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Sentenza

Sentenza n. 977/2026 - Catanzaro, Sezione 2

Giustizia amministrativa202501270

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Calabria - Catanzaro, Sez. IISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione del decreto ingiuntivo del Tribunale di Crotone recante condanna del Comune al pagamento di somme

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (creditore)

Prevale il privato

La controversia

La società ricorrente ha chiesto l’ottemperanza al decreto ingiuntivo emesso dal Tribunale di Crotone il 3 aprile 2024, divenuto definitivamente esecutivo per mancata opposizione e notificato al Comune il 10 luglio 2024. Il decreto ingiuntivo aveva intimato il pagamento di € 122.880,22, oltre interessi e spese della procedura. La ricorrente ha dedotto l’inadempimento dell’amministrazione e ha chiesto l’ordine di pagamento delle somme dovute, nonché il rimborso delle spese di registrazione sostenute successivamente all’emissione del decreto. Il Comune non si è costituito e non ha dimostrato di avere dato esecuzione al titolo giudiziale.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso, rilevando che il decreto ingiuntivo era passato in giudicato e che il Comune aveva l’obbligo di adempiere integralmente alla pretesa creditoria. Poiché l’amministrazione non ha provato l’avvenuta esecuzione, sussistevano i presupposti dell’azione di ottemperanza ai sensi degli artt. 112 ss. c.p.a. Il Comune è stato obbligato a dare esecuzione al decreto mediante il pagamento delle somme dovute, detratto quanto eventualmente già corrisposto, entro 60 giorni dalla notificazione della sentenza. Sono state riconosciute anche le spese di registrazione, liquidate in € 2.228,68, in quanto funzionali alla soddisfazione del credito. Per l’eventuale ulteriore inerzia, il TAR ha nominato commissario ad acta il Segretario comunale di Petilia Policastro, con facoltà di delega, disponendo che provveda entro i successivi 90 giorni dalla richiesta della parte ricorrente. Il Comune è stato inoltre condannato alle spese del giudizio, liquidate in € 2.852,00, oltre contributo unificato, spese generali, IVA e CPA.

Norme richiamate

  • artt. 112 ss. c.p.a.

    L’azione di ottemperanza è esperibile per ottenere l’esecuzione integrale di un titolo giurisdizionale definitivo non adempiuto dall’amministrazione; il giudice può ordinare l’adempimento, fissare un termine e nominare un commissario ad acta per il caso di ulteriore inerzia.

  • art. 114 c.p.a.

    La disposizione costituisce la base processuale del giudizio di ottemperanza e consente l’adozione delle misure necessarie a garantire l’attuazione del giudicato.

Massime di principio

  • L’amministrazione è obbligata a dare integrale esecuzione a un decreto ingiuntivo non opposto, divenuto definitivamente esecutivo e notificato, quando il titolo impone il pagamento di una somma di denaro.
  • Nel giudizio di ottemperanza, qualora l’amministrazione non dimostri di avere adempiuto al titolo giudiziale, il giudice può ordinare il pagamento entro un termine determinato, detratte le somme eventualmente già corrisposte.
  • In caso di persistente inerzia dell’amministrazione oltre il termine assegnato, il giudice dell’ottemperanza può nominare un commissario ad acta, attribuendogli i poteri necessari per dare esecuzione al giudicato.
  • Le spese sostenute dal creditore dopo l’emissione del titolo giudiziale, quando siano funzionali alla soddisfazione del credito, possono essere poste a carico dell’amministrazione inadempiente nel giudizio di ottemperanza.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaOnere della prova e principio dispositivo

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