Cassazione Civile, Sentenza n. 37968/2021 del 02/12/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Verifica dell'applicazione delle disposizioni che consentono la sospensione del processo per le "controversie definibili" previo deposito della domanda di definizione e del versamento degli importi dovuti, nonché della previsione di estinzione del processo in mancanza di istanza di trattazione entro il termine fissato (31.12.2020). Si valutava se fossero state rispettate le condizioni per la definizione o se il giudizio dovesse essere dichiarato estinto.
La decisione
La Corte ha ritenuto che non fosse stato notificato alcun diniego della definizione né fosse stata presentata istanza di trattazione entro il 31.12.2020; di conseguenza il processo è stato dichiarato estinto. Pur richiamando la norma che dispone che le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate, il provvedimento conclude con la compensazione delle spese. Inoltre, è esclusa l'applicazione del cosiddetto "doppio contributo unificato" al ricorrente, in quanto tale misura è di natura eccezionale e limitata ai casi tipici di rigetto, inammissibilità o improcedibilità dell'impugnazione.
Norme richiamate
art. 6, commi 10, 12 e 13
10. Le controversie definibili non sono sospese, salvo che il contribuente faccia apposita richiesta al giudice, dichiarando di volersi avvalere delle disposizioni del presente articolo. In tal caso il processo e' sospeso fino al 10 giugno 2019. Se entro tale data il contribuente deposita presso l'organo giurisdizionale innanzi al quale pende la controversia copia della domanda di definizione e del versamento degli importi dovuti o della prima rata, il processo resta sospeso fino al 31 dicembre 2020. 12. L'eventuale diniego della definizione va notificato entro il 31 luglio 2020 con le modalita' previste per la notificazione degli atti processuali. 13. In mancanza di istanza di trattazione presentata entro il 31 dicembre 2020 dalla parte interessata, il processo e' dichiarato estinto, con decreto del Presidente.... Le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate.
Le disposizioni consentono la sospensione del processo se il contribuente richiede la definizione e deposita domanda e pagamento entro i termini; se non viene chiesta la ripresa del processo entro il termine finale (31.12.2020) il giudizio deve essere dichiarato estinto e la norma prevede inizialmente che le spese restino a carico della parte che le ha anticipate.
art. 13, comma 1-quater, D.P.R. 115/2002
raddoppio del contributo unificato ex art. 13, comma 1-quater, D.P.R. 115/2002
La norma prevede il raddoppio del contributo unificato in determinate ipotesi processuali; la Corte richiama la giurisprudenza che ne limita l'applicazione ai casi tipici di rigetto, inammissibilità o improcedibilità dell'impugnazione.
Cass. 23175/2015 (giurisprudenza)
La Corte di Cassazione ha affermato che il raddoppio del contributo unificato ha natura eccezionale e sanzionatoria, impedendo estensioni interpretative oltre i casi tipici (rigetto, inammissibilità, improcedibilità). Di conseguenza non è applicabile all'estinzione del processo per mancata istanza di trattazione salvo i casi tipici sopra indicati.
Massime di principio
- Se il contribuente opta per la definizione e chiede la sospensione, è indispensabile depositare la domanda di definizione e la documentazione del versamento entro i termini previsti per mantenere sospeso il processo.
- In assenza di istanza di trattazione entro il termine finale previsto dalla norma (es. 31.12.2020), il giudice deve dichiarare estinto il procedimento anche se non è stato notificato un diniego formale della definizione.
- La norma prevede che, in linea di principio, le spese del processo estinto restino a carico della parte che le ha anticipate; tuttavia il giudice può comunque disporre diversamente (ad es. compensazione delle spese) valutando le circostanze del caso.
- Il "raddoppio" del contributo unificato è misura eccezionale e va interpretato restrittivamente: si applica in genere solo nei casi di rigetto, inammissibilità o improcedibilità dell'impugnazione, non automaticamente in caso di estinzione per mancata istanza di trattazione.
- Prassi consigliata: conservare e documentare tutti gli adempimenti relativi alla definizione (domanda, ricevute di versamento, notifiche) e, se si intende proseguire il giudizio, presentare tempestivamente l'istanza di trattazione entro i termini per evitare l'estinzione.
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