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Sentenza

Sentenza n. 16640/2026 - Roma, Sezione 5

per l'ottemperanza del Decreto ex art. 445 bis, comma 5°, c.p.c. emesso in data 24/09/2024 (pubblicata in pari data), nel giudizio con RG 6529/2023 Tribunale Civile di Tivoli, Sezione Lavoro e Previdenza, divenuto definitivo.

Giustizia amministrativa202602180

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. VSentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: Inadempimento del decreto definitivo del Tribunale civile di Tivoli, Sezione Lavoro e Previdenza, emesso ai sensi dell’art. 445-bis, comma 5, c.p.c. il 24 settembre 2024

Esito

CESSATA MATERIA DEL CONTENDERE

Favorevole al ricorrente (beneficiario previdenziale)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente ha proposto giudizio di ottemperanza per ottenere l’esecuzione del decreto del Tribunale civile di Tivoli, Sezione Lavoro e Previdenza, emesso il 24 settembre 2024 ai sensi dell’art. 445-bis, comma 5, c.p.c. e divenuto definitivo. Nel corso del giudizio l’INPS ha dichiarato di avere esattamente adempiuto al giudicato; il ricorrente non si è opposto a tale dichiarazione.

La decisione

Il TAR ha dichiarato cessata la materia del contendere, ritenendo integrato l’adempimento satisfattivo in applicazione del principio processuale di non contestazione, dato che il ricorrente non ha contestato la dichiarazione dell’INPS. Ha condannato l’INPS al pagamento delle spese di lite, liquidate in euro 1.000, oltre accessori di legge, in favore del difensore antistatario del ricorrente. La liquidazione è stata ridotta del 50% in considerazione delle concrete modalità della vicenda, pur essendo l’adempimento intervenuto dopo la notifica del ricorso.

Norme richiamate

  • art. 34, comma 5, c.p.a.

    Ritenuto che, in applicazione del principio processuale in materia probatoria di non contestazione, deve ritenersi integrato l’adempimento satisfattivo della pretesa azionata, con conseguente declaratoria di cessazione della materia del contendere;

    La cessazione della materia del contendere è dichiarata quando, sulla base della non contestazione del ricorrente, risulta integrato l’adempimento satisfattivo della pretesa azionata.

Massime di principio

  • Nel giudizio di ottemperanza, la dichiarazione dell’amministrazione di avere integralmente adempiuto al giudicato, non contestata dal ricorrente, consente di ritenere soddisfatta la pretesa e di dichiarare la cessazione della materia del contendere.
  • Se l’amministrazione adempie al giudicato dopo la notificazione del ricorso per ottemperanza, le spese possono essere poste a suo carico anche in caso di cessazione della materia del contendere.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanza
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaOnere della prova e principio dispositivoSopravvenuta carenza di interesse

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