Ordinanza n. 186/2026 - Campobasso, Sezione 1
per l'ottemperanza al giudicato formatosi sulla sentenza del T.a.r. Molise n. 123/2012, pubblicata in data 10 aprile 2012;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: inerzia del Comune nell’esecuzione della sentenza del TAR Molise n. 123/2012, relativa all’obbligo di definire il procedimento di riqualificazione urbanistica dei terreni
Esito
Favorevole al ricorrente (proprietari)
Prevale il privato
La controversia
I ricorrenti hanno chiesto, nella fase esecutiva, la nomina di un commissario ad acta in sostituzione del Comune di Termoli, rimasto inadempiente rispetto alla sentenza n. 123/2012 e alla successiva sentenza n. 395/2019. Quest’ultima aveva accertato l’obbligo dell’amministrazione di riattivare e definire il procedimento di variante volto alla riqualificazione dei suoli, assegnando un termine di novanta giorni. Decorso inutilmente tale termine, i ricorrenti hanno depositato, il 4 marzo 2026, istanza per la nomina del commissario. Le deduzioni del Comune sono state ritenute non esaminabili perché riferite al ricorso per ottemperanza già definitivamente deciso, anziché all’istanza di nomina del commissario.
La decisione
Il TAR ha accolto l’istanza esecutiva, rilevando la protratta inerzia del Comune nell’attuazione del giudicato amministrativo. Ha assegnato al Comune un termine ultimativo di novanta giorni dalla comunicazione o notificazione dell’ordinanza per eseguire il giudicato. Ha nominato sin d’ora, per il caso di inutile decorso del termine e previa espressa istanza dei ricorrenti, il Presidente dell’Ordine degli ingegneri di Isernia, o un tecnico qualificato da lui delegato, quale commissario ad acta, con ulteriori novanta giorni per provvedere in sostituzione dell’amministrazione. Le spese della presente fase esecutiva sono state compensate, essendosi il TAR già pronunciato sulle spese dell’ottemperanza con la sentenza n. 395/2019.
Norme richiamate
art. 112 c.p.a.
La sentenza n. 395/2019 aveva ricondotto l’obbligo di esecuzione della pronuncia all’ambito dell’ottemperanza; nella presente fase il giudice dà attuazione sostitutiva al giudicato mediante la nomina del commissario ad acta.
art. 114 c.p.a.
La precedente sentenza aveva escluso la penalità di mora per mancata prova del passaggio in giudicato; tale questione non viene nuovamente esaminata nella presente ordinanza.
art. 89 d.P.R. 380/2001
La nota regionale del 2009 aveva richiamato la necessità del parere preventivo del servizio regionale competente in materia sismica, ritenendone la mancanza causa di improcedibilità del procedimento di variante; il profilo è riportato come antecedente, ma non costituisce oggetto della decisione attuale.
Massime di principio
- Quando un’amministrazione non esegue spontaneamente un giudicato amministrativo che le impone di definire un procedimento, il giudice dell’ottemperanza può assegnare un termine ultimativo e nominare sin d’ora un commissario ad acta, destinato a operare in sostituzione dopo l’inutile decorso del termine.
- Nella fase di attuazione di una precedente decisione sull’ottemperanza non possono essere riesaminate eccezioni e deduzioni riferite al ricorso originario già definito irrevocabilmente; il giudice deve limitarsi a verificare l’inadempimento e ad adottare le misure esecutive necessarie.
- La nomina del commissario ad acta può essere subordinata a una successiva espressa istanza della parte vittoriosa e può prevedere un termine specifico per l’esercizio dei poteri sostitutivi.
Come è indicizzato
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