Salta al contenuto
Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 3369/2023 del 25/01/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente impugnava l'ordinanza che aveva rigettato la richiesta di sostituzione degli arresti domiciliari con altra misura interdittiva. Il ricorso sosteneva che erano intervenuti fatti nuovi che avrebbero fatto venir meno le esigenze cautelari: la cessazione di attività di alcune società (Horizon Apulia s.r.l., Bet Game s.r.l., Bingo Puglia s.r.l.), la definitiva uscita dell'Abrusci da incarichi formali e sostanziali, la sostituzione del proprio consulente fiscale (Grosso) con soggetto estraneo e la cancellazione di due delle sei società dell'area di interesse. Si contestava inoltre che il Tribunale avesse dato rilievo congetturale all'ipotesi di utilizzo di prestanome e non avesse indicato elementi concreti e attuali a sostegno della prognosi di recidiva.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per manifesta infondatezza e per assenza di specificità. Ha ritenuto che, nel valutare la permanenza delle esigenze cautelari ai sensi dell'art. 274 c.p.p., il giudice debba compiere una valutazione prognostica sulla possibilità di condotte reiterative basata sulla fattispecie concreta (modalità della condotta, personalità dell'agente, contesto socio-ambientale). La Corte ha ritenuto legittima la valutazione del Tribunale che ha fondato la sussistenza del rischio sulla prolungata condotta illecita e sulle modalità concrete (anche l'impiego di prestanome), non essendo sufficiente la mera esposizione di iniziative che, di per sé, non dimostrano il venir meno del pericolo. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende (ex art. 616 c.p.p.).

Norme richiamate

  • art. 274 c.p.p.

    la Corte richiama che il requisito dell'attualità del pericolo per la reiterazione del reato richiede una valutazione prognostica sulla possibilità di condotte reiterative, basata su analisi della fattispecie concreta (modalità della condotta, personalità, contesto) e non sull'imminenza di specifiche occasioni di recidiva

  • art. 173 disp. att. c.p.p.

    richiami ai limiti di enunciazione del motivo in cassazione

    il ricorso è stato formulato nei limiti imposti da questa norma e la Corte osserva che ogni cenno al quadro indiziario, oltre i limiti processuali, è fuori campo

  • art. 23, comma 8, D.L. 28/10/2020, n. 137 conv. con L. 18/12/2020, n. 176

    art. 23, comma 8, dl. 28/10/2020, n. 137, conv. con l. 18/12/2020, n. 176

    disposizione richiamata per la trasmissione delle conclusioni scritte del Procuratore Generale; utilizzo procedurale nella fase di cassazione

  • art. 616 c.p.p.

    richiamo per le conseguenze dell'inammissibilità

    in caso di ricorso dichiarato inammissibile per manifesta infondatezza la Corte ha applicato le conseguenze previste, con condanna alle spese processuali e all'ammenda a favore della Cassa delle Ammende

Massime di principio

  • Per ottenere la sostituzione di una misura cautelare è necessario documentare elementi concreti, attuali e specifici che dimostrino il venir meno delle esigenze cautelari; la mera cessazione formale di società o il cambio di consulenti può non essere sufficiente.
  • Il giudice della cautela compie una valutazione prognostica sul rischio di reiterazione che considera le modalità della condotta illecita, la personalità dell'indagato e il contesto socio-ambientale; non è richiesta l'individuazione di occasioni specifiche di recidiva.
  • La Corte può ritenere rilevante la prolungata e ripetuta natura di condotte illecite e l'uso storico di prestanome quali indici della concreta possibilità di nuova attività criminosa, giustificando la persistenza della misura cautelare.
  • In sede di cassazione i motivi devono essere specifici e rientrare nei limiti dell'impugnazione consentita (art. 173 disp. att. c.p.p.); non è possibile riproporre liberamente la valutazione del quadro indiziario o ottenere nuovo esame dei fatti non dedotti nei modi consentiti.
  • Ricorsi manifestamente infondati comportano sanzioni economiche (spese e pagamento alla Cassa delle Ammende) ai sensi dell'ordinamento processuale.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.