Sentenza n. 12377/2026 - Roma, Sezione 2B
per l’ottemperanza al capo n. 11.5 della sentenza n. 9184/2019 della Sezione 2-bis del TAR per il Lazio-Roma - pubblicata l’11/07/2019 e notificata in data 28 novembre-2 dicembre 2019, concernente la condanna di Roma Capitale al risarcimento del danno da fermo di cantiere, passato in giudicato per mancata impugnazione.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione del capo della sentenza del TAR Lazio n. 9184/2019 relativo alla condanna di Roma Capitale al risarcimento dei danni da fermo di cantiere
Esito
Favorevole al ricorrente (creditore giudiziale)
Prevale il privato
La controversia
La società ricorrente, dopo avere stipulato con il Comune una convenzione urbanistica per la realizzazione di interventi edilizi pubblici e privati, aveva ottenuto con la sentenza n. 9184/2019 il riconoscimento di un risarcimento per gli oneri da fermo di cantiere. Il relativo capo, non impugnato da Roma Capitale, era passato in giudicato. La società deduceva l’inerzia dell’amministrazione e chiedeva l’esatta esecuzione del giudicato, quantificando il credito in euro 415.901,36, oltre interessi e rivalutazione, mediante applicazione dell’importo mensile di euro 13.636,11 per il periodo dal 1° luglio 2017 all’11 luglio 2019. Chiedeva inoltre, in caso di persistente inadempimento, la nomina di un commissario ad acta. Roma Capitale contestava il quantum, sostenendo che la sentenza ottemperanda avesse liquidato in via definitiva la somma di euro 107.477,11 e che l’importo mensile costituisse soltanto un parametro interno di calcolo, non un autonomo titolo di credito; contestava inoltre la debenza dell’IVA e la necessità della nomina del commissario.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso nei limiti della corretta esecuzione del giudicato. Ha ritenuto sussistenti le condizioni di ammissibilità e procedibilità dell’azione di ottemperanza, rilevando che il capo azionato era passato in giudicato e che persisteva l’inadempimento di Roma Capitale, nonostante la dichiarata predisposizione di una delibera di riconoscimento del debito fuori bilancio. Poiché il giudicato conteneva una condanna pecuniaria determinata, il giudizio di ottemperanza ha natura essenzialmente esecutiva e non consente di rideterminare il contenuto economico della condanna. La somma dovuta resta quindi quella di euro 107.477,11 espressamente liquidata dalla sentenza n. 9184/2019. L’importo mensile di euro 13.636,11 non costituisce un titolo autonomo, ma un elemento dell’operazione aritmetica compiuta dal giudice di merito; non può pertanto essere moltiplicato nuovamente per il periodo indicato dalla ricorrente. È stata riconosciuta soltanto la rivalutazione riferita al periodo dal 1° luglio 2017 all’11 luglio 2019, nei limiti risultanti dal giudicato. È stata esclusa l’IVA, poiché la condanna ha natura risarcitoria e non riguarda il corrispettivo di una fornitura di beni o servizi all’amministrazione; il relativo riconoscimento determinerebbe un indebito beneficio. Roma Capitale è stata condannata a eseguire il giudicato entro sessanta giorni. In caso di ulteriore inottemperanza è stato nominato un commissario ad acta, con facoltà di delega, da insediarsi su istanza della ricorrente e con ulteriori sessanta giorni per l’esecuzione. Le spese e il compenso del commissario sono stati posti a carico di Roma Capitale, mentre le spese del giudizio sono state integralmente compensate per reciproca soccombenza.
Norme richiamate
artt. 112 e seguenti c.p.a.
Fondano l’azione di ottemperanza per ottenere l’esecuzione del giudicato amministrativo.
art. 14 d.l. n. 669/1996
Il ricorso è stato ritenuto tempestivamente esperito dopo il decorso del termine dilatorio previsto per l’esecuzione delle condanne pecuniarie nei confronti delle pubbliche amministrazioni.
art. 114 c.p.a.
La pronuncia applica i poteri del giudice dell’ottemperanza, compresa la nomina del commissario ad acta, pur senza richiamare espressamente il comma specifico.
Massime di principio
- Quando il giudicato amministrativo contiene una condanna al pagamento di una somma di denaro esattamente determinata, il giudizio di ottemperanza ha natura essenzialmente esecutiva e non può essere utilizzato per integrare o rideterminare l’importo liquidato dal giudice della cognizione.
- Nel giudizio di ottemperanza, un importo mensile utilizzato nella sentenza di merito come parametro di un’operazione aritmetica non costituisce un autonomo titolo di credito, se il dispositivo o la motivazione hanno liquidato il danno in una somma complessiva determinata.
- L’esecuzione del giudicato deve rispettare il contenuto oggettivo della pronuncia passata in giudicato: non è possibile estendere il risarcimento a periodi o criteri di calcolo diversi da quelli espressamente accolti nella sentenza ottemperanda.
- Una condanna risarcitoria al pagamento di una somma di denaro non comprende l’IVA, salvo specifica statuizione del giudicato e salvo che si tratti di un’imposta effettivamente dovuta su un corrispettivo per beni o servizi; il risarcimento non costituisce, di per sé, il corrispettivo di una prestazione soggetta a IVA.
- In presenza di persistente inerzia dell’amministrazione nell’esecuzione di una condanna pecuniaria passata in giudicato, il giudice dell’ottemperanza può ordinare l’adempimento entro un termine e nominare sin da subito un commissario ad acta per l’eventuale fase sostitutiva.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Sentenza · 6 lug 2026Sentenza n. 1492/2026 - Venezia, Sezione 3
- Sentenza · 6 lug 2026Sentenza n. 1493/2026 - Venezia, Sezione 3
- Sentenza · 6 lug 2026Sentenza n. 1494/2026 - Venezia, Sezione 3
- Sentenza · 6 lug 2026Sentenza n. 1495/2026 - Venezia, Sezione 3
- Sentenza · 6 lug 2026Sentenza n. 1496/2026 - Venezia, Sezione 3
- Sentenza · 6 lug 2026Sentenza n. 1497/2026 - Venezia, Sezione 3
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →