Cassazione Penale, Sentenza n. 3369/2023 del 25/01/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugnava l'ordinanza che aveva rigettato la richiesta di sostituzione degli arresti domiciliari con altra misura interdittiva. Il ricorso sosteneva che erano intervenuti fatti nuovi che avrebbero fatto venir meno le esigenze cautelari: la cessazione di attività di alcune società (Horizon Apulia s.r.l., Bet Game s.r.l., Bingo Puglia s.r.l.), la definitiva uscita dell'Abrusci da incarichi formali e sostanziali, la sostituzione del proprio consulente fiscale (Grosso) con soggetto estraneo e la cancellazione di due delle sei società dell'area di interesse. Si contestava inoltre che il Tribunale avesse dato rilievo congetturale all'ipotesi di utilizzo di prestanome e non avesse indicato elementi concreti e attuali a sostegno della prognosi di recidiva.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per manifesta infondatezza e per assenza di specificità. Ha ritenuto che, nel valutare la permanenza delle esigenze cautelari ai sensi dell'art. 274 c.p.p., il giudice debba compiere una valutazione prognostica sulla possibilità di condotte reiterative basata sulla fattispecie concreta (modalità della condotta, personalità dell'agente, contesto socio-ambientale). La Corte ha ritenuto legittima la valutazione del Tribunale che ha fondato la sussistenza del rischio sulla prolungata condotta illecita e sulle modalità concrete (anche l'impiego di prestanome), non essendo sufficiente la mera esposizione di iniziative che, di per sé, non dimostrano il venir meno del pericolo. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende (ex art. 616 c.p.p.).
Norme richiamate
art. 274 c.p.p.
la Corte richiama che il requisito dell'attualità del pericolo per la reiterazione del reato richiede una valutazione prognostica sulla possibilità di condotte reiterative, basata su analisi della fattispecie concreta (modalità della condotta, personalità, contesto) e non sull'imminenza di specifiche occasioni di recidiva
art. 173 disp. att. c.p.p.
richiami ai limiti di enunciazione del motivo in cassazione
il ricorso è stato formulato nei limiti imposti da questa norma e la Corte osserva che ogni cenno al quadro indiziario, oltre i limiti processuali, è fuori campo
art. 23, comma 8, D.L. 28/10/2020, n. 137 conv. con L. 18/12/2020, n. 176
art. 23, comma 8, dl. 28/10/2020, n. 137, conv. con l. 18/12/2020, n. 176
disposizione richiamata per la trasmissione delle conclusioni scritte del Procuratore Generale; utilizzo procedurale nella fase di cassazione
art. 616 c.p.p.
richiamo per le conseguenze dell'inammissibilità
in caso di ricorso dichiarato inammissibile per manifesta infondatezza la Corte ha applicato le conseguenze previste, con condanna alle spese processuali e all'ammenda a favore della Cassa delle Ammende
Massime di principio
- Per ottenere la sostituzione di una misura cautelare è necessario documentare elementi concreti, attuali e specifici che dimostrino il venir meno delle esigenze cautelari; la mera cessazione formale di società o il cambio di consulenti può non essere sufficiente.
- Il giudice della cautela compie una valutazione prognostica sul rischio di reiterazione che considera le modalità della condotta illecita, la personalità dell'indagato e il contesto socio-ambientale; non è richiesta l'individuazione di occasioni specifiche di recidiva.
- La Corte può ritenere rilevante la prolungata e ripetuta natura di condotte illecite e l'uso storico di prestanome quali indici della concreta possibilità di nuova attività criminosa, giustificando la persistenza della misura cautelare.
- In sede di cassazione i motivi devono essere specifici e rientrare nei limiti dell'impugnazione consentita (art. 173 disp. att. c.p.p.); non è possibile riproporre liberamente la valutazione del quadro indiziario o ottenere nuovo esame dei fatti non dedotti nei modi consentiti.
- Ricorsi manifestamente infondati comportano sanzioni economiche (spese e pagamento alla Cassa delle Ammende) ai sensi dell'ordinamento processuale.
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