Cassazione Penale, Sentenza n. 21886/2023 del 22/05/2023
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Unico motivo di censura per omessa motivazione sulla dedotta insussistenza della "recidiva reiterata" e per la mancanza di querela della persona offesa dopo il mutamento delle condizioni di procedibilità (a seguito della riforma Cartabia il reato era divenuto procedibile a querela di parte). In particolare il ricorrente sosteneva che non vi era stata una preventiva dichiarazione di recidiva semplice e che, ora che la procedibilità dipendeva dalla querela, la mancanza di querela rendeva improcedibile l'azione.
La decisione
La Corte di Cassazione, pur richiamando il principio delle Sezioni Unite (30 marzo 2023) secondo cui per riconoscere la recidiva reiterata sono sufficienti più condanne definitive adeguatamente motivate senza necessità di una preventiva dichiarazione di recidiva semplice, ha ritenuto tuttavia che la riforma Cartabia aveva trasformato il reato in procedibile a querela di parte. Poiché la persona offesa non aveva mai sporto querela, si è verificato il sopravvenuto difetto della condizione di procedibilità. Conseguentemente la Cassazione ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata per mancanza della querela.
Norme richiamate
Sentenza delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione
Le Sezioni Unite hanno stabilito che per il riconoscimento della recidiva reiterata è sufficiente che, al momento della consumazione del reato, l'imputato sia gravato da più condanne definitive per reati precedenti espressivi di maggiore pericolosità sociale, purché detta circostanza sia oggetto di specifica e adeguata motivazione; non è necessaria una previa dichiarazione di recidiva semplice.
Riforma "Cartabia" (modifica delle condizioni di procedibilità)
La disciplina introdotta dalla riforma ha reso il reato in contestazione procedibile a querela di parte; quindi l'assenza della querela della persona offesa determina il difetto della condizione di procedibilità e la conseguente annullabilità della sentenza per incompetenza relativa alla procedibilità.
Massime di principio
- Se, a seguito di una riforma normativa, un reato diventa procedibile solo a querela di parte, l'assenza della querela comporta il difetto della condizione di procedibilità e puo' determinare l'annullamento della sentenza anche se il merito della condanna fosse altrimenti provato.
- Il riconoscimento della recidiva reiterata non richiede necessariamente una precedente formale dichiarazione di recidiva semplice: sono sufficienti più condanne definitive adeguatamente motivate e riferite a reati indicatori di maggiore pericolosità sociale (secondo le Sezioni Unite 30/03/2023).
- La Corte di Cassazione, una volta ammesso il ricorso e instaurato il valido rapporto processuale, può rilevare d'ufficio il sopravvenuto difetto di una condizione di procedibilità e annullare la sentenza senza rinvio quando la mancanza sia insanabile sul piano istruttorio.
- In casi di possesso o restituzione della refurtiva da parte della persona offesa, occorre comunque verificare formalmente l'eventuale presentazione della querela; la semplice restituzione non sostituisce la querela quando la legge richiede espressamente la condizione di procedibilità.
- Quando si impugna una sentenza per vizi di motivazione relativi alla recidiva, bisogna valutare separatamente la correttezza dell'accertamento della recidiva e la sussistenza delle condizioni di procedibilità previste dalla legge vigente al momento del giudizio.
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