Cassazione Penale, Sentenza n. 16177/2024 del 18/04/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso per cassazione avverso la conferma della condanna per interventi edilizi realizzati senza permesso di costruire (art. 44, comma 1, lett. b), D.P.R. n. 380/2001): container ad uso residenziale su massetto di calcestruzzo, piattaforma di circa 30 mq delimitata da blocchi tufacei, pergolato in legno lamellare e nuovo arco di accesso su strada provinciale. Il difensore ha dedotto violazione di legge in relazione all'art. 131-bis c.p., sostenendo che la Corte territoriale ha escluso la causa di non punibilità valutando solo la consistenza dell'intervento senza considerare altri parametri (destinazione, impatto urbanistico, vincoli) e senza apprezzare la precarietà, esiguità e rimovibilità delle opere; inoltre ha contestato la considerazione della condotta post delictum come condizione necessaria.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile e ha confermato la valutazione della Corte d'appello: la causa di non punibilità ex art. 131-bis c.p. non è applicabile perché manca la particolare tenuità dell'offesa, dato l'evidente impatto e la consistenza delle opere abusive. La Corte ha ritenuto rilevante anche la mancata rimozione delle opere dopo la sentenza di primo grado, pur ricordando che la condotta post delictum non può da sola trasformare in tenue un'offesa oggettivamente non tenue. Per l'inammissibilità del ricorso è stata disposta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma a titolo di sanzione, ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
D.P.R. n. 380/2001, art. 44, comma 1, lett. b)
La norma integra il reato contestato: realizzazione di interventi edilizi senza il prescritto permesso di costruire. La Corte ha ritenuto che i lavori descritti (container su massetto, piattaforma di 30 mq, pergolato, arco) costituiscano interventi di consistente impatto territoriale.
Codice penale, art. 131-bis
La causa speciale di non punibilità richiede congiuntamente la particolare tenuità dell'offesa e la non abitualità del comportamento. La Corte ha escluso l'applicabilità per l'oggettiva consistenza delle opere; ha inoltre affermato che la condotta post delictum è rilevante ma non può da sola mutare in tenue un'offesa che non lo era al momento del fatto.
Codice penale, art. 133
Fornisce i criteri per valutare la tenuità (modalità della condotta, grado di colpevolezza, entità del danno o del pericolo). La Corte ha applicato questi parametri, ritenendo prevalente la consistenza e l'impatto delle opere.
D.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, art. 1, comma 1, lett. c), n. 2
La modifica ha attribuito rilevanza, ai fini della valutazione della particolare tenuità, anche alla condotta successiva all'illecito (post delictum). La Corte ha considerato tale elemento ma l'ha ritenuto insufficiente a mutare il giudizio complessivo.
Codice di procedura penale, art. 616
Stabilisce la condanna alle spese e la possibile sanzione pecuniaria in caso di inammissibilità del ricorso, salvo che l'inammissibilità non sia determinata da mancanza di colpa; la Corte ha applicato tale disposizione per irrogare le spese e la sanzione.
Massime di principio
- La causa di non punibilità per particolare tenuità (art. 131-bis c.p.) richiede una valutazione complessiva e motivata secondo i criteri di cui all'art. 133 c.p.: non basta valutare un solo parametro (es. dimensione); occorre considerare modalità, colpevolezza e entità del danno o pericolo.
- Opere permanenti o di rilevante impatto territoriale (contenitori su massetto di calcestruzzo, platee o opere murarie, nuovi accessi stradali) difficilmente rientrano nella nozione di 'particolare tenuità'.
- La rimozione o la riparazione post delictum è un elemento rilevante e valutabile, ma non può da sola trasformare in tenue un fatto che oggettivamente ha avuto significativo impatto al momento della commissione.
- Per sostenere l'applicabilità dell'art. 131-bis è utile produrre prove concrete su: precarietà e rimovibilità delle opere, minima incidenza sul carico urbanistico, assenza di vincoli violati, tempestiva attività di regolarizzazione o rimozione e documentazione fotografica e tecnica.
- Il giudice deve motivare in modo concreto e non con mere formule di stile; una motivazione che tenga conto esplicito dei parametri di art. 133 è determinante per l'esito di un ricorso per cassazione.
- In materia di abusi edilizi, la strada difensiva più efficace è preventiva (richiedere autorizzazioni, attestare carattere temporaneo) o, se già realizzati lavori, procedere rapidamente alla rimozione/regolarizzazione e documentarne l'efficacia prima della definizione del processo.
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