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Sentenza

Sentenza n. 1079/2026 - Salerno, Sezione 3

per l’annullamento: a) della nota prot. 14218 del 28.7.2025 con cui il Settore Lavori Pubblici e Demanio del Comune di Amalfi, nel riscontrare l’atto di invito e diffida inviato dalla società ricorrente in data 8.7.2025 prot. 12892, ha significato di aver disposto, con delibera di G.C. n. 52 del 15.5.2025, la proroga tecnica delle concessioni demaniali marittime nelle more della definizione delle attività propedeutiche necessarie all’indizione delle procedure di evidenza pubblica ed ha negato la richiesta della stessa società di procedere allo sgombero dell’area abusivamente occupata dalla società Giardino delle Palme a r.l. e di avviare la procedura per il rilascio di concessione demaniale sull’area in favore della società ricorrente ovvero all’esito di procedura comparativa da svolgersi a norma di legge; b) di ogni altro atto antecedente, presupposto, consequenziale e connesso comunque lesivo degli interessi della società ricorrente, ivi compresi, per quanto occorra, la deliberazione di G.C. 52/2025 (all. 2) e la nota prot. 12668 del 3.7.2025, non conosciuta dalla società ricorrente, richiamata nel provvedimento sub a).

Giustizia amministrativa202501266

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Campania - Salerno, Sez. IIISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: Deliberazione della Giunta comunale n. 52/2025, nella parte relativa alla proroga della concessione demaniale marittima, e nota comunale del 28 luglio 2025 di rigetto della richiesta di sgombero e di avvio della procedura comparativa

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (operatore economico)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha contestato la proroga della concessione demaniale marittima già scaduta, sostenendo che la deliberazione comunale non fosse un mero atto di indirizzo, ma un provvedimento immediatamente lesivo, e che la proroga non avesse natura tecnica. Sono state dedotte la violazione degli artt. 3, 41 e 97 Cost., degli artt. 49 e 56 TFUE, dell’art. 3 della l. 118/2022, dell’art. 182 d.l. 34/2020, dell’art. 107 TUEL, dell’art. 37 del Codice della navigazione e della direttiva 2006/123/CE, nonché eccesso di potere per difetto di istruttoria e motivazione, illogicità e irragionevolezza. La ricorrente ha sostenuto che la proroga fosse incompatibile con l’obbligo di gara e che la mancata approvazione del PAD non potesse giustificare il rinvio indefinito delle procedure selettive. Con un secondo motivo ha contestato il diniego comunale relativo alla violazione dell’art. 10 del regolamento comunale sull’occupazione di suolo pubblico, sostenendo che tale disposizione si applicasse anche alle aree demaniali e che l’occupazione eccedesse i limiti consentiti. Il Comune e la controinteressata hanno eccepito, tra l’altro, tardività, carenza di autonoma lesività degli atti, difetto di interesse, omessa integrazione del contraddittorio e infondatezza della domanda, sostenendo la natura tecnica della proroga, la necessità del PAD e l’inapplicabilità del regolamento alle aree demaniali.

La decisione

Il TAR ha respinto le eccezioni preliminari. Ha ritenuto tempestiva l’impugnazione della deliberazione, poiché il termine decorreva dalla scadenza della pubblicazione all’albo pretorio e non dalla dichiarazione di immediata esecutività, tenuto conto anche della sospensione feriale. Ha riconosciuto l’interesse e la legittimazione della ricorrente, derivanti dalla concreta incidenza dell’occupazione sull’accesso, sulla visibilità e sull’esercizio dell’attività commerciale, indipendentemente dalla certezza dell’assegnazione futura dell’area. Ha qualificato la deliberazione n. 52/2025 come atto plurimo immediatamente dispositivo, nonostante la sua formale qualificazione come atto di indirizzo, e ha precisato che l’annullamento riguarda soltanto la posizione concessoria di interesse della ricorrente. Nel merito, ha ritenuto illegittima la proroga, poiché sostanzialmente automatica e adottata senza previa indizione, o almeno concreta e imminente programmazione, della procedura di gara. La proroga tecnica è ammissibile soltanto per il tempo strettamente necessario alla conclusione di una procedura selettiva già avviata o deliberata in tempi brevissimi, sulla base di ragioni oggettive e con atto motivato. La mancata approvazione del PAD non può giustificare il congelamento indefinito delle gare. Il Comune avrebbe dovuto disapplicare le disposizioni interne incompatibili con l’art. 12 della direttiva 2006/123/CE e con gli artt. 49 e 56 TFUE. Il TAR ha inoltre ritenuto applicabile alle aree demaniali il regolamento comunale sull’occupazione di suolo pubblico, in quanto la definizione regolamentare comprende, per equiparazione, le restanti aree pubbliche dell’intero territorio comunale. Ha quindi annullato la deliberazione n. 52/2025 limitatamente alla proroga della concessione controversa e la nota del 28 luglio 2025. La sentenza non ha imposto l’immediato sgombero né l’assegnazione dell’area alla ricorrente, ma ha vincolato il Comune a riesaminare l’istanza, decidere sull’eventuale concessione a privati, indire una procedura a evidenza pubblica ove intenda concedere l’area e disciplinarne l’utilizzo nelle more. Spese compensate, salvo rimborso del contributo unificato da parte del Comune e della controinteressata, in solido.

Norme richiamate

  • art. 3 l. 118/2022

    «In presenza di ragioni oggettive che impediscono la conclusione della procedura selettiva entro il 31 dicembre 2024 [...] l'autorità competente, con atto motivato, può differire il termine di scadenza delle concessioni in essere per il tempo strettamente necessario alla conclusione della procedura e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2025»

    La proroga tecnica è compatibile con il diritto dell’Unione solo se motivata da ragioni oggettive, limitata al tempo strettamente necessario e funzionale a una procedura selettiva già avviata o concretamente programmata.

  • art. 12 direttiva 2006/123/CE

    «[...] gli Stati membri devono applicare una procedura di selezione tra i candidati potenziali, che presenti garanzie di imparzialità e trasparenza»; «[...] una concessione di occupazione del demanio marittimo deve essere rilasciata per una durata limitata adeguata e non può prevedere la procedura di rinnovo automatico»

    La disposizione ha effetto diretto, impone procedure selettive imparziali e trasparenti quando le autorizzazioni sono limitate dalla scarsità delle risorse e vieta proroghe o rinnovi automatici.

  • art. 49 TFUE

    Vieta proroghe automatiche delle concessioni demaniali quando la concessione presenta un interesse transfrontaliero certo e impone il ricorso a una procedura competitiva.

  • art. 56 TFUE

    È richiamato quale parametro unionale di tutela della libera prestazione dei servizi, insieme all’art. 49 TFUE, contro proroghe sottratte alla concorrenza.

  • art. 10 regolamento comunale sull’occupazione di suolo pubblico

    La disciplina si applica anche alle aree demaniali, poiché l’art. 2 del regolamento include, per equiparazione, le restanti aree pubbliche dell’intero territorio comunale.

  • art. 34, comma 2, c.p.a.

    Osta a una pronuncia del giudice amministrativo su poteri non ancora esercitati dall’amministrazione e impedisce l’integrazione postuma della motivazione dell’atto impugnato.

  • art. 37 Codice della navigazione

    È richiamato dalla ricorrente quale base della necessità di pubblicazione dell’istanza e di procedura comparativa per il rilascio della concessione demaniale.

Massime di principio

  • La proroga di una concessione demaniale marittima per finalità turistico-ricreative è illegittima quando, pur qualificata dall’amministrazione come tecnica, si risolve nella mera prosecuzione del rapporto scaduto senza previa indizione o concreta e imminente programmazione della procedura selettiva.
  • La proroga tecnica può essere disposta soltanto per il tempo strettamente necessario alla conclusione di una procedura competitiva già avviata o almeno deliberata in tempi brevissimi, sulla base di ragioni oggettive e con adeguata motivazione; non può essere utilizzata per rinviare sine die l’indizione della gara.
  • L’art. 12 della direttiva 2006/123/CE ha effetto diretto e impone alle amministrazioni, comprese quelle comunali, procedure di selezione imparziali e trasparenti per l’assegnazione di concessioni demaniali quando la risorsa è scarsa, vietando proroghe e rinnovi automatici.
  • La mancata approvazione di un piano comunale delle coste o di altro strumento pianificatorio non giustifica, di per sé, la sospensione generalizzata delle procedure di gara per concessioni demaniali, né legittima la proroga automatica delle concessioni scadute.
  • Un atto formalmente qualificato come atto di indirizzo è immediatamente lesivo quando dal suo contenuto e dalla condotta successiva dell’amministrazione emerge che esso ha direttamente disposto la proroga delle singole concessioni, senza necessità di ulteriori atti applicativi.
  • L’annullamento di un atto plurimo che riunisce autonome determinazioni concessorie produce effetti limitatamente alla posizione del soggetto che ha impugnato la specifica determinazione lesiva, senza necessità di integrare il contraddittorio nei confronti degli altri destinatari autonomi.

Come è indicizzato

MaterieConcessioni demaniali marittimeLegittimazione e interesse a ricorrereTermini e notificazione del ricorsoAutotutela
RamiDemanio e patrimonio pubblicoProcesso amministrativoProcedimento amministrativo
IstitutiPrimato del diritto UE e disapplicazioneConcorrenza ed evidenza pubblicaLegittimazione e interesse a ricorrereEffetto conformativo e riedizione del potere

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