299/GAI
- Articolo 1 della decisione quadro 2002/584/GAI
- Articolo 3 della decisione quadro 2002/584/GAI
- Articolo 4 della decisione quadro 2002/584/GAI
- Articolo 5 della decisione quadro 2002/584/GAI
- Articolo 6 della decisione quadro 2002/584/GAI
- Articolo 14 della decisione quadro 2002/584/GAI
- Articolo 15 della decisione quadro 2002/584/GAI
- Articolo 19 della decisione quadro 2002/584/GAI
- Articolo 27 della decisione quadro 2002/584/GAI
- Articolo 127 della wet op de rechterlijke organisatie
- Articolo 14 dell’Overleveringswet
Mandato d’arresto europeo e assenso per reati diversi
La pronuncia riguarda un rinvio pregiudiziale del hof van beroep te Brussel in un procedimento penale a carico di AZ, cittadino belga consegnato dai Paesi Bassi al Belgio in esecuzione di un mandato d’arresto europeo. Il dubbio interpretativo nasceva dalla possibilità di perseguire AZ anche per reati ulteriori rispetto a quelli oggetto della consegna, sulla base dell’assenso dato dal procuratore di Amsterdam.
Fatti e procedimento principale
Il giudice istruttore di Lovanio aveva emesso un primo mandato d’arresto europeo per fatti di falso, uso di atti falsi e truffa commessi in Belgio. Dopo la consegna di AZ da parte delle autorità olandesi, fu emesso un mandato complementare per fatti ulteriori della stessa natura. Per tale secondo gruppo di reati, il procuratore presso la procura di Amsterdam diede assenso ai sensi dell’articolo 14 dell’Overleveringswet, norma olandese di attuazione della decisione quadro.
Questioni pregiudiziali sottoposte alla Corte
Il giudice del rinvio chiese, in sostanza:
- se la nozione di "autorità giudiziaria dell’esecuzione" di cui all’articolo 6, paragrafo 2, della decisione quadro 2002/584 fosse autonoma nel diritto dell’Unione;
- quali criteri dovessero guidarne l’interpretazione;
- se il procuratore di Amsterdam potesse essere qualificato come tale;
- se il pubblico ministero potesse dunque concedere l’assenso previsto dall’articolo 27, paragrafo 3, lettera g), e paragrafo 4, per perseguire un "reato diverso";
- se, in tale contesto, dovessero essere garantiti il diritto di essere ascoltato e il diritto di accesso alla giustizia.
Normativa rilevante
La Corte richiama la decisione quadro 2002/584, in particolare gli articoli 1, 3, 4, 5, 6, 14, 15, 19 e 27, nonché i considerando 5, 7 e 8. Sono inoltre menzionati l’articolo 267 TFUE, la decisione quadro 2009/299/GAI, l’articolo 127 della wet op de rechterlijke organisatie e l’articolo 14 dell’Overleveringswet.
Ricevibilità
La Corte respinge l’eccezione di irricevibilità sollevata dal governo tedesco. Ricorda che le questioni pregiudiziali sono assistite da una presunzione di rilevanza e che, nel caso concreto, l’interpretazione della nozione di autorità giudiziaria dell’esecuzione era necessaria per stabilire la validità dell’assenso dato ai fini del procedimento penale in Belgio.
Ragionamento della Corte sulla nozione di autorità giudiziaria dell’esecuzione
La Corte afferma anzitutto che la nozione di "autorità giudiziaria dell’esecuzione" è una nozione autonoma di diritto dell’Unione, da interpretare in modo uniforme. Riprende i criteri già elaborati per l’"autorità giudiziaria emittente":
- partecipazione all’amministrazione della giustizia penale;
- indipendenza dal potere esecutivo;
- esercizio delle funzioni nell’ambito di una procedura che garantisca tutela giurisdizionale effettiva.
La Corte sottolinea che la decisione quadro vuole sostituire il sistema classico di estradizione con un sistema di consegna tra autorità giudiziarie, fondato sul riconoscimento reciproco, e che il considerando 8 impone un controllo sufficiente da parte dell’autorità giudiziaria dello Stato di esecuzione. L’esecuzione del mandato d’arresto europeo incide sulla libertà personale e, al pari dell’emissione, deve quindi essere affidata a un’autorità che offra garanzie di indipendenza.
Applicazione al potere di assenso ex articolo 27
La Corte precisa che l’assenso ex articolo 27, paragrafo 4, è distinto dalla decisione di esecuzione del mandato d’arresto europeo e produce effetti autonomi, poiché consente di perseguire o condannare la persona consegnata per reati anteriori diversi da quelli che hanno motivato la consegna. Proprio per questo l’assenso deve essere rilasciato da un’autorità che soddisfi le medesime garanzie di indipendenza richieste per l’autorità giudiziaria dell’esecuzione.
Nel caso olandese, il rechtbank Amsterdam decideva sulla consegna, ma il procuratore di Amsterdam rilasciava l’assenso ex articolo 27 in via autonoma. Poiché, in forza dell’articolo 127 della legge sull’ordinamento giudiziario, tale procuratore poteva ricevere istruzioni individuali dal Ministro della Giustizia, la Corte conclude che non possedeva l’indipendenza necessaria e non poteva essere qualificato come autorità giudiziaria dell’esecuzione.
Assenza di risposta alle ulteriori questioni
Poiché le prime risposte erano già sufficienti per decidere la controversia, la Corte ha dichiarato non necessario esaminare le questioni relative al diritto di essere ascoltato e al diritto di accesso alla giustizia in questa specifica configurazione.
Limitazione temporale degli effetti
La richiesta di limitare nel tempo gli effetti della sentenza è stata respinta. La Corte ha rilevato che non era stato dimostrato un rischio di gravi inconvenienti tale da giustificare una deroga al principio secondo cui l’interpretazione resa vale sin dall’entrata in vigore della norma interpretata.
Dispositivo
La Corte ha quindi dichiarato che:
- la nozione di "autorità giudiziaria dell’esecuzione" è autonoma e comprende solo autorità indipendenti dal potere esecutivo che operano in una procedura con tutela giurisdizionale effettiva;
- un procuratore che possa ricevere istruzioni individuali dal potere esecutivo non rientra in tale nozione e non può quindi concedere l’assenso previsto dall’articolo 27, paragrafi 3, lettera g), e 4, della decisione quadro 2002/584.
Principio pratico per gli operatori
Per avvocati e commercialisti che si occupino di cooperazione penale europea, la sentenza conferma che la validità dell’assenso per la deroga alla regola della specialità dipende non dalla qualifica formale di pubblico ministero, ma dall’effettiva indipendenza dell’organo che lo rilascia e dall’esistenza di un controllo giurisdizionale effettivo sulla decisione di esecuzione.
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