Cassazione Civile, Ordinanza n. 18635/2022 del 09/06/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso per cassazione per difetto di valida procura alle liti, poiché la procura speciale non recava la certificazione del difensore sulla data di rilascio successiva alla comunicazione del provvedimento impugnato. Ha inoltre dato atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002, dell'obbligo del ricorrente di versare l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.
Esito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
Il ricorrente ha proposto ricorso per cassazione avverso il decreto del Tribunale di Ancona che aveva respinto la domanda di asilo e, in subordine, di protezione sussidiaria o di permesso di soggiorno per motivi umanitari. Il ricorso non è stato esaminato nel merito perché la Corte ha rilevato un vizio della procura speciale: la procura apposta al ricorso per cassazione era priva della certificazione del difensore circa l'effettiva data di rilascio, richiesta a pena di inammissibilità dall'art. 35-bis, comma 13, d.lgs. 25/2008. La Corte ha richiamato il principio delle Sezioni Unite sulla necessità che la procura indichi espressamente la data successiva alla comunicazione del provvedimento impugnato e che il difensore certifichi tale posteriorità insieme all'autenticità della firma. È stato anche richiamato l'esito della questione di legittimità costituzionale dell'art. 35-bis, comma 13, dichiarata non fondata dalla Corte costituzionale. Non essendovi attività difensiva del Ministero, non sono state regolate le spese.
Norme richiamate
art. 35-bis, comma 13, d.lgs. 25/2008
a pena di inammissibilità
La procura speciale per il ricorso per cassazione nelle materie regolate dalla norma deve contenere l'indicazione esplicita della data successiva alla comunicazione del provvedimento impugnato e richiede la certificazione del difensore sulla posteriorità della procura e sull'autenticità della firma.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002
ulteriore importo a titolo di contributo unificato
In caso di inammissibilità del ricorso per cassazione per mancanza della data o della certificazione del difensore nella procura speciale, l'ulteriore contributo unificato è posto a carico della parte ricorrente e non del difensore.
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. 115/2002
pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bis
Il quantum dell'ulteriore importo è parametrato al contributo unificato dovuto per il ricorso.
Massime di principio
- Nei ricorsi per cassazione relativi alle materie disciplinate dall'art. 35-bis, comma 13, d.lgs. 25/2008, la procura speciale deve recare in modo esplicito la data successiva alla comunicazione del provvedimento impugnato ed essere certificata dal difensore quanto alla sua posteriorità e all'autenticità della sottoscrizione.
- La mancanza della certificazione del difensore sulla data di rilascio della procura determina inammissibilità del ricorso per cassazione, trattandosi di requisito richiesto a pena di inammissibilità.
- In caso di inammissibilità del ricorso per cassazione per difetto della procura speciale nei termini richiesti dalla disciplina speciale, l'obbligo di pagamento dell'ulteriore contributo unificato grava sulla parte ricorrente.
- La nullità della procura speciale non equivale a inesistenza della stessa, con conseguente imputazione alla parte e non al difensore degli effetti processuali e tributari previsti dalla legge.
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