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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 35399/2025 del 29/10/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Ricorso articolato in quattro motivi: (1) violazione di legge e motivazione illogica per la condanna per bancarotta documentale (art.216 c.1 n.2 l. fall.) — si deduce che la Corte avrebbe accertato il dolo specifico solo sulla base della mancata consegna delle scritture contabili e non avrebbe valutato la richiesta derubricazione a bancarotta semplice; (2) violazione di legge e vizio di motivazione sulla qualificazione della condotta come bancarotta fraudolenta impropria (art.223 c.2 n.2 l. fall.), contestando la riconducibilità al Celebrini dei mancati versamenti tributari (sostenendo che gran parte del passivo deriverebbe da trasferimento di azienda del 2016) e chiedendo prova del nesso eziologico tra omissioni e dissesto e della deliberazione omissiva; (3) vizio di motivazione circa la sussistenza dell'aggravante ex art.219 l. fall., contestando l'attribuzione della diminuzione della massa attiva all'ingiustificato mantenimento in vita della società, posto che il ricorrente avrebbe rapidamente avviato la liquidazione; (4) violazione di legge e vizio nella comparazione fra aggravanti e attenuanti generiche, con contestazione della quantificazione della pena e richiesta di prevalenza delle attenuanti (attenuanti generiche, incensuratezza, nessun profitto), che avrebbe consentito la sospensione condizionale della pena.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto inammissibili o manifestamente infondati i motivi, confermando la motivazione dei giudici di merito: la condotta del Celebrini è stata qualificata come bancarotta fraudolenta impropria per operazioni dolose (art.223 c.2 n.2) e bancarotta documentale (art.216 c.1 n.2), sulla base di un accertamento di fatto condiviso in doppia conforme. La Corte ha richiamato i principi di diritto secondo cui: le omissioni sistematiche e pervicaci nel versamento di tributi/previdenza possono integrare operazioni dolose idonee a cagionare o aggravare il dissesto; per la bancarotta impropria da operazioni dolose è sufficiente il dolo generico (coscienza e volontà degli atti e la prevedibilità del dissesto), mentre la fattispecie documentale richiede, se omessa tenuta o sottrazione dei libri, il dolo specifico quando lo scopo sia recare pregiudizio ai creditori. La Corte ha ritenuto provata la sistematicità delle omissioni (ingente debito erariale accumulato 2016-2020, con concentrazione 2016-2018) nella fase in cui Celebrini era amministratore (dal 14/07/2017) e poi liquidatore (dal 06/08/2018 fino al fallimento), la mancata cooperazione con il curatore, l'irreperibilità iniziale, l'omessa presentazione di bilanci e dichiarazioni e la predisposizione di un bilancio finale di liquidazione con poste fittizie. Ha inoltre confermato l'applicazione dell'aggravante di cui all'art.219 per l'entità del danno (quasi un milione di euro di aggravamento del dissesto) e ha ritenuto corretta la comparazione tra attenuanti e aggravanti (pena fissata al minimo assoluto previsto). Infine, ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ai sensi dell'art.616 cod. proc. pen.

Norme richiamate

  • art. 223 comma 2 n. 2, Legge fallimentare (R.D. 267/1942)

    Configura la bancarotta fraudolenta impropria per operazioni dolose; per tale fattispecie non è necessario il dolo specifico volto al fallimento, ma è sufficiente il dolo generico (consapevolezza e volontà delle operazioni e prevedibilità del dissesto).

  • art. 216 comma 1 n. 2, Legge fallimentare (R.D. 267/1942)

    Rileva la bancarotta documentale: prevede due ipotesi alternative (sottrazione/distruzione dei libri che richiede dolo specifico; tenuta della contabilità in modo da rendere impossibile la ricostruzione che richiede dolo generico se i libri sono effettivamente rinvenuti ed esaminati).

  • art. 217, Legge fallimentare (R.D. 267/1942)

    Disciplina la bancarotta semplice documentale; la distinzione dall'art.216 rileva in relazione all'elemento soggettivo e allo scopo di arrecare pregiudizio ai creditori.

  • art. 219, Legge fallimentare (R.D. 267/1942)

    Prevede l'aggravante per danno patrimoniale di rilevante gravità; applicabile anche alle fattispecie di bancarotta impropria per la rilevanza sistemica del danno alla massa dei creditori.

  • art. 606 comma 1 lett. b) ed e), Codice di procedura penale

    art. 606, comma 1, lett. b) ed e)

    Motivi di cassazione per vizio di motivazione e violazione di legge; la Corte ha ritenuto i motivi affetti da genericità o infondatezza e quindi non idonei a travolgere la valutazione di merito.

  • art. 616, Codice di procedura penale

    Alla reiezione del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Massime di principio

  • La mancata e sistematica omissione dei versamenti tributari/previdenziali, se protratta e pervicace, può costituire "operazione dolosa" integrativa di bancarotta fraudolenta impropria; non è richiesta una diminuzione immediata dell'attivo, ma il nesso eziologico con il dissesto (creazione o aggravamento del dissesto) deve risultare prevedibile.
  • Per la bancarotta documentale la distinzione fra fattispecie a dolo specifico e a dolo generico dipende dalla modalità: la sottrazione/distruzione volontaria dei libri richiede dolo specifico; la tenuta della contabilità in modo da renderne impossibile la ricostruzione può presupporre dolo generico quando i libri siano reperiti ed esaminati.
  • Comportamenti come irreperibilità, mancata cooperazione con il curatore, omissione di bilanci e dichiarazioni e redazione di bilanci di liquidazione con poste fittizie sono elementi indicativi, che possono confluire nella valutazione del dolo (anche specifico) e della volontà di pregiudicare i creditori.
  • L'aggravante per danno patrimoniale di rilevante gravità può essere applicata anche nella bancarotta impropria, valutando l'entità complessiva del pregiudizio alla massa creditoria piuttosto che solo la perdita algebrica immediata dell'attivo.
  • La comparazione tra aggravanti e attenuanti è una valutazione di merito discrezionale: la Cassazione sindaca la logicità e la motivazione del ragionamento, ma non ritraduce in fatto ove la decisione sia adeguatamente motivata; ricorsi generici o che chiedono rivalutazione integrale della prova sono spesso inammissibili.
  • Per impugnare con successo va dimostrata non solo una possibilità alternativa di ricostruzione dei fatti, ma uno specifico vizio di diritto o di motivazione che renda illogica o contraddittoria la decisione di merito.

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