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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 2083/2025 del 17/01/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Il ricorso contestava l'ordinanza del 16/05/2024 sotto due profili principali: 1) insufficiente e viziata motivazione in relazione alla gravità indiziaria per il reato associativo e per reati in materia di stupefacenti, sostenendo che le intercettazioni e le dichiarazioni dei collaboratori non dimostravano l'esistenza di un'associazione stabile (mancanza di "affectio societatis", base logistica stabile, serialità e scambi sistematici, ruolo esponenziale del ricorrente); 2) vizio di motivazione sulle esigenze cautelari, per avere il Tribunale valorizzato i precedenti penali senza considerare la loro datazione e senza valutare l'adeguatezza di misure meno afflittive (arresti domiciliari, controllo elettronico), nonché la mancanza di elementi recenti di attività criminosa (ultimo episodio indicato nel 2021).

La decisione

La Corte ha rigettato il primo motivo, ritenendo che il Tribunale avesse correttamente ricostruito la sussistenza di un sodalizio dedito al narcotraffico con base familiare, sulla base di convergenti dichiarazioni di collaboratori, intercettazioni, reperti (es. deposito/"fabbrica della droga" a Tursi), contatti stabili tra i sodali e ruoli operativi del ricorrente (approvvigionamento, custodia, preparazione e spaccio). Ha invece accolto il secondo motivo: la Corte ha rilevato che il Tribunale non ha valutato adeguatamente il decorso del tempo (circa tre anni dall'ultimo episodio) e non ha esaminato la possibilità di misure meno afflittive; per tali ragioni ha annullato l'ordinanza impugnata limitatamente al profilo delle esigenze cautelari e ha rinviato il giudizio al Tribunale di Potenza per nuovo esame su quel punto, confermando per il resto la misura cautelare applicata.

Norme richiamate

  • art. 416-bis cod. pen. (aggravante art. 416-bis.1 citata)

    Il Tribunale ha escluso l'aggravante richiamata dall'art. 416-bis.1 rispetto all'ipotesi di estorsione; la Corte registra tale esclusione ma conferma la qualificazione dell'organizzazione come associazione per delinquere finalizzata al traffico di stupefacenti nella forma meno grave contemplata dall'art. 74, comma 6, d.P.R. 309/1990

  • art. 74, comma 6, d.P.R. 309/1990

    La riqualificazione dell'associazione dedita al narcotraffico è stata operata richiamando l'ipotesi di cui all'art. 74, comma 6 (forme meno aggravate per traffico di stupefacenti), considerata compatibile con elementi probatori emersi (organizzazione minima, base familiare, attività continuativa ma senza grandi risorse finanziarie)

  • art. 73, comma 5, d.P.R. 309/1990

    Richiamato in relazione alla riqualificazione di reati di detenzione e spaccio di stupefacenti; la Corte prende atto della qualificazione operata dal Tribunale

  • art. 275, comma 3, cod. proc. pen.

    La Corte osserva che, avendo il Tribunale escluso la presunzione di cui all'art. 275, comma 3 (presunzione di pericolo di fuga o di reiterazione per alcune ipotesi), doveva comunque motivare in modo specifico e attuale l'esigenza della misura cautelare più afflittiva; la mancanza di tale motivazione ha determinato l'annullamento sul profilo cautelare

Massime di principio

  • Per configurare un'associazione finalizzata al traffico di stupefacenti non è richiesto un accordo formale: rilevano l'organizzazione minima di uomini e mezzi, la durata e la consapevolezza collettiva dello scopo criminoso; elementi come base logistica, contabilità, contatti stabili e ruoli riconoscibili sono utili a dimostrarla
  • Intercettazioni e dichiarazioni di collaboratori, se convergenti e riscontrate da elementi materiali (perquisizioni, sequestri, luoghi di stoccaggio), possono legittimare la qualificazione associativa anche se l'attività non mostra grandi disponibilità finanziarie
  • I rapporti familiari tra gli associati non escludono, anzi spesso rafforzano, la valutazione di un sodalizio organizzato
  • In materia cautelare, se non opera la presunzione di pericolo (art. 275 comma 3), il giudice deve dare conto in modo concreto e attuale delle esigenze cautelari: non basta richiamare la pericolosità processuale o i precedenti senza valutare la loro datazione e attualità
  • Il tempo intercorso dall'ultimo episodio criminoso è un fattore rilevante; un lungo intervallo e l'assenza di segnali recenti di attività illecita possono rendere adeguate misure meno afflittive (arresti domiciliari, controllo elettronico) e impongono una motivazione comparativa che giustifichi l'uso della custodia in carcere
  • In caso di revisione/riqualificazione degli addebiti in sede di riesame, la valutazione delle esigenze cautelari va riconsiderata alla luce della nuova configurazione normativa e probatoria: l'eventuale attenuazione delle imputazioni può indebolire la presunzione di pericolo e rafforzare l'obbligo di considerare misure alternative

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