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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 23404/2024 del 11/06/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza del 3/10/2023 che aveva rigettato la richiesta di riesame avverso il decreto di sequestro preventivo disposto dal G.I.P. di Napoli. Il sequestro, a fini di confisca diretta o per equivalente, riguardava: a) 2.736.813,06 euro nei confronti della società "Tecnosistem s.r.l. unipersonale in liquidazione" (subordinatamente beni nella disponibilità personale di Gambardella); b) 642.695,38 euro nei confronti della società "R.G.M. s.r.l." (subordinatamente beni nella disponibilità personale di Gambardella); c) 258.281,00 euro nei confronti di Rosario Gambardella, per reati tributari (art. 2 e art. 11 d.lgs. n. 74/2000) relativi agli anni 2014-2019. Il ricorrente articolava quattro motivi: 1) violazione di legge e mancata individuazione delle fatture ritenute inesistenti e dell'entità dell'imposta evasa (fumus commissi delicti); 2) motivazione contraddittoria sulle stesse carenze; 3) sproporzione tra importo del sequestro e il beneficio fiscale conseguito, rilevando che il soggetto che emette false fatture percepisce un compenso ma non un risparmio d'imposta; 4) violazione per mancata indicazione in epigrafe del reato di sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte (art. 11 d.lgs. n. 74/2000). Il ricorrente lamentava inoltre la genericità della contestazione e l'impossibilità della difesa di verificare la presunta inesistenza delle singole fatture.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto manifestamente infondate le censure: i primi due motivi sono state respinte perché l'ordinanza indicava in modo sintetico e sufficiente i lineamenti essenziali della contestazione (numero e importo complessivo delle fatture per ciascun anno, società emittenti ritenute "cartiere" e ragioni della mendacità: assenza di attività dichiarative, beni strumentali, locali, personale e scritture), tali da assicurare l'esercizio del diritto di difesa; il quarto motivo è infondato perché il reato di cui all'art. 11 era efficacemente descritto nella motivazione e nella richiesta del P.M., sicché l'omissione formale in epigrafe è emendabile; il terzo motivo è privo di specificità e non coglie che la misura cautelare è stata adottata per i reati di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture inesistenti e di sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte, non per il reato di emissione di fatture inesistenti, con conseguente irrilevanza del profilo del "compenso" ricevuto dall'emittente ai fini della proporzionalità del sequestro. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e a versare alla cassa delle ammende la somma di euro 3.000 per profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.

Norme richiamate

  • art. 2 d.lgs. n. 74 del 2000

    Norma richiamata nella contestazione dei reati tributari; la Corte la prende come riferimento per la natura delle fattispecie fiscali contestate (dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture inesistenti)

  • art. 11 d.lgs. n. 74 del 2000

    Contestato come reato di sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte; la Corte ha ritenuto che la mancata indicazione in epigrafe fosse adeguatamente compensata dalla descrizione motivazionale e dalla richiesta del P.M., quindi emendabile

  • art. 12-bis d.lgs. n. 74 del 2000

    Richiamato nelle censure relative alla qualificazione dei reati e alla loro corretta indicazione nel provvedimento, senza però determinare l'annullamento del provvedimento

  • art. 321, comma 2, cod. proc. pen.

    Richiamato con riferimento ai doveri e limiti delle misure cautelari reali nell'iter procedimentale

  • art. 240 cod. pen.

    Richiamato nella contestazione relativa ai reati fiscali e alla responsabilità penale collegata alle dichiarazioni

  • art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen.

    Norma che disciplina i motivi di ricorso per cassazione invocati dal ricorrente per la dedotta violazione di legge

  • art. 292, comma 2, lett. b), cod. proc. pen.

    Stabilisce l'obbligo di una descrizione sommaria del fatto e delle norme violate nel provvedimento di misura cautelare: la Corte afferma che tale obbligo è assolto anche da una enunciazione sintetica purché consenta l'immediata e sicura conoscenza delle condotte addebitate

  • art. 293 cod. proc. pen.

    Richiamato per sottolineare che l'ordinanza di sequestro va notificata nel suo insieme, con la descrizione e la motivazione, garantendo l'informazione dell'indagato sugli addebiti

  • art. 130 cod. proc. pen.

    Invocato nel quarto motivo in relazione alla forma dell'enunciazione del reato, ma la Corte ha ritenuto la forma sostanzialmente rispettata dalla motivazione

Massime di principio

  • Per le misure cautelari reali in materia tributaria, una descrizione sommaria e sintetica del fatto (numero e importo complessivo delle fatture, anni di imposta, società emittenti e ragioni della presunta mendacità) può essere sufficiente a soddisfare l'art. 292 c.p.p., purché consenta l'immediata e sicura conoscenza delle condotte contestate
  • L'assenza in epigrafe dell'indicazione di un particolare reato può essere considerata emendabile se la condotta e la norma sono comunque chiaramente descritte nella richiesta del pubblico ministero e nella motivazione del provvedimento di misura
  • La valutazione della proporzionalità del sequestro va effettuata rispetto alla qualificazione giuridica effettiva dei reati contestati (es. dichiarazione fraudolenta e sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte), e non in base a ragioni che attengano a fattispecie diverse (es. emissione di fatture inesistenti) o a considerazioni sul "compenso" percepito dall'emittente
  • Il giudizio di legittimità della misura cautelare prioritariamente verifica la presenza di gravi indizi e la chiarezza della descrizione dell'addebito; la difesa deve fare riferimento al contenuto dell'ordinanza e degli atti genetici per individuare i documenti contestati
  • In cassazione i ricorsi manifestamente infondati o procedimentalmente carenti sono facilmente dichiarati inammissibili e possono comportare condanne per spese e ammende se sussistono profili di colpa nella proposizione del ricorso

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