Cassazione Civile, Ordinanza n. 33307/2021 del 11/11/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)
La controversia
L'Agenzia delle entrate ha impugnato la sentenza della Commissione tributaria regionale del Veneto che, confermando la decisione di primo grado, aveva annullato gli avvisi di accertamento emessi per l'anno 2006 nei confronti di una società e, per trasparenza, dei soci, relativi a IVA, IRAP e IRES/IRPEF. La CTR aveva ritenuto illegittimi gli atti per mancato rispetto del termine dilatorio previsto dall'art. 12, comma 7, della L. n. 212/2000. Con il primo motivo la ricorrente ha denunciato nullità della sentenza per motivazione apparente, poiché la CTR avrebbe deciso senza considerare la concreta vicenda, in particolare l'esistenza e la notificazione del processo verbale di constatazione da cui far decorrere il termine. Con il secondo motivo ha dedotto violazione degli artt. 6 e 12, comma 7, della L. n. 212/2000, sostenendo che la disciplina invocata non era applicabile perché l'accertamento era stato emesso a seguito di richiesta documentale e non di accesso, ispezione o verifica nei locali dell'impresa.
La decisione
La Corte ha ritenuto fondati congiuntamente i due motivi. Ha affermato che l'art. 12, comma 7, dello Statuto del contribuente presuppone un accesso, ispezione o verifica fiscale nei locali del contribuente, mentre non si applica agli accertamenti cd. "a tavolino" fondati su attività svolte dall'Ufficio aliunde, come richieste di documenti o indagini esterne. Ha inoltre rilevato che la CTR si era limitata a un'affermazione astratta e apodittica, senza verificare se esistesse un pvc e se la fattispecie rientrasse davvero nell'ambito applicativo della norma. Per tali ragioni la sentenza impugnata è stata cassata con rinvio alla CTR del Veneto in diversa composizione, anche per le spese.
Norme richiamate
art. 360 n. 4 c.p.c.
viene richiamato come parametro del vizio di nullità della sentenza per motivazione apparente
art. 360 n. 3 c.p.c.
viene richiamato come parametro della censura di violazione e falsa applicazione di legge
art. 12, comma 7, L. n. 212/2000
si applica solo agli accertamenti conseguenti ad accessi, ispezioni o verifiche fiscali nei locali del contribuente; non agli accertamenti a tavolino
art. 6 L. n. 212/2000
richiamato insieme all'art. 12, comma 7, come norma asseritamente violata, ma la Corte concentra la ratio decisoria sull'inapplicabilità dell'art. 12, comma 7 al caso concreto
art. 12 L. n. 212/2000
richiamato nel suo complesso nel testo, ma la decisione riguarda specificamente il comma 7
art. 12, comma 7, L. n. 212/2000
non impone contraddittorio preventivo negli accertamenti privi di accesso, ispezione o verifica nei locali
Massime di principio
- Il termine dilatorio previsto dall'art. 12, comma 7, dello Statuto del contribuente presuppone che l'accertamento sia scaturito da accessi, ispezioni o verifiche fiscali effettuati nei locali del contribuente, anche se limitati all'acquisizione documentale.
- Quando la pretesa fiscale deriva da attività istruttoria svolta esternamente dall'Ufficio, come richieste di documentazione, indagini bancarie o altre acquisizioni aliunde, non opera la garanzia di cui all'art. 12, comma 7, L. n. 212/2000.
- Negli accertamenti cd. a tavolino non sussiste, per IRES e IRAP, un obbligo generale di contraddittorio endoprocedimentale; per l'IVA, quale tributo armonizzato, l'eventuale violazione del contraddittorio preventivo comporta invalidità dell'atto solo se il contribuente dimostra in concreto le difese che avrebbe potuto spendere e la non pretestuosità della sua opposizione.
- La motivazione che si limita ad affermare la violazione del termine di cui all'art. 12, comma 7, senza accertare la concreta genesi dell'atto e la sussistenza del presupposto fattuale richiesto dalla norma, è meramente astratta e non consente il controllo di legittimità.
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