Sentenza del 28/06/2017 n. 16174 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La controversia riguardava l'impugnazione di un avviso di accertamento di maggior valore relativo a una compravendita immobiliare del 28 giugno 1985. Il valore dichiarato nell'atto, pari a Lire 45.000.000, era stato elevato dall'Ufficio a Lire 202.000.000. I contribuenti sostenevano che l'immobile, adibito a pensione e in cattive condizioni di manutenzione, non potesse avere un valore così elevato e contestavano inoltre la motivazione dell'avviso, la violazione degli articoli 51 e 52 del D.P.R. n. 131/1986, l'erronea valutazione dell'immobile e l'inversione dell'onere della prova.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Tutti e tre i motivi sono stati dichiarati inammissibili: il primo perché denunciava come vizio di motivazione una questione di interpretazione e applicazione di norme processuali, che avrebbe dovuto essere dedotta come errore di diritto; il secondo perché contestava valutazioni di fatto e un mero errore materiale nella descrizione dell'immobile, non censurabile in cassazione nei termini proposti, e perché l'eventuale omessa pronuncia sull'articolo 51 del D.P.R. n. 131/1986 avrebbe dovuto essere denunciata come violazione dell'articolo 112 c.p.c.; il terzo perché mirava a ottenere una nuova valutazione delle prove e delle circostanze estimative, attività riservata al giudice di merito. È stata confermata la decisione della Commissione Tributaria Centrale e i contribuenti sono stati condannati, in solido, al pagamento di Euro 2.900,00 per compensi, oltre alle spese prenotate a debito.
Norme richiamate
D.P.R. n. 131 del 1986, art. 51
La norma disciplina la determinazione del valore venale in commercio dei beni immobili ai fini dell'imposta di registro e consente all'Ufficio di rettificare il valore dichiarato quando risulti inferiore a quello di mercato, sulla base degli elementi disponibili.
D.P.R. n. 131 del 1986, art. 52
Richiamato dai contribuenti in relazione alla legittimità e alla motivazione dell'accertamento di valore, ma senza che la relativa censura potesse essere esaminata dalla Cassazione, essendo stata formulata con modalità processualmente inidonee.
D.P.R. n. 636 del 1972, artt. 25, 26 e 28
Le disposizioni regolavano il processo tributario davanti alla Commissione Tributaria Centrale. In particolare, la cognizione della Commissione era limitata alle violazioni di legge e alle questioni non attinenti alla semplice valutazione estimativa del cespite o della base imponibile.
Codice di procedura civile, art. 360, comma 1, n. 5
Il vizio di motivazione riguarda l'omesso esame di fatti controversi e decisivi, non può essere utilizzato per censurare l'interpretazione di norme giuridiche né per ottenere una nuova valutazione delle prove o dei fatti estimativi.
Codice di procedura civile, art. 360, comma 1, n. 4, e art. 112
L'omessa pronuncia su una domanda, eccezione o motivo ritualmente proposto deve essere denunciata come error in procedendo per violazione dell'articolo 112 c.p.c., consentendo alla Corte di verificare direttamente gli atti processuali.
Codice civile, art. 2697
La norma stabilisce la regola generale dell'onere della prova. Tuttavia, la scelta del giudice di merito di valorizzare determinati elementi probatori o presuntivi rispetto ad altri costituisce, di regola, una valutazione di fatto non riesaminabile in cassazione.
Codice di procedura civile, artt. 287 e 288
Gli errori materiali contenuti in una sentenza, quando riconoscibili e correggibili con l'apposita procedura, non possono essere validamente dedotti come motivo di ricorso per cassazione.
Massime di principio
- Nel ricorso per cassazione è essenziale qualificare correttamente il vizio: la violazione o falsa applicazione di norme, anche processuali, va dedotta come errore di diritto e non come semplice vizio di motivazione.
- La Cassazione non è un terzo grado di merito: non rivaluta il valore di un immobile, la credibilità delle prove o la maggiore attendibilità di un elemento estimativo rispetto ad altri, salvo motivazione del tutto apparente o logicamente inesistente nei limiti consentiti.
- Le questioni meramente estimative e fattuali, relative alla quantificazione del valore del bene o alle sue condizioni materiali, possono essere precluse davanti agli organi con cognizione limitata alle questioni di diritto.
- L'omessa pronuncia su un motivo, un'eccezione o una domanda deve essere denunciata specificamente come violazione dell'articolo 112 c.p.c., indicando l'atto processuale in cui la questione è stata ritualmente proposta.
- Un errore materiale nella descrizione dell'immobile o di altri dati della sentenza non comporta automaticamente cassazione della decisione: se il contenuto complessivo della motivazione identifica correttamente l'oggetto del giudizio, l'errore deve essere eventualmente corretto con la procedura prevista dagli articoli 287 e 288 c.p.c.
- In una contestazione di accertamento di valore immobiliare è opportuno fornire elementi concreti e comparabili, come atti di vendita coevi, perizie, caratteristiche, stato di manutenzione e ubicazione, contestando puntualmente i parametri utilizzati dall'Ufficio.
- La parte che intende contestare la motivazione dell'avviso o la violazione delle regole di determinazione del valore deve formulare tali eccezioni tempestivamente nei gradi di merito, evitando di introdurre nuove censure mediante memorie tardive.
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