Ordinanza n. 107/2026 - Bari, Sezione 2
per l'annullamento, previa sospensione dell'efficacia, - dell’interdittiva antimafia prot. n. -OMISSIS- adottata dalla Prefettura di Foggia in data 16.01.2026; - della relativa nota di trasmissione prot. n. -OMISSIS- del 19.01.2026; - di tutti gli atti connessi, presupposti, consequenziali e in particolare: - della comunicazione di avvio del procedimento adottata dalla Prefettura di Foggia con nota prot. -OMISSIS- del 27.05.2025; - di tutti gli atti istruttori posti alla base del provvedimento interdittivo e nello specifico: - delle note del Com. Prov. Carab. Foggia prot. n. -OMISSIS- del 2.5.2024 e n. -OMISSIS- del 12.12.2025; - delle note del Com. Prov. GdF n. -OMISSIS- del 2.8.2024, n. -OMISSIS- del 1.8.2025 e n. -OMISSIS-del 31.10.2025; - delle note della DIA- sez. di Foggia n. -OMISSIS- del 21.11.2024, n. -OMISSIS- del 12.5.2025, n. -OMISSIS-del 15.5.2025 e n. -OMISSIS- del 28.5.2025; - delle note della Questura di Foggia b. -OMISSIS- del 21.11.2024 e n. -OMISSIS- del 12.1.2026 nonché di tutti i verbali delle riunioni del Gruppo Interforze.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: interdittiva antimafia adottata dalla Prefettura di Foggia il 16 gennaio 2026, con relativa nota di trasmissione e atti istruttori presupposti
Esito
Favorevole al ricorrente (impresa destinataria)
Prevale il privato
La controversia
L'impresa ha impugnato l'interdittiva antimafia e gli atti connessi, chiedendone l'annullamento previa sospensione cautelare. Il provvedimento prefettizio era fondato su atti istruttori provenienti da Carabinieri, Guardia di finanza, Direzione investigativa antimafia, Questura e Gruppo interforze. Nella fase cautelare il giudice ha rilevato che i fatti posti a sostegno dell'interdittiva paiono coincidere con quelli già esaminati dalla stessa Sezione nella sentenza n. 1255/2025, nella quale il quadro fattuale emerso dall'istruttoria era stato ritenuto inidoneo e insufficiente a dimostrare un pericolo di condizionamento mafioso.
La decisione
Il TAR ha accolto l'istanza cautelare e ha sospeso gli effetti dell'interdittiva antimafia. In sede di delibazione sommaria, riservando ogni ulteriore approfondimento al giudizio di merito, ha attribuito rilievo alla precedente sentenza della stessa Sezione, che aveva escluso l'idoneità e sufficienza del medesimo quadro fattuale a comprovare il pericolo di condizionamento mafioso. Ha inoltre ritenuto sussistenti la gravità e l'irreparabilità del pregiudizio lamentato dall'impresa, anche sotto il profilo dell'attualità e concretezza, e ha accordato prevalenza all'interesse imprenditoriale della ricorrente nel bilanciamento con gli interessi pubblici contrapposti. La trattazione di merito è stata fissata al 17 novembre 2026; le spese della fase cautelare sono state compensate.
Norme richiamate
art. 55 c.p.a.
Disciplina la tutela cautelare nel processo amministrativo; nel caso concreto ha costituito il fondamento processuale dell'esame e dell'accoglimento della domanda di sospensione.
art. 52, comma 1, d.lgs. 196/2003
Ha giustificato l'oscuramento delle generalità e degli altri dati idonei a identificare la ricorrente, a tutela dei suoi diritti o della sua dignità.
Massime di principio
- In sede cautelare, la riproposizione di un quadro fattuale già esaminato e ritenuto insufficiente dalla stessa Sezione per dimostrare il pericolo di condizionamento mafioso può integrare un fumus boni iuris idoneo a sostenere la sospensione dell'interdittiva antimafia, ferma la necessità degli approfondimenti propri del giudizio di merito.
- La sospensione cautelare di un'interdittiva antimafia può essere accordata quando il pregiudizio per l'impresa risulti grave, irreparabile, attuale e concreto e, nel bilanciamento degli interessi, l'interesse imprenditoriale prevalga sugli interessi pubblici contrapposti.
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