Sentenza n. 14107/2026 - Roma, Sezione 3B
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: decreto dell'Ambito Territoriale di Torino che ha negato il reinserimento nelle graduatorie ad esaurimento, dedotto come adottato in violazione o elusione del giudicato
Esito
Favorevole al resistente (ministero)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La ricorrente ha proposto un giudizio di ottemperanza per ottenere l'esatta esecuzione della sentenza del TAR Lazio n. 10907/2018, passata in giudicato e successivamente rettificata, chiedendo il proprio reinserimento nella pertinente graduatoria e la declaratoria di nullità del decreto dell'Ambito Territoriale di Torino prot. n. 1518 del 2 febbraio 2026 ai sensi dell'art. 114, comma 4, lettera b), c.p.a. L'Amministrazione ha chiesto il rigetto sostenendo che la ricorrente non era mai stata iscritta nella graduatoria nella quale pretendeva di essere reinserita. Tale circostanza non è stata contestata dalla ricorrente. La controversia riguarda quindi l'interpretazione dell'effetto conformativo della sentenza posta in esecuzione: se esso comprendesse anche chi chiedeva un inserimento per la prima volta, oppure soltanto chi fosse già stato iscritto nella graduatoria e ne fosse stato cancellato in occasione di un precedente aggiornamento.
La decisione
Il TAR ha respinto il ricorso perché mancava la prova che la ricorrente fosse mai stata inserita nelle graduatorie ad esaurimento. Ha interpretato la sentenza n. 10907/2018 nel senso che il reinserimento fosse consentito esclusivamente ai soggetti già appartenenti alla graduatoria e successivamente cancellati in occasione di un aggiornamento, non anche a chi non vi fosse mai stato iscritto. La domanda della ricorrente, essendo diretta a ottenere un inserimento ex novo, non rientrava pertanto nell'effetto conformativo del giudicato e il decreto amministrativo non poteva essere considerato adottato in violazione o elusione dello stesso. Il TAR ha richiamato, in senso conforme, una precedente sentenza relativa alla medesima pronuncia e a ricorrenti in posizione analoga. Le spese di lite sono state compensate per la peculiarità della controversia.
Norme richiamate
art. 114, comma 4, lett. b), c.p.a.
La declaratoria di nullità per violazione o elusione del giudicato presuppone che l'atto amministrativo si ponga in contrasto con il contenuto e con i limiti oggettivi dell'effetto conformativo della pronuncia da eseguire.
art. 86 c.p.a.
Richiamato quale fondamento dell'ordinanza di rettifica della sentenza posta in esecuzione; il testo non sviluppa ulteriormente l'interpretazione della disposizione.
Massime di principio
- Nel giudizio di ottemperanza, l'effetto conformativo del giudicato deve essere individuato considerando non soltanto il dispositivo, ma anche la motivazione della sentenza da eseguire, quando questa delimiti chiaramente i destinatari e la portata della statuizione.
- Una pronuncia che consenta il reinserimento in una graduatoria produce effetti soltanto a favore di chi vi fosse già stato inserito e ne sia stato successivamente cancellato, salvo che la legge preveda specifiche ipotesi di inserimento ex novo.
- Non integra violazione o elusione del giudicato il provvedimento amministrativo che nega un inserimento ex novo quando la sentenza da eseguire riconosca esclusivamente il diritto al reinserimento di soggetti già appartenenti alla graduatoria.
- Nel giudizio di ottemperanza grava sul ricorrente l'onere di dimostrare la sussistenza del presupposto fattuale necessario per beneficiare della pronuncia, quale la precedente iscrizione nella graduatoria di cui si chiede il reinserimento.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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