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Ordinanza

Ordinanza n. 248/2026 - Catania, Sezione 4

Giustizia amministrativa202601218

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Sicilia - Catania, Sez. IVOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: provvedimento di accertamento definitivo di un credito per indebita percezione di contributi comunitari relativi alla Domanda Unica, con intimazione al pagamento di € 15.359,70 per capitale e interessi

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (agenzia pubblica)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La società agricola ha impugnato, chiedendone l'annullamento previa sospensione cautelare, il provvedimento con cui AGEA ha accertato nei suoi confronti un credito derivante dall'indebita percezione di contributi comunitari relativi alla campagna 2023 e ha intimato il pagamento della somma di € 15.359,70, comprensiva di capitale e interessi. Il testo non specifica analiticamente i singoli motivi di ricorso; dà atto che le questioni dedotte, insieme alle eccezioni in rito e nel merito formulate da AGEA, necessitano dell'approfondimento proprio della fase istruttoria.

La decisione

Il TAR ha respinto l'istanza cautelare, senza pregiudicare l'esame delle questioni di rito e di merito. Pur rilevando la necessità di un approfondimento istruttorio sulle questioni controverse, il Collegio ha escluso la sussistenza del periculum in mora: il pregiudizio allegato ha natura patrimoniale, presenta consistenza economica relativamente contenuta ed è comunque suscettibile di ristoro mediante tutela risarcitoria. Le spese della fase cautelare sono state compensate per giustificati motivi.

Norme richiamate

  • art. 55 c.p.a.

    La domanda cautelare è stata esaminata secondo i presupposti della tutela cautelare nel processo amministrativo.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003

    Richiamato quale base per l'oscuramento delle generalità e degli altri dati identificativi della parte ricorrente.

  • art. 9, paragrafo 1, Regolamento (UE) 2016/679

    Richiamato, unitamente alla normativa nazionale sulla privacy, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata.

Massime di principio

  • La tutela cautelare non può essere concessa quando il pregiudizio dedotto deriva esclusivamente da un'obbligazione patrimoniale, non presenta gravità e irreparabilità sufficienti ed è suscettibile di ristoro mediante tutela risarcitoria.
  • La necessità di approfondire in sede istruttoria le questioni di rito e di merito non comporta, di per sé, l'accoglimento della domanda cautelare se manca il requisito del periculum in mora.
  • Il rigetto della domanda cautelare può essere pronunciato senza pregiudicare l'esame successivo delle questioni di merito e di rito dedotte nel ricorso.

Come è indicizzato

MaterieRevoca e recupero dei contributiTutela cautelare
RamiContributi e finanziamenti pubbliciProcesso amministrativo
IstitutiTutela cautelare

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