Cassazione Civile, Sentenza n. 9457/2020 del 22/05/2020
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (cessionaria)
La controversia
Nell'ambito della procedura esecutiva n. 16/97 promossa nei confronti della società debitrice, la banca intervenuta aveva dichiarato di agire quale mandataria della società alla quale aveva ceduto il credito. Il Tribunale di Terni aveva accolto l'opposizione dichiarando la carenza di legittimazione attiva della banca intervenuta, ritenendo non provate la cessione del credito dalla banca a una società veicolo e la successiva attribuzione alla banca del mandato di gestione. La Corte d'appello di Perugia, con sentenza depositata il 25 settembre 2014, aveva rigettato l'impugnazione della società che agiva quale mandataria della successiva cessionaria, ravvisando l'onere dell'interveniente di dimostrare la propria legittimazione e rilevando l'assenza della documentazione necessaria. La ricorrente ha proposto cinque motivi: (1) violazione degli artt. 81 e 112 c.p.c., sostenendo che il giudice avesse deciso oltre i limiti della contestazione, poiché la debitrice avrebbe contestato soltanto la legittimazione della banca e non la titolarità del credito della cessionaria; (2) violazione degli artt. 116 e 132 c.p.c., dell'art. 58 del D.Lgs. 385/1993 e dell'art. 1262 c.c., contestando l'onere probatorio posto a carico dell'interveniente e sostenendo, tra l'altro, che l'avviso di cessione pubblicato in Gazzetta Ufficiale fosse sufficiente; (3) omesso esame di fatti decisivi, in relazione alla catena dei mandati e alla procura dell'11 ottobre 1999 rilasciata dalla società cessionaria originaria alla banca; (4) violazione dell'art. 345 c.p.c. per la mancata ammissione in appello dei documenti prodotti, comprendenti gli atti di cessione del 30 giugno 1999 e del 27 dicembre 2006 e la procura del 22 gennaio 2007; (5) omesso esame della documentazione relativa all'avviso pubblicato in Gazzetta Ufficiale circa la cessione dei crediti alla successiva cessionaria.
La decisione
La Cassazione ha rigettato il primo motivo: la titolarità attiva del rapporto dedotto è elemento costitutivo della domanda, la contestazione della sua sussistenza è una mera difesa proponibile anche oltre le preclusioni previste per le eccezioni in senso stretto e la carenza può essere rilevata d'ufficio se emerge dagli atti. Ha accolto il secondo motivo quanto alla possibilità di dimostrare la cessione e il mandato di gestione mediante la relativa deduzione in giudizio da parte della cedente/mandataria, che aveva allegato i titoli della cessione e della successiva successione nel credito; ha invece respinto il profilo secondo cui la sola pubblicazione dell'avviso in Gazzetta Ufficiale sarebbe sufficiente a provare l'atto di cessione. Ha accolto il terzo motivo, rilevando che la società indicata dalla sentenza d'appello come mandataria della banca si era in realtà dichiarata mandataria della banca, a sua volta mandataria della cessionaria, e che era stata prodotta la procura dell'11 ottobre 1999. Ha accolto il quarto motivo: nel regime dell'art. 345 c.p.c. applicabile ratione temporis, è indispensabile la prova nuova idonea a eliminare l'incertezza della ricostruzione fattuale o a provare ciò che era rimasto indimostrato; l'atto di cessione rilevante era decisivo perché la sentenza d'appello aveva fondato il rigetto proprio sulla mancanza della prova della cessione. Ha rigettato il quinto motivo, poiché la pubblicazione dell'avviso in Gazzetta Ufficiale non prova di per sé l'atto di cessione. La sentenza è stata cassata con rinvio alla Corte d'appello di Perugia, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
artt. 81 e 112 c.p.c.
la titolarità della posizione soggettiva attiva o passiva, vantata in giudizio è un elemento costitutivo della domanda ed attiene al merito, sicchè spetta all’attore allegarla e provarla, salvo il riconoscimento o lo svolgimento di difese incompatibili con la negazione da parte del convenuto; le contestazioni da parte del convenuto, della titolarità del rapporto controverso dedotta dall’attore hanno natura di mere difese, proponibili in ogni fase del giudizio, senza che l’eventuale contumacia o tardiva costituzione assuma valore di non contestazione o alteri la ripartizione degli oneri probatori, ferme le eventuali preclusioni maturate per l’allegazione e la prova di fatti impeditivi, modificativi o estintivi della titolarità del diritto non rilevabili dagli atti; la carenza di titolarità attiva e passiva del rapporto controverso è rilevabile d’ufficio dal giudice se risultante dagli atti di causa
La titolarità della posizione sostanziale azionata è elemento costitutivo della domanda e va allegata e provata da chi agisce. La sua contestazione è una mera difesa, non soggetta alla decadenza delle eccezioni in senso stretto, e il giudice può rilevarne d'ufficio la carenza se risulta dagli atti.
art. 167 c.p.c.
la titolarità costituendo un elemento costitutivo del diritto fatto valere in giudizio può essere negata dal convenuto con una mera difesa e cioè, con una presa di posizione negativa, che contrariamente alle eccezioni in senso stretto, non è soggetta a decadenza, ex art. 167 c.p.c., comma 2
La contestazione della titolarità del diritto azionato, in quanto mera difesa, non è soggetta alla decadenza prevista per le eccezioni in senso stretto.
art. 58 D.Lgs. 385/1993
E’, invece, infondato, il profilo di censura secondo cui per la prova della cessione del credito, sarebbe sufficiente la pubblicazione dell’avviso di cessione nella Gazzetta ufficiale, perchè quest’ultima non è sostitutiva della cessione stessa
La pubblicazione dell'avviso in Gazzetta Ufficiale, pur rilevante nel regime delle cessioni in blocco, non sostituisce la prova dell'effettivo atto di cessione del credito.
art. 1262 c.c.
l’avvenuta cessione del credito oggetto di controversia da parte di Banca di Roma (poi divenuta Capitalia spa) in favore di Trevi Finance spa e il corrispondente rilascio del mandato di gestione dei crediti da parte di quest’ultima alla predetta Banca di Roma ben potevano essere dimostrati, salvo elementi contrari, mediante la relativa deduzione in giudizio da parte della cedente, cioè Capitalia spa già Banca di Roma spa.
La cessione e il correlato mandato di gestione possono essere dimostrati, salvo elementi contrari, anche mediante la deduzione in giudizio della cedente/mandataria, che alleghi i relativi titoli.
art. 345 c.p.c.
Nel giudizio di appello, costituisce prova nuova indispensabile, ai sensi dell’art. 345 c.p.c., comma 3, nel testo previgente rispetto alla novella di cui al D.L. n. 83 del 2012, conv., con modif., dalla L. n. 134 del 2012, quella di per sè idonea ad eliminare ogni possibile incertezza circa la ricostruzione fattuale accolta dalla pronuncia gravata, smentendola o confermandola senza lasciare margini di dubbio oppure provando quel che era rimasto indimostrato o non sufficientemente provato, a prescindere dal rilievo che la parte interessata sia incorsa, per propria negligenza o per altra causa, nelle preclusioni istruttorie del primo grado
Nel regime previgente applicabile al caso, è indispensabile e quindi ammissibile in appello la prova nuova idonea a eliminare l'incertezza sulla ricostruzione fattuale o a dimostrare ciò che era rimasto indimostrato, anche se la parte era incorsa in preclusioni istruttorie in primo grado.
art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
Con il quinto motivo, la ricorrente deduce il vizio di omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5
La norma è richiamata quale parametro del motivo di ricorso per cassazione relativo all'omesso esame di un fatto decisivo; il motivo è stato rigettato perché la pubblicazione dell'avviso in Gazzetta Ufficiale non era decisiva per provare l'atto di cessione.
Massime di principio
- La titolarità della posizione sostanziale attiva o passiva dedotta in giudizio costituisce elemento costitutivo della domanda: chi agisce deve allegarla e provarla, salvo riconoscimento o difese incompatibili della controparte.
- La contestazione della titolarità del rapporto controverso è una mera difesa, proponibile in ogni fase del giudizio e non soggetta alle decadenze previste per le eccezioni in senso stretto; il giudice può rilevare d'ufficio la carenza di titolarità quando risulti dagli atti.
- Nelle cessioni in blocco, la pubblicazione dell'avviso in Gazzetta Ufficiale non è, da sola, sostitutiva della prova dell'atto di cessione.
- La cessione del credito e il correlato mandato di gestione possono essere dimostrati, salvo elementi contrari, mediante la deduzione in giudizio della cedente/mandataria che alleghi i titoli rilevanti.
- Nel giudizio d'appello soggetto al testo previgente dell'art. 345 c.p.c., è indispensabile la prova nuova idonea a eliminare l'incertezza della ricostruzione fattuale accolta in primo grado o a provare ciò che era rimasto indimostrato, anche se la parte è incorsa in preclusioni istruttorie.
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