Cassazione Penale, Sentenza n. 34782/2024 del 16/09/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugna la conferma, da parte del Tribunale del riesame, dell'ordinanza del GIP che aveva applicato le misure non custodiali dell'obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria e dell'obbligo di dimora nei confronti di Leonardo Clemente, gravemente indiziato del reato di corruzione (art.319 c.p.) per aver concordato l'introduzione di materiale al detenuto Francesco Paolo Clemente con la collaborazione di terzi. I motivi di ricorso sono due: (1) carenza dei gravi indizi di colpevolezza e incertezza sull'individuazione dell'interlocutore con l'agente Sacco (presenza di più familiari alle occasioni monitorate) e censura della qualificazione del fatto come delitto permanente; (2) vizio di proporzionalità e adeguatezza delle misure cautelari applicate, in ragione della giovane età, dell'incensuratezza, della residenza a Palermo (lontana dal luogo del fatto) e del tempo trascorso dagli eventi (luglio-novembre 2022).
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile e ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e a una somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. La Corte ha ritenuto che il Tribunale del riesame avesse adeguatamente motivato la conferma dell'ordinanza del GIP, integrando e completando la motivazione iniziale con riferimento alle intercettazioni e ai servizi di osservazione che individuano specificamente il ricorrente quale interlocutore diretto dell'agente Sacco; ha inoltre ritenuto congrua la valutazione sulle esigenze cautelari (art.274 lett.c) c.p.p.), considerando la struttura organizzativa e la serialità del complesso criminoso e l'ipotizzato asservimento della funzione pubblica agli interessi del gruppo, per cui le misure non custodiali risultavano adeguate e proporzionate.
Norme richiamate
art.319 cod.pen.
Articolo richiamato in relazione al reato di corruzione contestato al ricorrente; la Corte prende atto che il compendio indiziario è ritenuto idoneo a dimostrare l'esistenza del patto corruttivo contestato.
art.391ter cod.pen.
Richiamato nel contesto della pluralità di reati ascritti a sodalizi collegati; la Corte rileva la sovrapponibilità delle organizzazioni con riferimento ai promotori/organizzatori.
art.273 cod.proc.pen.
Norma sul presupposto per l'applicazione delle misure cautelari (gravi indizi); la Corte ritiene che il Tribunale abbia adeguatamente valutato e motivato la sussistenza dei gravi indizi.
art.274 lett.c) cod.proc.pen.
Disposizione sulle esigenze cautelari: la Corte condivide la valutazione del Tribunale secondo cui, alla luce delle modalità del fatto e della personalità dell'indagato, esistono esigenze cautelari che giustificano le misure non custodiali adottate.
art.275 comma 3 cod.proc.pen.
Richiamato in relazione alla disciplina delle misure; la Corte ritiene che la scelta congiunta delle misure (obbligo di presentazione e dimora) sia risultata proporzionata ed idonea a prevenire la reiterazione.
art.292 cod.proc.pen.
Norma che disciplina l'ordinanza applicativa: la Corte ricorda che l'ordinanza del giudice che applica la misura e la successiva pronuncia del tribunale del riesame si integrano sul piano motivazionale.
art.309 comma 9 cod.proc.pen.
Richiamato come limite alla possibile integrazione motivazionale (assenza totale di motivazione o carenza di autonoma valutazione): la Corte non ha ritenuto che sussistessero tali vizi nell'ordinanza impugnata.
art.606 comma 1 lett.b) cod.proc.pen.
Norma richiamata in relazione ai motivi di impugnazione in Cassazione; la Corte valuta i limiti dell'esame di legittimità rispetto alle questioni probatorie e di merito.
Sentenza Corte Costituzionale 13 giugno 2000, n.186
Richiamata in relazione alla condanna alla Cassa delle ammende: la Corte di Cassazione applica il criterio costituzionale per non aggravare la parte quando l'inammissibilità non sia imputabile a colpa grave.
Massime di principio
- In sede di Cassazione il sindacato sulle misure cautelari è limitato: non è consentito rinnovare la valutazione probatoria di merito, ma si verifica soltanto la congruenza e la logicità della motivazione resa dal giudice di merito.
- L'ordinanza del giudice che applica la misura e la pronuncia del tribunale del riesame possono integrarsi reciprocamente sul piano motivazionale; dunque omissioni parziali del GIP possono essere sanate dalla motivazione del riesame, salvo mancanza totale di motivazione o di autonoma valutazione.
- Per censire l'insussistenza dei gravi indizi in Cassazione è necessario denunciare violazioni di norme specifiche o la manifesta illogicità della motivazione; mere rivalutazioni dei fatti o deduzioni alternative non sono ammissibili.
- La presenza di altri soggetti ai contatti monitorati non annulla automaticamente l'identificazione di un singolo interlocutore quando intercettazioni e servizi di osservazione forniscono elementi individualizzanti.
- La proporzionalità delle misure cautelari va valutata in rapporto alla natura del fatto, alla personalità dell'indagato e al rischio di reiterazione; giovane età e incensuratezza non impediscono l'applicazione né la conferma di misure non custodiali se ritenute necessarie e proporzionate.
- Il tempo trascorso dagli eventi non esclude di per sé l'attualità delle esigenze cautelari: la valutazione della attualità è rimessa al giudice di merito e dipende dagli elementi fattuali che indicano il rischio concreto di reiterazione.
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