Cassazione Civile, Ordinanza n. 34227/2021 del 15/11/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (riscossione)
La controversia
La società contribuente aveva impugnato un avviso di liquidazione relativo all'imposta comunale sulla pubblicità per l'anno 2016, emesso in relazione a mezzi pubblicitari apposti sulle vetrine di un minimarket. In primo grado il ricorso era stato respinto, ritenendosi tassabili le immagini di prodotti commercializzati. In appello, invece, la CTR aveva accolto il gravame, qualificando le vetrofanie come semplici elementi decorativi: immagini generiche di derrate alimentari, prive di scritte, marchi o altri riferimenti elogiativi delle merci vendute all'interno. La società di riscossione ha proposto ricorso per cassazione con due motivi: 1) violazione e falsa applicazione dell'art. 5, commi 1 e 2, del D.Lgs. 507/1993, sostenendo che le immagini raffiguravano prodotti strettamente connessi all'attività commerciale e costituivano figure accattivanti idonee ad attirare la clientela; 2) nullità della sentenza per violazione dell'art. 115 c.p.c. e dell'art. 7 del D.Lgs. 507/1993, deducendo che il giudice d'appello non aveva considerato che in alcune vetrofanie era visibile anche il marchio del punto vendita.
La decisione
La Corte ha accolto il primo motivo, ritenendolo fondato, e ha assorbito il secondo. Ha affermato che, in materia di imposta pubblicitaria, sono imponibili i mezzi di comunicazione con il pubblico obiettivamente idonei a far conoscere al pubblico indeterminato il nome, l'attività o il prodotto di un'azienda, anche quando il messaggio sia affidato esclusivamente alla forza evocativa dell'immagine e non contenga scritte, marchi o formule elogiative. Poiché le fotografie apposte sulle vetrine coprivano l'intera superficie e rappresentavano cibi vari strettamente attinenti all'attività del supermercato, esse integravano un mezzo pubblicitario tassabile. La sentenza impugnata è stata quindi cassata e, non essendo necessari ulteriori accertamenti in fatto, la Corte ha deciso nel merito rigettando l'originario ricorso della contribuente. Le spese del giudizio di legittimità sono state poste a carico della società contribuente, mentre quelle dei due gradi di merito sono state compensate.
Norme richiamate
art. 5, commi 1 e 2, D.Lgs. 507/1993
Per l'imposta pubblicitaria rilevano i mezzi obiettivamente idonei a veicolare un messaggio rivolto a una pluralità indeterminata di destinatari e a promuovere l'immagine, i prodotti o i servizi di un'azienda; non è necessario un messaggio espressamente reclamistico o testuale.
art. 360 n. 3 c.p.c.
È il parametro invocato per censurare la violazione e falsa applicazione di legge nel primo motivo di ricorso.
art. 360 n. 4 c.p.c.
È il parametro invocato per dedurre la nullità della sentenza per violazione di norme processuali nel secondo motivo.
art. 115 c.p.c.
La ricorrente lo richiama per sostenere che il giudice d'appello avrebbe omesso di considerare un fatto documentalmente risultante, ossia la presenza del marchio in alcune vetrofanie.
art. 7 D.Lgs. 507/1993
È richiamato nel secondo motivo come norma asseritamente violata nella valutazione della fattispecie tributaria.
Massime di principio
- In materia di imposta sulla pubblicità, è imponibile qualsiasi mezzo di comunicazione con il pubblico obiettivamente idoneo a far conoscere al pubblico indeterminato il nome, l'attività o i prodotti di un'impresa, anche se la finalità pubblicitaria non sia espressa in modo testuale.
- La tassazione non dipende dalla presenza del nome dell'azienda, del marchio o di formule esplicitamente elogiative: il messaggio pubblicitario può essere affidato anche alla sola forza evocativa dell'immagine.
- Le immagini collocate sulle vetrine di un esercizio commerciale sono soggette a imposta quando, per contenuto e collocazione, risultino strettamente attinenti all'attività svolta e idonee a richiamare l'attenzione della clientela potenziale.
- Quando la soluzione della controversia discende già dall'applicazione del principio di diritto sulla imponibilità del mezzo pubblicitario, restano assorbiti gli ulteriori motivi che presuppongano accertamenti di fatto non necessari.
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