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Sentenza

Sentenza n. 1239/2026 - Palermo, Sezione 2

Giustizia amministrativa202600353

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Sicilia - Palermo, Sez. IISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione da parte del Ministero della sentenza del Tribunale di Agrigento, Sezione lavoro, che aveva riconosciuto l’indennità sostitutiva delle ferie non godute

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (docente)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha proposto ricorso per l’ottemperanza alla sentenza del Tribunale di Agrigento, Sezione lavoro, n. 331/2025, con la quale il Ministero dell’Istruzione e del Merito era stato condannato a pagarle l’indennità sostitutiva delle ferie non godute per gli anni scolastici 2016/2017 e 2018/2019, per complessivi euro 3.119,49, oltre agli interessi secondo la disciplina limitativa del cumulo degli accessori prevista dall’art. 22, comma 36, della legge n. 724/1994. La ricorrente ha dedotto l’inottemperanza dell’Amministrazione e ha chiesto che fosse ordinato al Ministero di conformarsi al giudicato, con nomina di un commissario ad acta in caso di ulteriore inerzia. Il Ministero si è costituito con memoria di mera forma e non ha contestato la mancata esecuzione. Il giudicato risultava ritualmente notificato, formatosi e divenuto eseguibile, essendo decorso il termine previsto dall’art. 14 del d.l. n. 669/1996, convertito dalla legge n. 30/1997.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso, accertando l’obbligo del Ministero di conformarsi al giudicato e di pagare le somme dovute secondo quanto stabilito dalla sentenza del giudice ordinario, entro sessanta giorni dalla comunicazione amministrativa o dalla notificazione della sentenza, se anteriore. Ha nominato sin d’ora, per l’ipotesi di inutile decorso del termine, il responsabile pro tempore della Direzione Generale per le risorse umane e finanziarie del Ministero quale commissario ad acta, con facoltà di delega a un dirigente o funzionario competente del medesimo ufficio. Il commissario dovrà provvedere entro l’ulteriore termine di sessanta giorni dalla richiesta della ricorrente, senza compenso, e dovrà trasmettere al TAR una relazione sugli adempimenti eseguiti. Il Ministero è stato condannato alle spese del giudizio di ottemperanza, liquidate in euro 600, oltre accessori e rimborso del contributo unificato, in favore dei difensori della ricorrente. La sentenza è stata dichiarata eseguibile dall’autorità amministrativa ed è stata trasmessa alla Procura regionale della Corte dei conti per l’eventuale seguito di competenza.

Norme richiamate

  • artt. 112 ss. c.p.a.

    Costituiscono il fondamento processuale dell’azione di ottemperanza e dei poteri del giudice amministrativo diretti ad assicurare l’esecuzione del giudicato.

  • art. 14 d.l. n. 669/1996, convertito in l. n. 30/1997

    Il decorso del termine previsto dalla disposizione, unitamente alla notificazione e al passaggio in giudicato del provvedimento, consente di agire per l’esecuzione coattiva nei confronti dell’amministrazione inadempiente.

  • art. 22, comma 36, l. n. 724/1994

    La somma dovuta in esecuzione del giudicato deve essere maggiorata degli accessori secondo la regola limitativa del cumulo indicata nella sentenza da eseguire.

  • d.m. n. 55/2014 e successive modificazioni

    È utilizzato quale parametro analogico per la liquidazione delle spese del giudizio di ottemperanza, avuto riguardo ai minimi tariffari delle procedure esecutive mobiliari e alla bassa complessità della controversia.

Massime di principio

  • Quando una sentenza passata in giudicato, ritualmente notificata all’amministrazione e divenuta eseguibile, impone il pagamento di una somma di denaro, la persistente inerzia dell’amministrazione legittima il creditore a proporre l’azione di ottemperanza.
  • Nel giudizio di ottemperanza il giudice amministrativo può ordinare all’amministrazione di adempiere entro un termine determinato e nominare sin d’ora un commissario ad acta per l’ipotesi di inutile decorso di tale termine.
  • Il commissario ad acta può essere individuato in un dirigente o funzionario dell’amministrazione debitrice dotato delle competenze necessarie, anche con facoltà di delega, e può essere incaricato senza compenso quando è un dipendente pubblico già inserito nella struttura obbligata.
  • L’amministrazione che non contesti la mancata esecuzione di un giudicato e risulti soccombente nel giudizio di ottemperanza deve sopportare le relative spese di lite.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaEffetto conformativo e riedizione del potere

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