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Sentenza

Sentenza n. 959/2026 - Palermo, Sezione 2

Giustizia amministrativa202600224

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Sicilia - Palermo, Sez. IISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: graduatoria definitiva e elenco dei vincitori del concorso per 2.700 funzionari dell'Agenzia delle Entrate, nella parte in cui non è stata riconosciuta la riserva di posti per il servizio civile, nonché diniego dell'istanza di autotutela

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (amministrazione procedente)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La ricorrente ha impugnato la graduatoria regionale e il diniego dell'istanza di autotutela, chiedendo il riconoscimento della riserva del 15% prevista per chi abbia svolto senza demerito il servizio civile universale. Ha dedotto di avere indicato nella domanda telematica il periodo di servizio civile come altra esperienza, ma di non avere selezionato lo specifico flag relativo alla riserva dei posti. Dopo il superamento della prova scritta, ha trasmesso via PEC l'attestato di servizio entro il termine di quindici giorni previsto dal bando per la documentazione dei titoli di riserva e preferenza. Ha dedotto: violazione e falsa applicazione dell'art. 8 del bando e dell'art. 16 del d.P.R. n. 487/1994, sostenendo che la documentazione successiva al superamento della prova fosse tempestiva; violazione dell'art. 6, comma 1, lett. b), l. n. 241/1990 e difetto di istruttoria, per mancata attivazione del soccorso istruttorio; illegittimità del rigetto dell'istanza di autotutela per violazione degli artt. 21-octies e 21-nonies l. n. 241/1990. L'amministrazione ha eccepito l'incompetenza territoriale del TAR Sicilia in favore del TAR Lazio e l'inammissibilità per omessa notifica ad almeno un controinteressato, oltre a contestare nel merito la fondatezza del ricorso.

La decisione

Il TAR ha respinto l'eccezione di incompetenza territoriale, ritenendo competente il TAR Sicilia poiché la graduatoria impugnata produceva effetti nella sola Regione Siciliana. L'impugnazione del bando non alterava tale competenza, poiché il bando non era censurato come immediatamente lesivo, ma solo interpretato in conformità alla legge. Il ricorso è stato tuttavia dichiarato inammissibile per omessa notifica ad almeno un controinteressato ai sensi dell'art. 41, comma 2, c.p.a. I vincitori della graduatoria erano conoscibili dalla ricorrente e costituivano controinteressati necessari; spettava quindi alla ricorrente acquisire tempestivamente i dati necessari e notificare loro il ricorso. La richiesta di notificazione per pubblici proclami non poteva sanare l'omessa instaurazione del contraddittorio, poiché l'art. 49, comma 3, c.p.a. consente l'integrazione del contraddittorio solo dopo la valida instaurazione del giudizio. Il Collegio ha inoltre rilevato, ad abundantiam, che il ricorso sarebbe stato infondato anche nel merito: il soccorso istruttorio non può consentire l'integrazione, dopo la scadenza del termine di presentazione della domanda, di un requisito o titolo non dichiarato nello specifico, poiché ciò attribuirebbe al candidato un vantaggio incompatibile con la par condicio. La ricorrente è stata condannata alle spese di lite, liquidate in euro 1.000, oltre accessori di legge.

Norme richiamate

  • art. 60 c.p.a.

    Ha consentito la definizione del ricorso con sentenza in forma semplificata, previo avviso alle parti.

  • art. 41, comma 2, c.p.a.

    Impone, quale condizione di ammissibilità del ricorso, la notifica ad almeno un controinteressato quando questi sia individuabile.

  • art. 49, comma 3, c.p.a.

    La notificazione per pubblici proclami o l'integrazione del contraddittorio presuppone che il giudizio sia stato validamente instaurato; non sana l'omessa notifica iniziale ad almeno un controinteressato.

  • art. 6, comma 1, lett. b), l. n. 241/1990

    Il soccorso istruttorio non può essere utilizzato per consentire la dichiarazione tardiva di un requisito o titolo non indicato nella domanda di partecipazione, quando ciò alteri la par condicio.

  • art. 16 d.P.R. n. 487/1994

    Disciplina la produzione successiva dei documenti relativi ai titoli di riserva e preferenza entro il termine previsto; tale disciplina non esonera il candidato dall'indicazione del titolo nella domanda secondo le modalità richieste dalla procedura.

  • art. 18, comma 4, d.lgs. n. 40/2017

    È stato invocato dalla ricorrente quale fondamento della riserva di posti per chi abbia svolto senza demerito il servizio civile universale; la questione non è stata esaminata nel merito per l'inammissibilità del ricorso.

  • art. 21-octies l. n. 241/1990

    Invocato dalla ricorrente con riguardo al diniego di autotutela, senza accoglimento della relativa censura.

  • art. 21-nonies l. n. 241/1990

    Invocato dalla ricorrente in relazione all'autotutela, ma non esaminato nel merito per l'inammissibilità del ricorso.

Massime di principio

  • Quando i controinteressati risultano individuabili dalla graduatoria impugnata, il ricorrente deve notificare il ricorso ad almeno uno di essi ai sensi dell'art. 41, comma 2, c.p.a.; l'omissione determina l'inammissibilità del ricorso.
  • La richiesta di notificazione per pubblici proclami o di integrazione del contraddittorio non può sanare l'omessa notifica iniziale ad almeno un controinteressato, perché l'art. 49, comma 3, c.p.a. presuppone la valida instaurazione del giudizio.
  • La competenza territoriale sull'impugnazione di una graduatoria concorsuale spetta al TAR nel cui ambito territoriale la graduatoria produce i propri effetti, quando la procedura è articolata su base regionale e l'interesse azionato riguarda esclusivamente quella graduatoria regionale.
  • Il soccorso istruttorio non può essere utilizzato per consentire, dopo la scadenza del termine di presentazione delle domande, la dichiarazione di un requisito o titolo non indicato secondo le modalità previste dalla lex specialis, se ciò attribuisce al candidato un vantaggio incompatibile con la par condicio.
  • Il termine previsto per la successiva produzione documentale dei titoli di riserva o preferenza non equivale alla facoltà di introdurre per la prima volta, dopo la scadenza della domanda, un titolo che non sia stato tempestivamente dichiarato nella procedura concorsuale.

Come è indicizzato

MaterieConcorsi pubbliciLegittimazione e interesse a ricorrereCompetenza
RamiPubblico impiego e concorsiProcesso amministrativo
SottomaterieRiserve di posti e preferenze
IstitutiLegittimazione e interesse a ricorrereSoccorso istruttorioConcorrenza ed evidenza pubblica

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