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Sentenza

Corte di giustizia, Sentenza C-59/19

Sentenza della Corte (Grande Sezione) del 24 novembre 2020. — Wikingerhof GmbH & Co. KG contro Booking.com BV. — Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Bundesgerichtshof. — Rinvio pregiudiziale – Cooperazione giudiziaria in materia civile – Regolamento (UE) n. 1215/2012 – Competenza giurisdizionale – Articolo 7, punti 1 e 2 – Competenza speciale in materia di illeciti civili dolosi o colposi – Azione inibitoria di pratiche commerciali considerate contrarie al diritto della concorrenza – Allegazione di abuso di posizione dominante consistente in pratiche commerciali coperte da disposizioni contrattuali – Piattaforma di prenotazione alberghiera online Booking.com. — Causa C-59/19

Giurisprudenza europea62019CJ0059

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte ha chiarito la delimitazione tra materia contrattuale e illecito civile ai fini della competenza speciale del regolamento Bruxelles I bis. Una domanda inibitoria contro pratiche imposte da una piattaforma online rientra nell’articolo 7, punto 2, se è fondata su un abuso di posizione dominante e non sulla mera violazione del contratto. Il giudice del luogo in cui si è verificato o può verificarsi il danno è quindi competente, previa verifica della concreta causa petendi.

Competenza giurisdizionale ex articolo 7, punto 2, del regolamento Bruxelles I bis nelle azioni inibitorie fondate su abuso di posizione dominante, anche se le condotte contestate sono previste da clausole contrattuali.

La questione giuridica

Se l’articolo 7, punto 2, del regolamento (UE) n. 1215/2012 debba applicarsi a un’azione diretta a inibire pratiche poste in essere nell’ambito di un rapporto contrattuale, quando l’attore deduce che tali pratiche derivano da un abuso di posizione dominante del convenuto e quindi da una violazione del diritto della concorrenza.

Principio di diritto

L’articolo 7, punto 2, del regolamento (UE) n. 1215/2012 si applica a un’azione inibitoria che, pur inserita in un rapporto contrattuale tra le parti e riferita a pratiche previste da clausole contrattuali, sia fondata sulla violazione di un obbligo legale generale di non abusare di una posizione dominante; in tal caso la causa rientra nella materia degli illeciti civili dolosi o colposi, perché per valutare la liceità del comportamento non è indispensabile interpretare il contratto, ma verificare se vi sia stato un abuso anticoncorrenziale.

Norme richiamate

  • Articolo 267 TFUE
  • Regolamento (UE) n. 1215/2012
  • Articolo 4, paragrafo 1, regolamento (UE) n. 1215/2012
  • Articolo 7, punti 1 e 2, regolamento (UE) n. 1215/2012
  • Articolo 25, paragrafo 1, regolamento (UE) n. 1215/2012

Competenza giurisdizionale nelle azioni contro l’abuso di posizione dominante in ambito contrattuale

La pronuncia riguarda un rinvio pregiudiziale del Bundesgerichtshof in una controversia tra una struttura alberghiera tedesca e Booking.com BV sulla competenza giurisdizionale ai sensi del regolamento (UE) n. 1215/2012. Il tema centrale è se un’azione inibitoria relativa a pratiche previste da condizioni contrattuali debba essere qualificata come controversia contrattuale oppure come illecito civile doloso o colposo.

Fatti e procedimento principale

Wikingerhof aveva concluso nel 2009 un contratto standard con Booking.com, poi modificato più volte dalla piattaforma tramite le condizioni generali accessibili online. La società alberghiera si era opposta a una nuova versione delle condizioni del 25 giugno 2015, ritenendo di non avere una reale libertà negoziale a causa della posizione di forza di Booking.com sul mercato dei servizi di intermediazione e dei portali di prenotazione alberghiera.

Dinanzi al Landgericht Kiel, Wikingerhof aveva chiesto un’inibitoria contro tre pratiche: l’uso, senza consenso, delle diciture "prezzo più vantaggioso" o "prezzo ridotto"; la privazione dell’accesso ai dati di contatto delle controparti contrattuali; e la dipendenza del posizionamento nei risultati di ricerca dal pagamento di una commissione superiore al 15%. Booking.com eccepiva l’incompetenza dei giudici tedeschi, invocando una clausola attributiva di competenza a favore di Amsterdam. I giudici di merito avevano ritenuto di non essere competenti né ex articolo 7, punto 1, né ex articolo 7, punto 2; il Bundesgerichtshof ha quindi investito la Corte.

Normativa rilevante

La Corte richiama in particolare:

  • il regolamento (UE) n. 1215/2012, specie l’articolo 4, paragrafo 1, sulla competenza generale del domicilio del convenuto;
  • l’articolo 7, punti 1 e 2, sulle competenze speciali in materia contrattuale e di illeciti civili dolosi o colposi;
  • l’articolo 25, paragrafo 1, sulla proroga di competenza;
  • i considerando 15, 16 e 34 del regolamento, relativi a prevedibilità, collegamento stretto e continuità interpretativa con la precedente disciplina.

Questione pregiudiziale

Il giudice tedesco chiede, in sostanza, se l’articolo 7, punto 2, consenta di radicare la competenza nel luogo dell’evento dannoso quando l’azione mira a inibire pratiche inserite nel rapporto contrattuale, ma l’attore sostiene che tali pratiche derivino da un abuso di posizione dominante e quindi da una violazione del diritto della concorrenza.

Ragionamento della Corte: distinzione tra materia contrattuale e illecito civile

La Corte ricorda che le nozioni di "materia contrattuale" e di "materia di illeciti civili dolosi o colposi" devono essere interpretate autonomamente e in modo restrittivo, poiché le competenze speciali derogano alla regola generale del domicilio del convenuto. La qualificazione non dipende dal diritto nazionale, ma dalla causa petendi dell’azione.

Un’azione rientra nella materia contrattuale quando l’interpretazione del contratto è indispensabile per stabilire la liceità o illiceità del comportamento contestato, oppure quando la domanda si fonda sulle clausole contrattuali o su norme applicabili in forza del contratto. Al contrario, se l’attore deduce la violazione di un obbligo imposto direttamente dalla legge e la valutazione della condotta non richiede di interpretare il contratto, la causa rientra nell’articolo 7, punto 2.

Applicazione al caso concreto

Nel procedimento principale, Wikingerhof non fonda la domanda sulla violazione del contratto, ma sull’esistenza di un divieto legale generale di abuso di posizione dominante, previsto dal diritto tedesco della concorrenza e indipendente da qualsiasi impegno volontario. La questione decisiva è dunque se Booking.com abbia abusato della propria posizione dominante; per accertarlo non è indispensabile interpretare il contratto, anche se il contenuto delle clausole può eventualmente servire per verificare come le pratiche siano state attuate.

La Corte sottolinea inoltre che la soluzione è coerente con gli obiettivi di prossimità e buona amministrazione della giustizia: il giudice del luogo del mercato interessato dal comportamento anticoncorrenziale è quello più idoneo a valutare il merito della pretesa e a raccogliere le prove pertinenti.

Decisione e principio affermato

La Corte risponde che l’articolo 7, punto 2, del regolamento n. 1215/2012 si applica a un’azione diretta a inibire determinate pratiche poste in essere nell’ambito di un rapporto contrattuale quando la domanda è fondata su un’allegazione di abuso di posizione dominante, in violazione del diritto della concorrenza. La controversia deve quindi essere trattata come materia di illecito civile doloso o colposo, con competenza del giudice del luogo dell’evento dannoso o di quello in cui esso può avvenire, ferma la verifica del giudice nazionale sulla concreta qualificazione della domanda.

Come è indicizzato

Materiecompetenza giurisdizionale internazionaleilleciti civili e commercialidiritto della concorrenzaabuso di posizione dominanterapporti contrattuali e clausole attributive di competenza

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