Cassazione Penale, Sentenza n. 12466/2022 del 04/04/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato. Ha ritenuto che i giudici del merito non avessero adeguatamente considerato elementi idonei a legittimare la versione difensiva e abbia quindi riscontrato lacune motivazionali. Ha annullato la sentenza impugnata e ha disposto il rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte di Appello di Torino al fine di colmare le carenze di motivazione segnalate.
Esito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorrente impugnava la conferma della condanna per tentata rapina impropria, lesioni aggravate e calunnia in continuazione. Denunciava vizi di motivazione sia sulla affermazione della responsabilità penale sia sulla qualificazione giuridica del fatto di rapina accertato e contestava l'improcedibilità del reato di lesioni. Sosteneva una versione alternativa dei fatti: presenza di contraddizioni nelle dichiarazioni del teste Zeola rispetto a quelle del finanziere Giordano, la dinamica diversa del tentativo di prendere il telefono (all'interno dell'abitacolo), la fuga verso una caserma come comportamento conseguente a timore/ricerca di protezione dopo l'identificazione del finanziere, e la presenza di lesioni compatibili con essere stato aggredito.
Norme richiamate
art. 23, comma 8, d.l. n. 137 del 2020 conv. in l. n. 176 del 2020
Dato atto che si procede nelle forme di cui all'art. 23, comma 8, d.l. n. 137 del 2020 conv. in l. n. 176 del 2020
Rilevata la procedura applicata per lo svolgimento del giudizio in relazione alle disposizioni emergenziali richiamate; indica la forma processuale adottata nel corso dell'emergenza normativa citata.
art. 27, comma secondo, Cost.
Richiamato il principio della presunzione di non colpevolezza e l'onere della pubblica accusa di provare la responsabilità penale dell'imputato.
art. 6, § 2, Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo (Conv. EDU)
Ribadito il principio dell'innocenza fino a sentenza definitiva di condanna, integrando il richiamo costituzionale con la normativa sovranazionale.
Giurisprudenza citata (Sez. U, n. 12093 del 14/06/1980, Felloni; Sez. 2, n. 35024 del 09/10/2020, Malfitano)
Richiami giurisprudenziali sul principio per cui l'imputato ha un onere di allegazione teso a fornire elementi utili all'accertamento di circostanze favorevoli non emergenti dagli atti; utili a delimitare il grado di dettaglio richiesto alla difesa per sostenere una causa di giustificazione o una versione alternativa.
Massime di principio
- La pubblica accusa ha l'onere di provare la responsabilità penale; se la motivazione del giudice non affronta elementi che legittimano una versione difensiva rilevante, la decisione può essere annullata per vizio di motivazione.
- L'imputato è tenuto ad allegare e indicare elementi concreti che possano sostenere una versione alternativa dei fatti; tali allegazioni impongono al giudice un esame puntuale e motivato dei contrasti probatori.
- Divergenze tra dichiarazioni di testimoni e la versione dell'accusa devono essere valutate e spiegate in motivazione: la mancata considerazione delle discrasie può comportare annullamento e rinvio.
- Comportamenti quali la fuga o il rifugiarsi in una caserma possono avere interpretazioni alternative (timore/ricerca di protezione vs. sottrazione all'azione di un pubblico ufficiale) e devono essere valutati congiuntamente ad altri elementi oggettivi.
- Le lesioni, anche se minime, e la loro compatibilità con la dinamica raccontata vanno esaminate nel merito per decidere sulla procedibilità o sull'entità dell'evento lesivo; l'assenza di adeguata valutazione può costituire motivo di annullamento.
- Quando la Cassazione riscontra lacune motivazionali rilevanti, il rimedio è l'annullamento con rinvio per nuovo giudizio affinché il giudice del merito colmi le carenze indicate.
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