Cassazione Penale, Sentenza n. 12470/2023 del 24/03/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Conflitto negativo di competenza relativo al procedimento penale a carico di Nazzareno Marzarotto per il reato di cui all'art. 570, comma 2, n. 2 c.p., commesso con modalità di reato permanente in S. Stino di Livenza dal 1 giugno 2005 con permanenza in atto. Il Tribunale di Pordenone ha sostenuto che, nonostante il locus commissi delicti oggi ricada nel circondario del Tribunale di Pordenone a seguito della soppressione della sezione distaccata di Portogruaro, la competenza territoriale spettava al Tribunale di Venezia perché, ai sensi dell'art. 8, comma 3, c.p.p., per i reati permanenti è competente il giudice del luogo ove ha avuto inizio la consumazione, e in base alla normativa transitoria (art. 9 d.lgs. n. 155/2012, come modificato) la competenza del Tribunale originario permane per i procedimenti già pendenti alla data del 13/09/2013 (nel caso la notizia di reato era pervenuta il 1/10/2009). Il Tribunale di Venezia, inizialmente, aveva dichiarato la propria incompetenza territoriale ordinando la trasmissione degli atti alla Procura di Pordenone
La decisione
La Corte ha dichiarato l'esistenza del conflitto e lo ha risolto accogliendo la soluzione prospettata dal Tribunale di Pordenone: ha affermato la competenza territoriale del Tribunale di Venezia e ha disposto la trasmissione degli atti al medesimo Tribunale. La decisione si è fondata sull'applicazione della normativa transitoria che preserva la competenza del tribunale originario per i procedimenti già pendenti alla data del 13/09/2013 (la notizia di reato era stata acquisita il 1/10/2009), nonché sul principio che per i reati permanenti conta il luogo in cui la consumazione ebbe inizio
Norme richiamate
art. 570 cod. pen.
reato ascritt0 all'imputato: art. 570, comma 2, n. 2 cod. pen.
Indica la fattispecie penalmente rilevante contestata; la rilevanza è puramente descrittiva per l'oggetto del procedimento
art. 28 e ss. cod. proc. pen.
norma richiamata per il conflitto di competenza
Disciplina la procedura per la risoluzione dei conflitti di competenza tra giudici, cui è demandata la risoluzione dello stallo processuale
art. 8, comma 3, cod. proc. pen.
per i reati permanenti è competente il giudice del luogo ove ha avuto inizio la consumazione
Stabilisce il criterio di determinazione della competenza territoriale per i reati permanenti: prevale il luogo di inizio della consumazione
d.lgs. 7 settembre 2012, n. 155, art. 9
norma transitoria preservante la competenza del tribunale originario per i procedimenti pendenti alla data del 13/09/2013
La disposizione transitoria mantiene la competenza del giudice originariamente competente per i procedimenti già pendenti alla data indicata, impedendo che la riorganizzazione territoriale trasferisca automaticamente quei procedimenti al nuovo tribunale
art. 8 d.lgs. n. 14/2014 (modifica)
modifica richiamata della disciplina sulla competenza territoriale a seguito della riorganizzazione
Ha integrato le disposizioni di riforma territoriale chiarendo l'applicazione delle regole transitorie in relazione ai procedimenti pendenti
art. 11, comma 2, d.lgs. n. 155/2012
data del 13 settembre 2013 indicata come termine per la verifica della pendency
Fissa il termine temporale di riferimento per stabilire quali procedimenti si considerano pendenti ai fini dell'applicazione delle norme transitorie
Giurisprudenza: Cass. Sez. 1, n. 55022 del 07/03/2017
non opera, giusta la disposizione ex art. 9, comma 2-bis e 2-ter, d.lgs. n. 155, cit., con riferimento ai procedimenti che, alla data del 13 settembre 2013, erano già pendenti - alla stregua del criterio del momento in cui la notizia di reato è stata acquisita o è pervenuta agli uffici del pubblico ministero - presso il tribunale in origine competente ai sensi dell'art. 8 cod. proc. pen.
Conferma che i procedimenti la cui notizia di reato era già pervenuta al PM prima del 13/09/2013 restano di competenza del tribunale originario secondo l'art. 8 c.p.p., anche se le circoscrizioni territoriali sono state successivamente modificate
art. 23 d.l. n. 137/2020 (procedimento scritto)
modalità di trattazione in assenza di richieste di trattazione orale
Ha consentito la trattazione scritta della requisitoria del Procuratore generale in forma scritta; non incide sulla sostanza della decisione ma sulla modalità di svolgimento
Massime di principio
- Per i reati permanenti la competenza territoriale si determina, ai sensi dell'art. 8, comma 3, c.p.p., in base al luogo in cui la consumazione è iniziata, non al luogo in cui si trova il bene quando il procedimento si conclude.
- In caso di riorganizzazione territoriale (soppressione/accorpamento di sezioni), le norme transitorie del d.lgs. n. 155/2012 (e sue modifiche) preservano la competenza del tribunale originario per i procedimenti che erano già pendenti alla data del 13/09/2013, valutata in base al momento in cui la notizia di reato è pervenuta al PM.
- La pendency del procedimento ai fini delle norme transitorie si verifica valutando la data di acquisizione/pervenimento della notizia di reato agli uffici del pubblico ministero.
- Se due giudici rifiutano contemporaneamente la cognizione dello stesso fatto si configura un conflitto di competenza (art. 28 c.p.p.) che va risolto dalla Corte di Cassazione; la decisione segue l'interpretazione delle norme sostanziali e transitorie applicabili al caso concreto.
- In situazioni analoghe, è fondamentale verificare: 1) la natura del reato (es. permanente), 2) la data di inizio della consumazione, 3) la data di pervenimento della notizia di reato al PM, e 4) l'applicabilità delle norme transitorie derivanti da riorganizzazioni territoriali.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 24 mar 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 12344/2023 del 24/03/2023
- Sentenza penale · 24 mar 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 12345/2023 del 24/03/2023
- Sentenza penale · 24 mar 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 12346/2023 del 24/03/2023
- Sentenza penale · 24 mar 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 12349/2023 del 24/03/2023
- Sentenza penale · 24 mar 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 12350/2023 del 24/03/2023
- Sentenza penale · 24 mar 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 12352/2023 del 24/03/2023
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →