Ordinanza n. 650/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 3
per la riforma dell'ordinanza cautelare del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio n. 7121/2025, resa tra le parti;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: ordinanza cautelare del TAR Lazio che aveva respinto la domanda cautelare contro il diniego del visto d'ingresso per motivi di studio
Esito
Favorevole al ricorrente (studente straniero)
Prevale il privato
La controversia
L'appellante ha impugnato l'ordinanza cautelare del TAR Lazio che aveva respinto la domanda cautelare proposta contro il diniego, da parte dell'Ambasciata italiana, del visto d'ingresso per motivi di studio. Il diniego riguardava un richiedente intenzionato a frequentare un corso presso l'Università di Siena, il quale aveva fornito garanzie economiche personali mediante il deposito, su un conto in Libano, della somma richiesta. L'interessato aveva inoltre indicato le ragioni per cui il deposito era stato effettuato nell'imminenza della domanda di visto.
La decisione
Il Consiglio di Stato ha accolto l'appello cautelare e riformato l'ordinanza del TAR. Ha ritenuto sussistente il fumus boni iuris, valorizzando il fatto che il richiedente aveva prodotto le prescritte garanzie economiche personali e aveva spiegato la tempistica del deposito della somma sul conto in Libano. Ha inoltre ravvisato il periculum in mora, poiché il diniego avrebbe precluso la frequenza del corso di studi prescelto presso l'Università di Siena. Per l'effetto, è stata accolta l'istanza cautelare proposta in primo grado ed è stata disposta la sollecita fissazione dell'udienza di merito davanti al TAR ai sensi dell'art. 55, comma 10, c.p.a. Le spese sono state compensate.
Norme richiamate
art. 62 c.p.a.
Disciplina l'appello cautelare avverso i provvedimenti cautelari del giudice di primo grado.
art. 55, comma 10, c.p.a.
Consente, a seguito dell'accoglimento della domanda cautelare, la fissazione sollecita dell'udienza di merito.
Massime di principio
- In sede di appello cautelare, la produzione delle garanzie economiche prescritte per il visto di ingresso per motivi di studio, accompagnata dalla spiegazione della collocazione temporale del deposito della somma richiesta, può integrare un adeguato fumus boni iuris rispetto al diniego consolare.
- Sussiste il periculum in mora quando il diniego del visto d'ingresso impedisce concretamente allo straniero di frequentare il corso di studi già prescelto presso un'università italiana.
- L'accoglimento dell'appello cautelare comporta la riforma dell'ordinanza di primo grado e l'accoglimento della domanda cautelare proposta davanti al TAR, con sollecita fissazione dell'udienza di merito ai sensi dell'art. 55, comma 10, c.p.a.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Ordinanza · 23 feb 2026Ordinanza n. 128/2026 - Venezia, Sezione 2
- Ordinanza · 23 feb 2026Ordinanza n. 129/2026 - Venezia, Sezione 2
- Ordinanza · 23 feb 2026Ordinanza n. 130/2026 - Venezia, Sezione 2
- Ordinanza · 23 feb 2026Ordinanza n. 521/2026 - Roma, Sezione 4B
- Ordinanza · 23 feb 2026Ordinanza n. 522/2026 - Roma, Sezione 4B
- Ordinanza · 23 feb 2026Ordinanza n. 523/2026 - Roma, Sezione 4B
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →