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Sentenza

Sentenza n. 47/2026 - Napoli, Sezione 4

per l’annullamento a) del provvedimento in data 4.10.2024 di approvazione della graduatoria di merito del concorso, bandito dal Comune di Napoli, con atto pubblicato sul sito istituzionale del Comune, in data 27.11.2023, per il reclutamento di un contingente complessivo di 222 unità di personale non dirigenziale, a tempo pieno e indeterminato, da inquadrare nei ruoli del Comune di Napoli, di cui, per quanto interessa, n. 72 unità con il profilo di funzionario socio educativo (Codice EDU/D), nella parte in cui, tra i soggetti idonei, non sono previste anche le ricorrenti; b) di ogni atto preordinato, connesso e conseguente, ivi compresi i verbali di valutazione della prova scritta delle ricorrenti, nella parte in cui si valutano come errate due risposte fornite dalle ricorrenti e conseguentemente non si riconosce loro il relativo punteggio.

Giustizia amministrativa202406405

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Campania - Napoli, Sez. IVSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: graduatoria di merito del concorso e valutazione della prova scritta, nella parte relativa a due quesiti a risposta multipla ritenuti erroneamente errati

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (candidate a concorso)

Prevale il privato

La controversia

Le ricorrenti, candidate al concorso bandito dal Comune di Napoli per 72 posti di funzionario socio-educativo, avevano conseguito punteggi inferiori alla soglia di idoneità di 21/30: 20,125 per tre candidate e 20,25 per una. Contestavano la valutazione come errate delle risposte fornite a due quesiti a risposta multipla, chiedendo l'attribuzione del punteggio pieno e l'eliminazione della penalizzazione per errore, con un incremento complessivo di due punti ciascuna e conseguente inserimento nella graduatoria degli idonei. Il primo quesito riguardava la prima funzione dell'educatore nel metodo montessoriano; il secondo la finalità della progettazione di attività simboliche al nido. Le ricorrenti sostenevano che le risposte da loro indicate fossero logicamente e scientificamente sostenibili e che i quesiti fossero ambigui, non consentendo di individuare un'unica risposta corretta. Le amministrazioni eccepivano, tra l'altro, l'inammissibilità per omessa notifica ai controinteressati, l'inammissibilità del ricorso collettivo e il difetto della prova di resistenza. La Presidenza del Consiglio dei Ministri deduceva inoltre la propria carenza di legittimazione passiva.

La decisione

Il TAR ha dichiarato la carenza di legittimazione passiva della Presidenza del Consiglio dei Ministri e l'ha estromessa dal giudizio, ritenendo che gli atti della procedura fossero imputabili alla Commissione RIPAM e agli altri soggetti competenti. Ha ritenuto superata l'eccezione relativa alla mancata notifica ai controinteressati in seguito all'integrazione del contraddittorio disposta nel corso del giudizio. Ha respinto l'eccezione di inammissibilità del ricorso collettivo, poiché tutte le ricorrenti contestavano i medesimi quesiti, avevano fornito le medesime risposte e deducevano un identico vizio oggettivo della procedura. Ha ritenuto altresì dimostrata la prova di resistenza, perché la rettifica anche di uno solo dei quesiti avrebbe consentito a ciascuna di superare la soglia di 21/30. Nel merito, il Collegio ha accertato l'ambiguità dei due quesiti: il primo ammetteva una risposta collegata all'autonomia del bambino nel metodo montessoriano, oltre a quella indicata dalla Commissione; il secondo presentava come sostanzialmente equivalenti il superamento dell'egocentrismo mediante la scoperta di realtà diverse e il consolidamento delle capacità relazionali. Le spiegazioni fornite dall'Amministrazione risultavano integrative del testo dei quesiti e confermavano l'assenza di un'unica risposta incontrovertibilmente corretta. Il TAR ha quindi accolto il ricorso, annullato in parte qua gli atti impugnati e disposto l'inserimento delle ricorrenti nella graduatoria degli idonei, con attribuzione del punteggio corrispondente alla qualificazione come corrette delle risposte fornite. Formez PA è stato condannato alle spese, liquidate in euro 2.000 per ciascuna ricorrente, oltre accessori e restituzione del contributo unificato; le spese sono state compensate nei rapporti con il Comune di Napoli e le controinteressate non costituite.

Norme richiamate

  • art. 7, comma 2, bando di concorso

    La soglia minima di idoneità prevista dal bando, il cui superamento dipendeva dalla corretta rivalutazione delle due risposte contestate.

  • art. 41 c.p.a.

    Utilizzato per disporre l'integrazione del contraddittorio nei confronti dei controinteressati.

  • art. 88 c.p.a.

    Richiamato per motivare, anche mediante rinvio a precedente giurisprudenziale, la declaratoria di carenza di legittimazione passiva della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

  • art. 97 Cost.

    I principi di imparzialità e di accesso al pubblico impiego mediante selezione pubblica impongono che i quesiti concorsuali siano formulati in modo chiaro e univoco.

  • art. 3 Cost.

    Il principio di uguaglianza, insieme ai principi di imparzialità e par condicio, è richiamato quale parametro della corretta formulazione dei quesiti concorsuali.

  • art. 93 c.p.c.

    Richiamato per l'attribuzione delle spese al difensore antistatario.

Massime di principio

  • Nelle prove concorsuali a risposta multipla, l'amministrazione deve formulare ciascun quesito in modo chiaro, completo e non ambiguo, così che una sola alternativa risulti incontrovertibilmente corretta.
  • La discrezionalità tecnica dell'amministrazione nella formulazione dei quesiti non esclude il sindacato giurisdizionale sull'evidente erroneità o ambiguità della domanda, quando dal suo testo e dal contesto tecnico-scientifico non sia desumibile un'unica risposta corretta.
  • È illegittimo attribuire una risposta come erronea quando un'altra opzione sia logicamente e scientificamente sostenibile sulla base del testo del quesito; l'amministrazione non può integrare successivamente il quesito mediante spiegazioni o presupposti non esplicitati nella domanda.
  • Il ricorso collettivo proposto da più candidati è ammissibile quando tutti contestano i medesimi quesiti, hanno fornito le medesime risposte e deducono un identico vizio oggettivo della procedura, idoneo a produrre effetti uniformi sulle rispettive posizioni.
  • La prova di resistenza è soddisfatta quando la correzione anche di uno solo dei quesiti contestati consente a ciascun candidato di superare la soglia minima prevista dal bando.

Come è indicizzato

MaterieConcorsi pubbliciLegittimazione e interesse a ricorrere
RamiPubblico impiego e concorsiProcesso amministrativo
SottomaterieProve e valutazione delle commissioni
IstitutiDiscrezionalità amministrativa e tecnicaProporzionalità e ragionevolezzaLegittimazione e interesse a ricorrereOnere della prova e principio dispositivo

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