Cassazione Penale, Sentenza n. 19080/2023 del 05/05/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il difensore ha impugnato l'ordinanza dell'11/07/2022 con due censure principali: (1) vizio procedurale per aver deciso de plano ai sensi dell'art. 127, comma 9, c.p.p., anziché con il rito camerale ordinario comunicato alle parti; (2) censura sulla dichiarazione di genericità dei motivi di appello, in particolare sull'eccezione di eccessività della pena (dosimetria), ritenendo che il motivo fosse invece sufficientemente specifico rispetto alla sentenza di primo grado.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso per manifestata genericità dei motivi, confermando che: (a) l'ordinanza della Corte d'appello resa in camera di consiglio è corretta e trova fondamento nell'art. 127, comma 9, c.p.p.; (b) il motivo relativo alla dosimetria è generico perché si limita a richiamare principi costituzionali (art. 3 e art. 27 Cost.) senza agganci concreti alla situazione personale dell'imputato; pertanto il ricorso è inammissibile. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e alla somma di Euro 3.000 in favore della cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 581 cod. proc. pen.
Norma richiamata quale fondamento della dichiarazione di inammissibilità per genericità dei motivi di appello: motivi vaghi e privi di concreti riferimenti di fatto e di diritto non consentono il riesame.
art. 127, comma 9, cod. proc. pen.
Consente al giudice di decidere l'inammissibilità de plano con ordinanza, senza formalità procedurali particolari; la Corte di cassazione ha confermato l'applicabilità di questo modulo procedurale.
art. 591 cod. proc. pen.
Richiamato in relazione ai poteri e limiti del riesame e della valutazione dei motivi di appello; la Corte ha ritenuto che il motivo sulla dosimetria non consentiva un'effettiva attività di controllo.
art. 13, comma 13, D.Lgs. n. 286/1998
Norma sostanziale contestata in primo grado (reingresso nel territorio nazionale nonostante decreto di espulsione): la sentenza di merito ha ritenuto integrato il reato, e l'appello non ha fornito elementi concreti per contrastare tale valutazione.
art. 3 Cost.
Richiamato dal ricorrente per il principio di uguaglianza/ragionevolezza, ma la Corte ha rilevato che il richiamo ai principi costituzionali senza collegamento ai fatti non supera la genericità.
art. 27 Cost.
Richiamato dal ricorrente in riferimento alle finalità rieducative della pena; la Corte ha osservato che il richiamo è generico e privo di rapporto con la concreta situazione personale dell'imputato.
Sentenza Corte Costituzionale n. 186/2000
Richiamata in tema di esclusione di particolari esimenti o attenuazioni della responsabilità nella determinazione della causa di inammissibilità; la Corte di cassazione ha richiamato tale pronuncia nel rigetto e nella determinazione delle sanzioni per l'inammissibilità.
Sez. 2, n. 24808 del 24/07/2020 (Koiyf, Rv. 279553)
Giurisprudenza di legittimità citata per affermare che l'inammissibilità può essere dichiarata con ordinanza de plano ai sensi dell'art. 127, comma 9, c.p.p.; usata dalla Corte per confermare la correttezza della procedura adottata dalla Corte d'appello.
Massime di principio
- Un motivo di appello è inammissibile se formulato in termini generici e privi di specifici riferimenti di fatto e di diritto: richiamare principi generali (es. art. 3 o art. 27 Cost.) senza collegamento alle circostanze concrete è insufficiente.
- Il giudice può dichiarare l'inammissibilità dell'appello de plano con ordinanza ai sensi dell'art. 127, comma 9, c.p.p.; non è sempre necessario il rito camerale ordinario se la legge non lo impone.
- Le doglianze sulla dosimetria della pena devono indicare elementi concreti e motivazioni specifiche rispetto alla valutazione del giudice di merito (es. errori di fatto o di diritto, omissioni valutative), altrimenti vengono respinte per genericità.
- In materia di reingresso dopo espulsione, per ottenere l'assoluzione o la ritenuta non configurabilità del reato occorre fornire prove o elementi concreti che giustifichino il rientro; mere affermazioni generiche non bastano.
- Se il ricorso è dichiarato inammissibile, il ricorrente può essere condannato alle spese processuali e ad una somma a titolo di ammenda; in assenza di motivi che giustifichino l'esenzione, la sanzione è normalmente applicata (principi tratti da Corte Cost. n.186/2000).
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 5 mag 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 18858/2023 del 05/05/2023
- Sentenza penale · 5 mag 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 18859/2023 del 05/05/2023
- Sentenza penale · 5 mag 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 18861/2023 del 05/05/2023
- Sentenza penale · 5 mag 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 18862/2023 del 05/05/2023
- Sentenza penale · 5 mag 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 18863/2023 del 05/05/2023
- Sentenza penale · 5 mag 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 18864/2023 del 05/05/2023
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →