Cassazione Penale, Sentenza n. 07084/2026 del 23/02/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorso contestava l'ordinanza che aveva riformato il rigetto del G.I.P. e disposto la custodia cautelare in carcere per il reato di atti sessuali con minorenne infraquattordicenne (art. 609‑quater c.p.). Le censure principali erano: carenza/contraddittorietà della motivazione sui gravi indizi (attendibilità della persona offesa tredicenne, valore della gravidanza e delle dichiarazioni della madre, valutazione parziale della condotta "collaborativa" dell'indagato, plausibilità dell'errore scusabile di età ex art. 609‑sexies c.p.); violazione di norme processuali e difetto di motivazione riguardo alla concretezza e attualità del pericolo di reiterazione e all'adeguatezza di misure meno afflittive (artt. 274, 275 c.p.p.), con contestazione dell'applicazione della presunzione relativa di cui all'art. 275, comma 3.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che il Tribunale del riesame abbia adeguatamente motivato il superamento dell'ordinanza del G.I.P., fondando il giudizio sui seguenti elementi: racconto della minore ritenuto intrinsecamente attendibile e coerente (audizione protetta, durata e modalità dei fatti), riscontri esterni (rintraccio della minore presso luogo collegabile all'indagato, ammissione dell'indagato della relazione, test di gravidanza e IVG, fotografie/profilo social, dichiarazioni della madre e di terzi), e la neutralizzazione delle obiezioni del G.I.P. La Corte ha confermato che il consenso della persona infraquattordicenne è giuridicamente irrilevante ai fini della fattispecie, che la presunzione relativa ex art. 275, comma 3, c.p.p. non è stata superata e che la motivazione del Tribunale circa la concretezza del pericolo di reiterazione e l'inidoneità delle misure meno afflittive è logica e coerente con la giurisprudenza costituzionale e di legittimità. Inoltre la Corte ha disposto l'onere delle spese del procedimento a carico del ricorrente e l'obbligo di versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 609‑quater c.p.
Tipicizza gli atti sessuali con persona che non ha compiuto 14 anni; il consenso della vittima infraquattordicenne è giuridicamente irrilevante ai fini della sussistenza del reato.
art. 609‑sexies c.p.
Prevede l'istituto dell'errore sull'età come causa di esclusione della colpevolezza soltanto quando l'errore sia inevitabile alla luce di tutte le circostanze: la Corte richiama che l'eventuale errore scusabile deve essere provato nel concreto e non è presumibile dall'apparenza.
art. 273 c.p.p.
Stabilisce il requisito della gravità indiziaria per misure cautelari; la Corte conferma che la dichiarazione della persona offesa può sostenere la gravità indiziaria se intrinsecamente attendibile e, preferibilmente, riscontrata da elementi esterni.
art. 274 lett. c) c.p.p.
Tra le esigenze cautelari rileva il pericolo di reiterazione; la prognosi si ricava dalle modalità del fatto e dalla personalità dell'indagato, inclusi gli aspetti relazionali che hanno consentito la commissione del reato.
art. 275, comma 3, c.p.p.
Prevede una presunzione relativa circa l'esistenza delle esigenze cautelari e l'adeguatezza della custodia in carcere per specifici reati, tra cui i delitti sessuali su minori; la presunzione può essere superata solo con elementi specifici e concreti che dimostrino l'idoneità di misure alternative.
art. 285 c.p.p.
Norma applicata per l'applicazione della misura della custodia in carcere da parte del giudice del riesame; qui il Tribunale ha disposto la custodia con esecuzione sospesa.
art. 310 c.p.p.
Permette la sospensione dell'esecuzione della misura cautelare fino al passaggio in giudicato; nel caso l'esecuzione è stata sospesa ex art. 310.
art. 616 c.p.p.
Prevede l'onere delle spese processuali a carico del ricorrente in caso di inammissibilità o rigetto del ricorso; la Corte ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese.
art. 61 n.5 c.p.
Aggravante richiamata per la valutazione della gravità del fatto in relazione alla vulnerabilità della vittima; il Tribunale ha valorizzato la condizione di fragilità della minore come elemento sintomatico della gravità complessiva.
Massime di principio
- Nei reati sessuali su minori infraquattordicenni il consenso della vittima è irrilevante per la sussistenza del reato; la presenza di gravità indiziaria può fondarsi sulla dichiarazione della vittima se intrinsecamente attendibile e, idealmente, corroborata da riscontri esterni.
- Per i delitti sessuali su minori opera una presunzione relativa (art. 275, co. 3, c.p.p.) a favore della custodia cautelare: chi intende superarla deve produrre elementi specifici, concreti e inerenti all'idoneità di misure alternative.
- La valutazione della pericolosità (pericolo di reiterazione) si forma sulla base delle modalità del fatto, del contesto relazionale e degli indici sulla personalità dell'indagato; elementi attinenti alla vulnerabilità della vittima possono legittimamente concorrere a tale valutazione se indicano la capacità dell'agente di sfruttare tale vulnerabilità.
- L'errore sull'età (art. 609‑sexies) è eccezione strettamente delimitata: va provato che l'errore era inevitabile alla luce di tutte le circostanze; la sola apparenza somatica o frequentazioni della vittima non sono automaticamente sufficienti.
- La corte di legittimità ha un sindacato limitato sulle questioni di fatto e di valutazione delle prove: può intervenire solo per violazione di legge o manifesta illogicità della motivazione; non sostituisce la ricostruzione dei fatti compiuta dal giudice di merito.
- La condotta apparentemente "collaborativa" dell'indagato (es. indicare il luogo della vittima) non è, di per sé, idonea a escludere esigenze cautelari se non dimostra concretamente che misure alternative sarebbero efficaci e proporzionate.
- Quando si contesta la gravità indiziaria o la sussistenza delle esigenze cautelari in casi analoghi, è necessario articolare censure che evidenzino omissioni o contraddizioni manifeste nella motivazione, non semplici richieste di diversa valutazione delle risultanze probatorie.
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