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Sentenza

Sentenza del 29/01/2021 n. 2073 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

Impugnazione dell'avviso di accertamento per l'anno 2003 con cui l'Agenzia aveva ritenuto elusiva la serie di passaggi che portarono alla cessione delle quote di (---) s.r.l., riconoscendo una maggiore plusvalenza complessiva imputata pariteticamente ai due soci e recuperando imposta sostitutiva ai sensi dell'art. 37-bis del DPR n. 600/1973. Contestazioni anche sulla motivazione dell'atto, sulla corretta imputazione temporale del reddito e sulla quantificazione della plusvalenza attribuita al singolo ricorrente (il contribuente aveva venduto il 30% mentre l'altro socio il 50%).

La decisione

La Corte di cassazione ha respinto la maggior parte dei motivi di ricorso del contribuente ma ha accolto il motivo n. 12 relativo all'errata imputazione percentuale della plusvalenza (attribuita per il 50% al ricorrente nonostante avesse ceduto solo il 30%). Di conseguenza ha cassato la sentenza d'appello limitatamente a tale punto e ha rinviato alla Commissione tributaria regionale del Lazio in diversa composizione per rideterminare la quota di plusvalenza e provvedere sulle spese di giudizio. E' stato rigettato il ricorso incidentale dell'Agenzia. Le questioni circa l'elusivita' dell'operazione, l'onere motivazionale e la qualificazione sostanziale dell'operazione sono state confermate dalla Corte d'appello e non rimesse dalla Cassazione.

Norme richiamate

  • Decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973, articolo 37-bis

    comma 5 citato in motivazione

    Disciplina l'antielusione: l'Amministrazione deve motivare specificamente il diniego delle giustificazioni del contribuente; la norma consente il disconoscimento di operazioni prive di valida ragione economica diverse dal risparmio d'imposta

  • Decreto Legislativo n. 546 del 1992, articoli 23, 53 e 54

    Regolano costituzione in giudizio, termine per costituirsi e modalita' di proposizione dell'appello incidentale; la Corte ricorda che il termine per l'appello incidentale decorre dalla data di ricezione dell'atto secondo la prova privilegiata fornita dall'avviso di ricevimento

  • Codice di procedura civile, articolo 360 c.p.c. comma 1, nn. 3 e 4

    Viene richiamato il tema dell'omessa pronuncia e delle ipotesi di cassazione: la Corte precisa i principi di ammissibilita' e quando si configura omessa pronuncia o vizio deducibile in cassazione

  • Codice di procedura civile, articoli 100, 110, 112

    Richiamati in relazione ai rimedi per vizio di motivazione, vizio di extrapetizione e per la contestazione della sentenza di merito; la Corte spiega limiti del sindacato sulla motivazione

  • Decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986 (TUIR), articoli 1, 81 e 82

    Norme in tema di determinazione del reddito e delle plusvalenze: la Corte richiede che la quantificazione della plusvalenza imputata al singolo rispetti le quote effettivamente trasferite

  • Statuto del contribuente, articolo 10-bis (richiamato, non applicabile ratione temporis)

    Definizione di abuso del diritto e criteri di valutazione della sostanza economica: operazioni prive di sostanza economica realizzano essenzialmente vantaggi fiscali indebiti; principio interpretativo usato in motivazione

  • Raccomandazione CE 2012/772/UE

    Richiamata come criterio interpretativo per individuare strutture artificiose: le autorita' devono valutare la sostanza economica della costruzione e se prevalga lo scopo di elusione

Massime di principio

  • Applicazione dell'art. 37-bis DPR 600/1973: l'Amministrazione deve provare il disegno elusivo e le modalita' manipolative; il contribuente deve dimostrare ragioni economiche non marginali che giustifichino la struttura dell'operazione
  • Onere della motivazione dell'atto impositivo: quando il contribuente fornisce spiegazioni documentate, l'atto che contesti un'operazione elusiva deve motivare specificamente il rifiuto di tali giustificazioni (comma 5 art. 37-bis); omissioni in tale spiegazione possono essere dedotte, ma la Corte valuta l'insieme argomentativo del giudice di merito
  • Valutazione della sostanza economica: operazioni caratterizzate da rapidita' dei passaggi, interposizione di soggetti in Paesi a fiscalita' privilegiata e rilevanti scostamenti di prezzo sono indici di possibile artificio fiscale e giustificano un esame attento sulla presenza o meno di valide ragioni extrafiscali
  • Quantificazione della plusvalenza: la ripartizione delle plusvalenze tra piu' cedenti deve rispettare le quote effettivamente trasferite; non e' corretta un'attribuzione paritaria priva di riferimento alle percentuali reali di cessione
  • Limiti del sindacato di legittimita' sulla motivazione di merito: la Cassazione controlla la correttezza giuridica e la coerenza logico-formale della motivazione, non rivaluta integralmente il merito; omissioni sono rilevanti solo se la statuizione necessaria alla decisione e' stata del tutto omessa
  • Termini processuali per l'appello incidentale: la decorrenza e' basata sulla prova privilegiata della ricezione (avviso di ricevimento o annotazioni dell'agente postale), non sulla sola data di protocollo interno dell'Ufficio notificante

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