Cassazione Penale, Ordinanza n. 01625/2026 del 14/01/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblica autorità)
La controversia
Il ricorso impugna il decreto della Corte di appello che ha confermato la misura di prevenzione personale della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza applicata dal Tribunale. La ricorrente deduce, formalmente per violazione di legge, che il giudizio di pericolosità sociale attuale sarebbe stato affermato senza adeguata esplicitazione di elementi fattuali significativi. Contesta che la Corte territoriale abbia valorizzato processi ancora pendenti, condanne per fatti risalenti, l’esito di un precedente giudizio cautelare reale e la disponibilità di un cavallo di razza, ritenendo tali elementi insufficienti. Con il terzo motivo censura inoltre il rigetto della richiesta subordinata di riduzione della durata della misura, sostenendo che fosse stata negata senza adeguata motivazione.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che, nel procedimento di prevenzione, il ricorso per cassazione sia ammesso solo per violazione di legge, ma che sia deducibile anche la mancanza o la mera apparenza della motivazione. Ha però escluso che il decreto impugnato fosse affetto da motivazione inesistente o meramente apparente, rilevando che la Corte di appello aveva fondato in modo congruo il giudizio di pericolosità sociale attuale su risultanze di procedimenti penali in corso, su acquisizioni documentali, querele e parziali ammissioni dell’interessata, nonché su pregresse condanne definitive per reati di analoga natura commessi in un periodo precedente. Ha inoltre ritenuto manifestamente infondato il motivo sulla durata della misura, perché la richiesta di riduzione era priva di supporto argomentativo. Alla declaratoria di inammissibilità è seguita la condanna al pagamento delle spese processuali e di una somma di euro tremila alla cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 10, comma 3, d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159
Nel procedimento di prevenzione, il ricorso per cassazione è ammesso soltanto per violazione di legge.
art. 616 cod. proc. pen.
In caso di inammissibilità del ricorso, la ricorrente è condannata alle spese processuali e al versamento di una somma alla cassa delle ammende, salvo ipotesi di esonero.
Massime di principio
- Nel procedimento di prevenzione il ricorso per cassazione è limitato alla violazione di legge; tuttavia, rientra in tale vizio anche la mancanza assoluta o la mera apparenza della motivazione, perché ciò integra violazione dell'obbligo motivazionale.
- La motivazione è solo apparente quando è del tutto avulsa dalle risultanze processuali, si risolve in argomentazioni di puro genere, in affermazioni apodittiche o in proposizioni prive di effettiva capacità dimostrativa.
- Il giudizio di pericolosità sociale attuale può essere sorretto da un complesso di elementi eterogenei, tra cui procedimenti penali in corso, acquisizioni documentali, querele delle persone offese, ammissioni dell'interessato e pregresse condanne definitive per fatti analoghi.
- Una doglianza sulla riduzione della durata della misura è manifestamente infondata se la richiesta subordinata non è accompagnata da specifiche ragioni a sostegno della diversa determinazione temporale.
Come è indicizzato
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