Cassazione Civile, Ordinanza n. 36064/2023 del 27/12/2023
Sintesi
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Favorevole al ricorrente (concessionario riscossione)
La controversia
Una società contribuente aveva impugnato davanti al giudice tributario l'estratto di ruolo ottenuto dalla concessionaria della riscossione, riferito a una ingiunzione fiscale per TARSU 2011, deducendo prescrizione del credito, mancata o erronea notifica dell'ingiunzione e carenze nel calcolo di interessi e sanzioni. La CTP aveva dichiarato inammissibile l'impugnazione dell'estratto di ruolo; la CTR aveva invece accolto l'appello, ritenendo il credito prescritto e valorizzando la circostanza che l'estratto di ruolo non interrompe la prescrizione. La concessionaria ha proposto ricorso per cassazione con quattro motivi: 1) violazione degli artt. 12, comma 4-bis, d.P.R. n. 602/1973 e 19 d.lgs. n. 546/1992, per avere la CTR ritenuto impugnabile l'estratto di ruolo; 2) omesso esame del fatto decisivo della notifica via PEC dell'ingiunzione fiscale in data 14 dicembre 2017, interruttiva della prescrizione; 3) violazione dell'art. 2948 c.c., per avere ritenuto maturata la prescrizione nonostante atti interruttivi anteriori; 4) nullità della sentenza per motivazione apparente o incomprensibile e violazione delle norme sulla motivazione delle sentenze tributarie e civili.
La decisione
La Corte ha accolto il primo motivo, ritenendo assorbiti gli altri. Ha affermato che, dopo la modifica dell'art. 12 d.P.R. n. 602/1973 introdotta dall'art. 3-bis d.l. n. 146/2021, l'estratto di ruolo non è impugnabile, salvo le tassative ipotesi derogatorie di pregiudizio previste dalla norma, che nel caso concreto non erano state dedotte dalla parte contribuente. Ha richiamato l'orientamento delle Sezioni Unite sulla applicabilità immediata della nuova disciplina ai processi pendenti e ha rilevato che non erano necessari ulteriori accertamenti in fatto. La sentenza della CTR è stata quindi cassata senza rinvio e, decidendo nel merito, è stato dichiarato inammissibile il ricorso originario della contribuente. Le spese dell'intero giudizio sono state compensate integralmente per la sopravvenienza normativa e per la formazione recente dell'orientamento giurisprudenziale.
Norme richiamate
art. 12, comma 4-bis, d.P.R. n. 602/1973
"L'estratto di ruolo non è impugnabile"; impugnazione diretta del ruolo e della cartella solo in casi tassativi di pregiudizio
La norma, come modificata, esclude l'impugnabilità dell'estratto di ruolo e consente la diretta impugnazione del ruolo/cartella solo se il debitore dimostra uno dei pregiudizi tassativamente previsti.
art. 19 d.lgs. n. 546/1992
Richiamato dalla ricorrente come norma sull'impugnabilità degli atti nel processo tributario.
art. 3-bis d.l. n. 146/2021, conv. in L. n. 215/2021
Ha novellato l'art. 12 d.P.R. n. 602/1973 introducendo il comma 4-bis; la Corte ne afferma l'applicazione ai processi pendenti.
art. 2948 c.c.
Richiamato nel motivo di ricorso sulla prescrizione quinquennale dei crediti periodici.
art. 360, primo comma, nn. 3, 4 e 5, c.p.c.
Sono i parametri di legittimità invocati per violazione di legge, omesso esame di fatto decisivo e nullità motivazionale.
art. 372 c.p.c.
È indicato come base per il deposito di documenti in cassazione concernenti la persistenza dell'interesse ad agire.
art. 36 d.lgs. n. 546/1992
Richiamato in relazione all'obbligo di motivazione delle sentenze tributarie.
art. 132, n. 4, c.p.c.
Richiamato per il requisito della motivazione della sentenza.
art. 118 disp. att. c.p.c.
Richiamato per la sufficienza e intelligibilità della motivazione.
art. 80, comma 4, d.lgs. n. 50/2016
Indicato come una delle ipotesi tassative in cui l'iscrizione a ruolo può pregiudicare la partecipazione a procedure di appalto.
art. 48-bis d.P.R. n. 602/1973
Indicato come una delle ipotesi tassative in cui l'iscrizione a ruolo può incidere sui pagamenti da parte della pubblica amministrazione.
art. 6 CEDU
Richiamato nelle questioni di legittimità costituzionale esaminate dalla Corte costituzionale e ritenute non fondate/inammissibili.
art. 1 Protocollo addizionale n. 1 CEDU
Richiamato nelle questioni di legittimità costituzionale relative alla disciplina dell'estratto di ruolo.
artt. 3, 24, 101, 104, 113 e 117 Cost.
Richiamati nel controllo di costituzionalità sulla nuova disciplina dell'impugnazione dell'estratto di ruolo; la Corte richiama l'esito di manifesta infondatezza/inammissibilità delle censure.
Massime di principio
- Dopo la modifica dell'art. 12, comma 4-bis, d.P.R. n. 602/1973, l'estratto di ruolo non è autonomamente impugnabile; la tutela diretta riguarda il ruolo e la cartella solo se il debitore allega e dimostra uno dei pregiudizi tipizzati dalla legge.
- La sopravvenienza normativa che incide sull'interesse ad agire si applica ai processi pendenti e può essere considerata anche in cassazione, mediante deposito di documenti o fino all'adunanza camerale, se l'interesse sorge o permane in tale fase.
- In assenza della deduzione di uno specifico pregiudizio rientrante nelle eccezioni legali, il ricorso fondato sulla sola consultazione dell'estratto di ruolo è inammissibile.
- Quando la decisione di merito si fonda su una questione pregiudiziale assorbente di rito o di ammissibilità, i motivi relativi a prescrizione, notifica e motivazione restano assorbiti.
- Se non sono necessari ulteriori accertamenti di fatto, la Corte di cassazione può cassare senza rinvio e decidere nel merito dichiarando inammissibile l'originario ricorso introduttivo.
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