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Ordinanza

Ordinanza n. 333/2026 - Cagliari, Sezione 2

per l'annullamento Per quanto riguarda il ricorso introduttivo: della comunicazione della Regione Autonoma della Sardegna – Assessorato della difesa dell'ambiente – Servizio Valutazione Impatti e Incidenze Ambientali, recante: “Progetto definitivo per la realizzazione di un impianto fotovoltaico denominato "LAMPAGGIU" di potenza complessiva pari a 18 MW, sito nel comune di Sassari, con opere di connessione nel comune di Sassari” - Proponente: Società GRV Solar Sardegna 2 S.r.l. - Procedimento di Verifica di assoggettabilità alla valutazione di impatto ambientale (V.I.A.). D.Lgs.152/2006, e s.m.i., e Delib.G.R. 11/75 del 2021. Comunicazione archiviazione" (doc. 1); nonché di tutti gli atti presupposti, conseguenti o comunque connessi, incluse: i. la comunicazione del Servizio VIA del 29/05/2024, Prot.17052, recante “Progetto definitivo per la realizzazione di un impianto fotovoltaico denominato "LAMPAGGIU" di potenza complessiva pari a 18 mw, sito nel comune di Sassari (SS), con opere di connessione nel comune di Sassari (SS)” - Proponente: Società GRV Solar Sardegna 2 S.r.l. - Procedimento di Verifica di assoggettabilità alla valutazione di impatto ambientale (V.I.A.). D.Lgs.152/2006, e s.m.i., e Delib.G.R. 11/75 del 2021. Richiesta chiarimenti"(doc. 2); ii. la comunicazione del Servizio VIA, prot. D.G.A. n. 21259, dell'8 luglio 2024, recante "Progetto definitivo per la realizzazione di un impianto fotovoltaico denominato "LAMPAGGIU" di potenza complessiva pari a 18 mw, sito nel comune di Sassari (SS), con opere di connessione nel comune di Sassari (SS)” - Proponente: Società GRV Solar Sardegna 2 S.r.l. - Procedimento di Verifica di assoggettabilità alla valutazione di impatto ambientale (V.I.A.). D.Lgs.152/2006, e s.m.i., e Delib.G.R. 11/75 del 2021. Regolarizzazione" (doc. 3). Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati dalla ricorrente il 20 febbraio 2025: per l’accertamento del diritto della ricorrente a non vedersi opporre divieti preventivi alla realizzazione dell’impianto, nelle forme della perimetrazione di aree non idonee o di requisiti tecnici vincolanti, - il tutto previa, se del caso, disapplicazione dell’art. 1, co. 1, lett. a), co. 5, 6 e 7, e allegato G della L.R. n. 20 del 5 dicembre 2024 e relativi Allegati, per contrasto con la normativa europea, ovvero previa rimessione alla Corte Costituzionale della questione di legittimità dell’art. 1, co. 1, lett. a), co. 5, 6 e 7, e allegato G della L.R. n. 20 del 5 dicembre 2024 e relativi Allegati; - in via subordinata, e solo ove occorrer possa, l’annullamento degli artt. 1, co. 2, lett. b), 3, co. 1, e 7, co. 2, lett. c), e co. 3, del D.M. 21 giugno 2024, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale 2 luglio 2024, serie generale n.153, adottato dal Ministero dell’ambiente e della sicurezza Energetica di concerto con il Ministero della cultura e il Ministero dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle Foreste e avente ad oggetto la “Disciplina per l’individuazione di superfici e aree idonee per l’installazione di impianti a fonti rinnovabili”, nella parte in cui prevede la possibilità per le Regioni di individuare le superfici e le aree “non idonee all’installazione di impianti a fonti rinnovabili”, nonché la “possibilità di fare salve le aree idonee di cui all'art. 20, comma del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199”.

Giustizia amministrativa202400985

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Sardegna - Cagliari, Sez. IIOrdinanzaAzione di annullamento

Atto impugnato: comunicazione regionale di archiviazione del procedimento di verifica di assoggettabilità a VIA relativo a un impianto fotovoltaico a terra di potenza pari a 18 MW

Esito

INTERLOCUTORIO

La controversia

La società ha impugnato la comunicazione con cui la Regione Autonoma della Sardegna ha archiviato il procedimento di verifica di assoggettabilità a VIA relativo al progetto di un impianto fotovoltaico sito nel Comune di Sassari, ritenendo che l’area non rientrasse più tra quelle nelle quali, dopo l’entrata in vigore del d.l. n. 63/2024, fosse consentita la realizzazione di impianti fotovoltaici con moduli collocati a terra in zona agricola. Con motivi aggiunti, la ricorrente ha chiesto anche l’accertamento del diritto a non vedersi opporre divieti preventivi mediante la perimetrazione di aree non idonee o l’imposizione di requisiti tecnici vincolanti, previa eventuale disapplicazione o rimessione alla Corte costituzionale di disposizioni della legge regionale n. 20/2024 e, in subordine, l’annullamento di alcune disposizioni del d.m. 21 giugno 2024 sulle superfici e aree idonee per gli impianti da fonti rinnovabili. All’udienza la ricorrente ha insistito per l’accoglimento e, in subordine, ha chiesto la sospensione impropria del giudizio in attesa della decisione della Corte costituzionale sulla medesima disciplina, già sollevata in altro giudizio dal TAR Lazio.

La decisione

Il TAR, senza decidere né sulle questioni di rito né sul merito, ha ritenuto determinante per la decisione la questione di legittimità costituzionale relativa alla disciplina che limita la realizzazione di impianti fotovoltaici con moduli a terra nelle zone agricole, comprese le ipotesi derogatorie. Poiché tale questione è già pendente davanti alla Corte costituzionale in un diverso giudizio, il Collegio ha disposto la sospensione impropria del presente processo ai sensi degli artt. 79 c.p.a. e 295 c.p.c. Il giudizio potrà essere riassunto mediante istanza di fissazione di udienza da presentare entro 90 giorni dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del provvedimento della Corte costituzionale, secondo quanto richiamato dall’Adunanza Plenaria. Ogni decisione sulle altre questioni processuali e sul merito è stata espressamente riservata.

Norme richiamate

  • art. 5 d.l. n. 63/2024

    La disposizione, secondo la ricostruzione riportata nell’ordinanza, limita le fattispecie nelle quali è consentita la realizzazione di impianti fotovoltaici con moduli collocati a terra nelle zone agricole; la sua legittimità costituzionale è ritenuta determinante per la decisione.

  • art. 1, co. 1, lett. a), co. 5, 6 e 7, e allegato G l.r. n. 20/2024

    Disposizioni regionali contestate dalla ricorrente in relazione alla previsione di divieti preventivi, aree non idonee e requisiti tecnici vincolanti; il giudice non ne ha deciso l’applicazione o la legittimità.

  • art. 1, co. 2, lett. b), 3, co. 1, e 7, co. 2, lett. c), e co. 3, d.m. 21 giugno 2024

    Disposizioni ministeriali censurate in via subordinata dalla ricorrente quanto alla possibilità per le Regioni di individuare superfici e aree non idonee; il giudice non ne ha deciso l’annullamento.

  • art. 79 c.p.a.

    Richiamato quale base normativa per la sospensione del giudizio.

  • art. 80, co. 1, c.p.a.

    La prosecuzione del giudizio sospeso richiede la presentazione dell’istanza di fissazione di udienza entro 90 giorni dalla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del provvedimento della Corte costituzionale.

  • art. 295 c.p.c.

    Richiamato quale ulteriore fondamento della sospensione necessaria del giudizio in presenza di una questione pregiudiziale determinante pendente davanti alla Corte costituzionale.

  • ordinanza Adunanza Plenaria Consiglio di Stato n. 28 del 15 ottobre 2014

    Riconosce l’ingresso nel processo amministrativo della sospensione impropria del giudizio principale quando una questione di legittimità costituzionale, applicabile alla causa, sia stata sollevata in un diverso giudizio.

Massime di principio

  • Nel processo amministrativo è ammissibile la sospensione impropria del giudizio quando la decisione dipenda da una questione di legittimità costituzionale relativa a una norma applicabile alla causa, già sollevata dalla Corte costituzionale in un diverso processo.
  • La pendenza della questione di legittimità costituzionale è idonea a giustificare la sospensione del giudizio amministrativo quando la questione sia determinante per la decisione e renda opportuno attendere la pronuncia del giudice delle leggi.
  • Dopo la definizione del giudizio costituzionale, la prosecuzione del processo amministrativo sospeso richiede, ai sensi dell’art. 80, comma 1, c.p.a., la presentazione dell’istanza di fissazione di udienza entro 90 giorni dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del provvedimento della Corte costituzionale.

Come è indicizzato

MaterieVIA, VAS e verifica di assoggettabilitàImpianti da fonti rinnovabiliDecisione e riti speciali
RamiAmbienteEnergia, infrastrutture e comunicazioniProcesso amministrativo
IstitutiQuestione di legittimità costituzionaleRiserva di legge e gerarchia delle fonti

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