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Sentenza

Sentenza n. 2041/2026 - Catania, Sezione 2

per l'ottemperanza al giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto in funzione di Giudice del lavoro n. 375/2025 del 16/04/2025;

Giustizia amministrativa202600961

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Sicilia - Catania, Sez. IISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto, giudice del lavoro, che aveva riconosciuto il diritto alla Carta del docente per l'anno scolastico 2024/2025

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (docenti beneficiari)

Prevale il privato

La controversia

I ricorrenti hanno chiesto l'ottemperanza alla sentenza del Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto n. 375/2025, notificata al Ministero il 6 giugno 2025 e passata in giudicato, con la quale era stato riconosciuto il diritto all'erogazione del beneficio annuo di 500 euro previsto per la Carta elettronica del docente, oltre interessi e rivalutazione. Il Ministero non aveva adempiuto all'obbligo di emettere la Carta Docente e accreditare la somma. I ricorrenti hanno dedotto l'inutile decorso del termine dilatorio di 120 giorni previsto per l'esecuzione nei confronti della pubblica amministrazione e hanno domandato l'adozione delle misure necessarie a dare piena esecuzione al giudicato.

La decisione

Il TAR ha preliminarmente accertato la procedibilità dell'azione, rilevando che il ricorso era stato notificato l'8? No: il 6 maggio 2026, quindi oltre undici mesi dopo la notificazione del titolo esecutivo del 6 giugno 2025, nel rispetto del termine dilatorio di 120 giorni previsto dall'art. 14 del d.l. 669/1996. Ha inoltre ritenuto comprovato il passaggio in giudicato della sentenza civile mediante attestazione della segreteria del 5 maggio 2026. Nel merito, ha accolto il ricorso e ordinato al Ministero di dare esecuzione al giudicato entro 60 giorni dalla comunicazione o notificazione della sentenza, mediante emissione della Carta Docente e accredito di 500 euro per l'anno scolastico 2024/2025, oltre interessi e rivalutazione. Per l'eventuale ulteriore inottemperanza ha nominato un commissario ad acta, individuato nel responsabile della competente Direzione generale ministeriale, con facoltà di delega, assegnandogli ulteriori 60 giorni. Il Ministero è stato condannato al pagamento delle spese di lite, liquidate in 264,60 euro oltre accessori, con distrazione in favore del difensore antistatario.

Norme richiamate

  • art. 1, comma 121, l. 107/2015

    La disposizione costituisce il fondamento del beneficio economico della Carta elettronica del docente, destinato all'acquisto di beni e servizi formativi per lo sviluppo delle competenze professionali.

  • DPCM 23 settembre 2015

    Disciplina attuativa della Carta elettronica del docente, cui il giudicato civile aveva fatto riferimento.

  • art. 14 d.l. 669/1996

    termine dilatorio di 120 giorni

    Il termine dilatorio per l'esecuzione coattiva nei confronti della pubblica amministrazione deve essere rispettato prima della proposizione dell'azione di ottemperanza fondata su un titolo esecutivo civile.

  • art. 22, comma 36, l. 724/1994

    È richiamato quale base per il riconoscimento di interessi e rivalutazione dalla data in cui il beneficio avrebbe dovuto essere accreditato fino alla concreta attribuzione.

  • art. 26, comma 1, c.p.a.

    Fondamento della regolazione delle spese processuali nel giudizio di ottemperanza.

  • art. 93, comma 1, c.p.c.

    Consente la distrazione delle spese in favore del difensore dichiaratosi antistatario.

  • D.M. 55/2014

    Utilizzato per la liquidazione delle spese processuali, con riferimento alla Tabella n. 16 dell'Allegato n. 1 e agli incrementi applicati in ragione del numero dei soggetti patrocinati.

Massime di principio

  • L'azione di ottemperanza può essere proposta davanti al giudice amministrativo per ottenere l'esecuzione di una sentenza passata in giudicato del giudice ordinario, quando la pubblica amministrazione non abbia adempiuto agli obblighi conformativi o patrimoniali derivanti dal titolo.
  • Quando l'ottemperanza riguarda una sentenza del giudice ordinario, il ricorrente deve dimostrare il passaggio in giudicato del titolo; tale requisito non è necessario nello stesso modo per le sentenze del giudice amministrativo, la cui esecutività rileva secondo la disciplina propria del processo amministrativo.
  • Il termine dilatorio di 120 giorni previsto per l'esecuzione nei confronti della pubblica amministrazione deve essere rispettato prima della proposizione dell'azione di ottemperanza fondata su un titolo esecutivo notificato all'amministrazione.
  • In caso di accoglimento dell'azione di ottemperanza, il giudice amministrativo può fissare un termine per l'adempimento e nominare preventivamente un commissario ad acta, attribuendogli il compito di provvedere in caso di ulteriore inerzia dell'amministrazione.
  • Il giudice dell'ottemperanza deve assicurare l'integrale esecuzione del giudicato, comprendendo anche gli interessi e la rivalutazione riconosciuti dal titolo esecutivo.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaCarriera degli studenti
RamiProcesso amministrativoIstruzione e università
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaEffetto conformativo e riedizione del potereTermini del procedimento

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