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Sentenza

Sentenza n. 922/2026 - Palermo, Sezione 5

Giustizia amministrativa202502229

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Sicilia - Palermo, Sez. VSentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Termini Imerese, Sezione Lavoro, che aveva riconosciuto il diritto alla Carta del docente e condannato l’Amministrazione all’accredito di complessivi € 2.000,00

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (docente)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha promosso il giudizio di ottemperanza ai sensi dell’art. 114 c.p.a. per ottenere l’esecuzione della sentenza n. 1343/2024 del Tribunale di Termini Imerese, passata in giudicato, con la quale era stato accertato il suo diritto all’assegnazione della Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente, alle medesime condizioni previste per il personale assunto a tempo indeterminato, relativamente agli anni scolastici 2017/2018, 2018/2019, 2020/2021 e 2021/2022. La sentenza civile aveva inoltre condannato il Ministero ad accreditare sulla Carta, o su strumento equipollente, l’importo complessivo di € 2.000,00, mediante buoni elettronici di spesa, oltre interessi o rivalutazione ai sensi dell’art. 22, comma 36, della l. n. 724/1994. La ricorrente ha dedotto l’inadempimento dell’Amministrazione, chiedendo l’assegnazione della Carta, l’accredito delle somme e, in caso di ulteriore inerzia, la nomina di un commissario ad acta. L’Amministrazione si è costituita senza dimostrare l’avvenuto pagamento né dedurre fatti modificativi o estintivi del credito.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso, ritenendo documentalmente comprovati il passaggio in giudicato della sentenza da eseguire, la regolare notificazione della pronuncia all’Amministrazione debitrice e l’inadempimento dell’Amministrazione. Ha quindi ordinato al Ministero di rilasciare la Carta del docente e di accreditarvi l’importo complessivo di € 2.000,00 per gli anni scolastici indicati nella sentenza civile, oltre agli interessi legali o alla rivalutazione monetaria determinati ai sensi dell’art. 22, comma 36, della l. n. 724/1994, entro sessanta giorni dalla comunicazione amministrativa o dalla notificazione della sentenza, se anteriore. Per l’eventuale persistente inerzia ha nominato commissario ad acta il Responsabile pro tempore della Direzione generale competente del Ministero, con facoltà di delega, assegnandogli un ulteriore termine di sessanta giorni dalla richiesta della parte per liquidare e corrispondere le somme dovute e imponendo il successivo deposito di una relazione sugli adempimenti compiuti. Le spese di lite sono state poste a carico dell’Amministrazione resistente e liquidate in € 550,00, oltre accessori di legge, con distrazione in favore dei procuratori antistatari.

Norme richiamate

  • art. 114 c.p.a.

    Disciplina il giudizio di ottemperanza; il TAR lo utilizza per imporre all’Amministrazione l’esecuzione della sentenza passata in giudicato e per nominare, in caso di persistente inerzia, un commissario ad acta.

  • art. 22, comma 36, l. n. 724/1994

    È richiamato quale parametro per la determinazione degli interessi legali o della rivalutazione monetaria dovuti sulle somme da accreditare.

  • l. n. 107/2015

    È la fonte normativa cui la sentenza civile aveva ricondotto il diritto alla Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione dei docenti.

  • d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    È richiamato per la successiva determinazione e liquidazione del compenso eventualmente spettante al commissario ad acta.

Massime di principio

  • Nel giudizio di ottemperanza, l’accertamento del passaggio in giudicato della pronuncia da eseguire, della sua regolare notificazione all’amministrazione obbligata e dell’assenza di prova dell’adempimento giustifica l’adozione di ordini esecutivi specifici a carico della pubblica amministrazione.
  • Quando una sentenza passata in giudicato contiene una condanna pecuniaria e l’amministrazione non dimostra di avere adempiuto né deduce fatti modificativi o estintivi dell’obbligazione, il giudice dell’ottemperanza può imporre il pagamento delle somme dovute entro un termine determinato.
  • Il giudice dell’ottemperanza può nominare già nella sentenza un commissario ad acta per il caso di persistente inerzia dell’amministrazione, attribuendogli il potere di compiere gli adempimenti necessari all’esecuzione del giudicato entro un ulteriore termine.
  • Le spese del giudizio di ottemperanza seguono la soccombenza dell’amministrazione inadempiente e possono essere liquidate, per analogia, sulla base dei parametri relativi alle procedure esecutive mobiliari quando il giudizio presenti contenuto esecutivo e limitata complessità.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaPersonale scolasticoSpese di lite
RamiProcesso amministrativoIstruzione e università
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaEffetto conformativo e riedizione del potere

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