Sentenza n. 3863/2026 - Napoli, Sezione 2
per l'annullamento Ricorso per l'annullamento dell'ordinanza n. 89/2022 del 28.12.2022 notificata successivamente, con la quale il Responsabile del Settore 6 del Comune di Brusciano ha ordinato ai signori Maione Sabatino, in qualità di proprietario, e Ionescu Florica, in qualità di committente dei lavori, la demolizione delle opere abusive ed il ripristino dello stato dei luoghi, nonché del verbale di accertamento prot. n. 533 del 08.01.2019 del Comando Vigili Urbani Sez. Controllo Attività edilizie e della Relazione di sopralluogo ed accertamento tecnico redatta dall'ufficio Settore 6 - Sez. Abusivismo Edilizio prot. 569 del 08.01.2019, entrambi richiamati nel provvedimento e di ogni altro atto presupposto, connesso e conseguente.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: ordinanza di demolizione e ripristino dello stato dei luoghi relativa a un’unità abitativa, tettoie, ampliamento di un fabbricato rurale e piscina fuori terra, nonché gli atti di accertamento presupposti
Esito
Favorevole al resistente (comune)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La ricorrente ha impugnato l’ordinanza comunale adottata ai sensi dell’art. 31 d.P.R. 380/2001, deducendo: violazione degli artt. 31 e 34 d.P.R. 380/2001, per omessa valutazione della demolizione parziale delle opere e della loro asserita difformità rispetto a un fabbricato preesistente; violazione dell’art. 3 l. 241/1990 e dell’art. 97 Cost., difetto di istruttoria e di motivazione, per mancata indicazione di uno specifico interesse pubblico al ripristino nonostante il tempo trascorso; insufficiente descrizione delle opere e mancata motivazione sulla demolizione parziale; violazione dell’art. 31, comma 3, d.P.R. 380/2001, per omessa indicazione della volumetria abusiva, dell’area di sedime e dell’ulteriore area eventualmente acquisibile; violazione dell’art. 7 l. 241/1990 per mancata comunicazione di avvio del procedimento; violazione degli artt. 3, 22 e 37 d.P.R. 380/2001 e della l.r. Campania n. 15/2000, sostenendo che le opere fossero riconducibili all’edilizia libera. Il Comune ha eccepito l’inammissibilità per parziale acquiescenza, essendo alcune opere già state rimosse, e ha contestato nel merito le censure.
La decisione
Il TAR ha respinto il ricorso, ritenendo infondate tutte le censure e prescindendo dalle eccezioni preliminari del Comune. Ha escluso l’applicabilità dell’art. 34 d.P.R. 380/2001, poiché le opere erano state realizzate in assenza di titolo edilizio e non in mera difformità da un titolo preesistente. Ha ritenuto sufficiente la motivazione dell’ordinanza, contenente la descrizione delle opere e delle ragioni della loro abusività, senza necessità di una specifica motivazione sull’interesse pubblico concreto e attuale, né attribuendo rilievo al decorso del tempo o a un affidamento del privato. Ha escluso l’obbligo di comunicazione di avvio del procedimento, trattandosi di attività vincolata e non condizionabile dalla partecipazione. Ha affermato che l’individuazione dell’area da acquisire non costituisce elemento essenziale dell’ordine di demolizione, ma del successivo provvedimento di accertata inottemperanza. Ha inoltre qualificato le opere come interventi di nuova costruzione soggetti a permesso di costruire: l’unità abitativa e l’ampliamento erano volumi chiusi; le tettoie avevano consistenza autonoma, stabilità e rilevante impatto territoriale; la piscina, anche considerata cumulativamente con le altre opere, determinava una significativa trasformazione del suolo e non costituiva pertinenza edilizia né intervento di edilizia libera. La ricorrente è stata condannata al pagamento di € 2.000,00 oltre accessori per spese di lite.
Norme richiamate
art. 31 d.P.R. 380/2001
Costituisce la base dell’ordinanza di demolizione delle opere eseguite in assenza di titolo edilizio; l’individuazione dell’area da acquisire non è elemento essenziale dell’ordine demolitorio, ma del successivo accertamento di inottemperanza.
art. 34 d.P.R. 380/2001
Si applica alle opere eseguite in parziale difformità da un preesistente titolo edilizio e non alle opere realizzate integralmente in assenza di titolo.
art. 3 l. 241/1990
L’ordinanza di demolizione è adeguatamente motivata mediante la descrizione delle opere e l’indicazione della loro abusività; non occorre una specifica motivazione sull’interesse pubblico concreto e attuale al ripristino della legalità violata.
art. 7 l. 241/1990
La comunicazione di avvio non è necessaria per l’ordinanza di demolizione, in quanto atto vincolato e non condizionabile dalla partecipazione del privato.
art. 3, comma 1, lettera e), d.P.R. 380/2001
Le opere aventi autonoma consistenza e capaci di determinare una durevole e significativa trasformazione del territorio rientrano nella nuova costruzione.
art. 6 d.P.R. 380/2001
Il regime dell’edilizia libera non comprende opere dotate di autonomia, stabilità e rilevante impatto territoriale, come le strutture esaminate nella controversia.
art. 22 d.P.R. 380/2001
Non è sufficiente il regime della SCIA per opere che, per consistenza e impatto, richiedono il permesso di costruire.
art. 37 d.P.R. 380/2001
Non trova applicazione quando le opere abusive sono interventi di nuova costruzione soggetti a permesso di costruire.
Massime di principio
- L’ordinanza di demolizione di opere edilizie realizzate in assenza di titolo è un atto vincolato e sufficientemente motivato con la descrizione delle opere e l’indicazione della loro abusività; non richiede una motivazione ulteriore su uno specifico interesse pubblico attuale al ripristino, anche se è trascorso un lungo periodo dalla realizzazione dell’abuso.
- Il decorso del tempo non determina, di per sé, un legittimo affidamento del responsabile o del proprietario dell’abuso, poiché l’affidamento tutelabile presuppone un provvedimento amministrativo favorevole o una situazione giuridica consolidata, non ravvisabile in opere prive del necessario titolo edilizio.
- L’art. 34 d.P.R. 380/2001, relativo agli interventi eseguiti in parziale difformità, non si applica alle opere realizzate integralmente in assenza di titolo edilizio; per queste ultime trova applicazione il regime repressivo dell’art. 31 d.P.R. 380/2001.
- La mancata indicazione, nell’ordinanza di demolizione, dell’area di sedime e dell’ulteriore area eventualmente acquisibile non ne determina l’illegittimità, poiché tale individuazione appartiene al successivo provvedimento di accertata inottemperanza.
- Le tettoie costituiscono nuove costruzioni soggette a permesso di costruire quando presentano solidità, stabilità, immobilizzazione al suolo, autonomia o rilevante impatto territoriale; rientrano nell’edilizia libera soltanto le strutture leggere, non significativamente chiuse, prive di autonomia e funzionali a un riparo temporaneo al servizio dell’edificio.
- Una piscina di rilevanti dimensioni, idonea a determinare una durevole e significativa trasformazione del suolo, costituisce nuova costruzione soggetta a permesso di costruire e non una mera pertinenza urbanistica o opera di edilizia libera.
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