Sentenza n. 1460/2026 - Firenze, Sezione 3
per l’annullamento: - del provvedimento di diniego n. 13/2024 emesso dal Comune di Monte Argentario in data 22.10.2024, mai notificato alle parti istanti e conosciuto successivamente a tale data, con cui il Comune di Monte Argentario ha rigettato l’istanza (prot. 26730 del 15.09.2010 - pratica edilizia n. 469/2010) diretta ad ottenere il permesso di costruire per la realizzazione di nove autorimesse interrate; - quali atti connessi e presupposti, del preavviso di diniego datato 11.07.2024 e delle relazioni istruttorie del responsabile del procedimento in data 02.09.2024 e 01.10.2024, ancorché queste ultime non conosciute, ma richiamate nel provvedimento definitivo.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Diniego del permesso di costruire per la realizzazione di nove autorimesse interrate, connesso preavviso di diniego e relazioni istruttorie
Esito
Favorevole al ricorrente (proprietari richiedenti)
Prevale il privato
La controversia
I ricorrenti hanno contestato il diniego comunale deducendo, in primo luogo, la violazione della disciplina transitoria dell’art. 94, comma 2, del Regolamento Urbanistico comunale, nonché dell’art. 12 del d.P.R. 380/2001 e dei principi di buon andamento, imparzialità e legalità. Hanno sostenuto che, essendo stata presentata l’istanza di permesso di costruire il 15 settembre 2010, la domanda dovesse essere valutata secondo la disciplina urbanistica previgente, meno restrittiva rispetto al nuovo art. 47, comma 6.3, lettera b), che impone l’integrale interramento del parcheggio su tre lati senza alterazione del preesistente piano di campagna. In secondo luogo, hanno contestato l’affermazione comunale secondo cui l’istanza sarebbe stata incompleta, sostenendo di avere depositato gli elaborati tecnici necessari e che, comunque, eventuali carenze documentali avrebbero dovuto essere oggetto di soccorso e collaborazione procedimentale, senza impedire l’applicazione della norma transitoria. In via subordinata, hanno dedotto la violazione dell’art. 20, comma 4, del d.P.R. 380/2001 e dell’art. 142, comma 7, della l.r. Toscana n. 65/2014, nonché difetto di istruttoria, irragionevolezza e violazione del principio di buona fede, assumendo che il Comune, prima di negare il titolo per il modesto superamento del piano di campagna, avrebbe dovuto consentire modifiche progettuali di lieve entità. Il Comune si è costituito chiedendo il rigetto e ha sostenuto anche in giudizio ulteriori ragioni di contrasto del progetto con la disciplina previgente.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso e annullato il diniego, facendo salve le ulteriori determinazioni dell’amministrazione. Ha ritenuto fondati i primi due motivi. La domanda era stata presentata il 15 settembre 2010, prima dell’adozione del nuovo Regolamento Urbanistico, e l’art. 94, comma 2, del nuovo strumento disponeva l’applicazione delle previgenti disposizioni alle istanze già presentate e non definite, purché corredate degli elaborati prescritti. La norma transitoria specifica consentiva quindi l’ultrattività della disciplina previgente e rendeva irrilevante il richiamo comunale alle misure di salvaguardia dell’art. 12 del d.P.R. 380/2001. Il Collegio ha inoltre ritenuto irrilevante l’asserita incompletezza dell’istanza: la distinzione tra domanda completa e incompleta rileva principalmente ai fini dei poteri di soccorso istruttorio, mentre, nel caso concreto, la domanda era corredata degli elaborati principali ed era stata accompagnata dall’istanza di autorizzazione paesaggistica, poi rilasciata. Il diniego non poteva essere sostenuto in giudizio mediante ulteriori ragioni ostative non espresse nell’atto, poiché ciò avrebbe determinato un’inammissibile integrazione postuma della motivazione attraverso scritti difensivi. La terza censura, proposta in via subordinata, è stata assorbita; il TAR ha comunque richiamato gli obblighi di collaborazione e le disposizioni sulle modifiche progettuali di lieve entità. Il Comune è stato condannato al pagamento di 4.000 euro di spese di lite, oltre accessori, nonché al rimborso del contributo unificato se dovuto ed effettivamente versato.
Norme richiamate
art. 94, comma 2, Regolamento Urbanistico del Comune di Monte Argentario
Si applicano le previgenti disposizioni anche alle istanze di permesso di costruire e alle denunce di inizio attività proposte antecedentemente alla data di adozione del presente RU, ancorché non definite, purché complete degli elaborati prescritti
La norma transitoria impone di valutare secondo la disciplina previgente le istanze presentate prima dell’adozione del nuovo strumento urbanistico, anche se non ancora definite, quando risultino corredate degli elaborati prescritti.
art. 12 d.P.R. 380/2001
Il richiamo alle misure di salvaguardia è irrilevante quando una specifica norma transitoria disciplina direttamente la successione tra il vecchio e il nuovo strumento urbanistico.
art. 20, comma 4, d.P.R. 380/2001
La disposizione è richiamata in relazione agli obblighi di collaborazione dell’amministrazione e alla possibilità di apportare modifiche progettuali di lieve entità; la censura fondata su tale norma è stata assorbita.
art. 142, comma 7, l.r. Toscana n. 65/2014
La disposizione è stata invocata dai ricorrenti in via subordinata, insieme all’art. 20, comma 4, del d.P.R. 380/2001, in relazione alla necessità di consentire modifiche progettuali di lieve entità prima del diniego.
art. 1, comma 2-bis, l. 241/1990
È richiamato in relazione ai principi di collaborazione e buona fede nei rapporti tra amministrazione e privati.
art. 73 d.lgs. 104/2010
Disciplina il deposito delle memorie e delle repliche processuali richiamate nella decisione.
Massime di principio
- Quando una specifica norma transitoria del nuovo strumento urbanistico prevede l’applicazione delle disposizioni previgenti alle istanze di titolo edilizio già presentate e non definite, la domanda deve essere valutata secondo la disciplina vigente al momento indicato dalla norma transitoria, senza che possano prevalere le nuove prescrizioni urbanistiche più restrittive.
- La presenza di una norma transitoria specifica che regola la successione tra strumenti urbanistici rende irrilevante il ricorso alle generali misure di salvaguardia previste dall’art. 12 del d.P.R. 380/2001.
- Ai fini dell’applicazione di una norma transitoria urbanistica, l’eventuale incompletezza documentale della domanda non può essere valorizzata in modo da sostituire il criterio certo della data di presentazione, quando l’istanza sia corredata degli elaborati principali; le carenze documentali eventualmente sanabili rilevano nell’ambito del soccorso istruttorio e della collaborazione procedimentale.
- L’amministrazione non può integrare in giudizio la motivazione di un diniego edilizio mediante nuove ragioni ostative non contenute nel provvedimento impugnato e non ricostruibili dagli atti del procedimento; un’integrazione postuma affidata agli scritti difensivi è inammissibile.
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