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Sentenza

Sentenza n. 6970/2026 - Roma, Sezione 1B

per l'annullamento del provvedimento n. -OMISSIS- di protocollo emesso dalla Commissione per gli Accertamenti psico-fisici in data 23.10.2025 relativo al “Concorso, per esami e titoli, per il reclutamento di 4.918 allievi carabinieri in ferma quadriennale", pubblicato in data 06.06.2025, con il quale il ricorrente è stato dichiarato "NON IDONEO” , nonché di ogni altro atto presupposto, connesso o consequenziale, comunque lesivo dei diritti e degli interessi del ricorrente e per il conseguente accertamento del diritto del ricorrente ad essere riammesso alla procedura concorsuale.

Giustizia amministrativa202600442

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. I bisSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: giudizio di non idoneità agli accertamenti psico-fisici, adottato dalla Commissione per gli Accertamenti psico-fisici nell'ambito del concorso per il reclutamento di 4.918 allievi carabinieri

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (amministrazione della difesa)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente ha impugnato il giudizio di non idoneità, fondato sulla diagnosi di strabismo convergente manifesto con stereopsi assente, chiedendo l'annullamento dell'atto e l'accertamento del diritto alla riammissione nella procedura concorsuale. Il TAR ha disposto una verificazione affidata alla Commissione sanitaria di appello dell'Aeronautica Militare. L'organo verificatore ha accertato la sussistenza di un disturbo della motilità oculare estrinseca e ha ritenuto che, pur non rientrando tale condizione tra le cause di inidoneità previste dal d.P.R. 15 marzo 2010, n. 90, Sezione II, art. 582, lettera s), punto 3, essa comportasse l'attribuzione del coefficiente 4 AV-OC ai sensi del d.m. 4 giugno 2014, codice 118, con conseguente non idoneità al concorso. La correttezza metodologica della verificazione non è stata contestata.

La decisione

Il TAR ha rigettato il ricorso con sentenza semplificata ai sensi dell'art. 60 c.p.a., ritenendo che l'esito della verificazione avesse fornito sufficiente conferma del giudizio di non idoneità espresso in sede concorsuale. La diagnosi posta a fondamento dell'esclusione è stata ritenuta incompatibile con i requisiti psico-fisici del concorso in ragione dell'attribuzione del coefficiente 4 AV-OC previsto dal d.m. 4 giugno 2014, codice 118. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese del giudizio in favore del Ministero della Difesa, liquidate in euro 2.000,00 oltre accessori e rimborso forfettario del 15%, nonché delle spese di verificazione, liquidate in euro 500,00.

Norme richiamate

  • art. 60 c.p.a.

    definizione del giudizio mediante sentenza in forma semplificata

    Consente la definizione del giudizio con sentenza semplificata quando l'istruttoria è completa e le parti sono state sentite.

  • d.P.R. 15 marzo 2010, n. 90, Sezione II, art. 582, lettera s), punto 3

    strabismo convergente manifesto in OD stereopsi assente (lettera S punto 3)

    La verificazione ha ritenuto che la condizione clinica accertata non rientrasse direttamente tra le cause di inidoneità previste da tale disposizione.

  • d.m. 4 giugno 2014, codice 118

    L'attribuzione del coefficiente 4 AV-OC alla condizione clinica accertata è stata ritenuta idonea a determinare la non idoneità al concorso.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196

    Ha costituito il presupposto, insieme alla disciplina europea e all'art. 2-septies del medesimo decreto, per disporre l'oscuramento dei dati personali e sanitari.

  • art. 9, paragrafi 1 e 4, Regolamento (UE) 2016/679

    Ha costituito il presupposto per la tutela dei dati relativi alla salute mediante oscuramento delle generalità e delle informazioni sanitarie.

  • art. 2-septies d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196

    Ha concorso a fondare l'ordine di oscuramento dei dati idonei a rivelare lo stato di salute.

Massime di principio

  • In una controversia relativa all'idoneità psico-fisica per un concorso nelle Forze armate, una verificazione disposta dal giudice può costituire base decisiva per la conferma del giudizio amministrativo di non idoneità quando l'accertamento sia metodologicamente corretto e non sia stato contestato dalle parti.
  • La non idoneità concorsuale può derivare non soltanto dalla diretta riconducibilità della condizione clinica a una specifica causa di inidoneità prevista dalla disciplina regolamentare, ma anche dall'attribuzione, secondo la disciplina tecnica applicabile, di un coefficiente psico-fisico incompatibile con il concorso.
  • Quando la verificazione conferma, con adeguata motivazione tecnica, l'incompatibilità della condizione clinica con i requisiti concorsuali e la correttezza metodologica dell'accertamento non è contestata, il giudice può rigettare la domanda di annullamento del giudizio di non idoneità.

Come è indicizzato

MaterieReclutamento e idoneitàIstruttoria processuale
RamiForze armate e forze di poliziaProcesso amministrativo
IstitutiDiscrezionalità amministrativa e tecnicaOnere della prova e principio dispositivo

Testo integrale

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