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Cassazione Civile, Ordinanza n. 23592/2024 del 03/09/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (contribuente)

La controversia

Alcuni avvocati, in proprio e quali rappresentanti di un'associazione professionale, avevano impugnato un avviso di accertamento relativo all'annualità 2010, con cui l'Agenzia delle entrate aveva richiesto maggiore IRAP e IVA. Dopo una prima fase favorevole ai contribuenti e un successivo giudizio di appello favorevole all'Ufficio, la Corte di cassazione, in sede rescindente, aveva cassato con rinvio per verificare se l'avviso fosse stato sottoscritto validamente da un soggetto munito di delega nominativa. Nel giudizio di rinvio la CTR aveva ritenuto valido l'avviso emesso verso l'associazione, valorizzando una delega/ordine di servizio e richiamando una giurisprudenza più recente sulla sufficienza dell'indicazione dell'incarico anziché del nominativo. Con il ricorso per cassazione avverso la sentenza rescissoria, i contribuenti deducevano: 1) violazione degli artt. 112 e 384 c.p.c. e dell'art. 42 d.P.R. 600/1973, perché il giudice di rinvio avrebbe disatteso il principio di diritto già fissato dalla precedente pronuncia di cassazione, che imponeva una delega nominativa; 2) violazione dell'art. 42 d.P.R. 600/1973 e omesso esame di fatto decisivo, per avere la CTR ritenuto valida la delega senza valutarne il contenuto e la dedotta nullità per mancanza del nominativo; 3) violazione degli artt. 15 d.lgs. 546/1992 e 91-92 c.p.c. per la compensazione delle spese disposta dalla CTR senza motivare le gravi ed eccezionali ragioni, nonostante la soccombenza dell'Ufficio sui ricorsi individuali dei soci.

La decisione

La Corte ha accolto il primo motivo, ritenendo che il giudice di rinvio non si fosse conformato al principio di diritto enunciato nella precedente sentenza di cassazione, che aveva efficacia vincolante nel caso concreto e richiedeva una delega di firma con indicazione nominativa del delegato, senza possibilità di individuazione soltanto per relationem attraverso la qualifica. Ha ritenuto conseguentemente assorbito il secondo motivo. Ha poi accolto anche il terzo motivo, affermando che la compensazione delle spese nel processo tributario richiede l'espressa indicazione di gravi ed eccezionali ragioni e che nel caso concreto la motivazione era del tutto mancante, in violazione dell'art. 15, comma 2, d.lgs. 546/1992. La sentenza impugnata è stata quindi cassata in relazione ai motivi accolti, con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania in diversa composizione anche per le spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 42 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600

    L'avviso di accertamento sottoscritto da un soggetto delegato è valido solo se la delega, nel caso già coperto dal principio di diritto vincolante, indica nominativamente il delegato; la mancanza di tale indicazione rende invalida la delega e, per conseguenza, l'atto impositivo.

  • art. 384, comma 2, c.p.c.

    Il giudice di rinvio deve uniformarsi al principio di diritto enunciato dalla Corte di cassazione; tale vincolo permane nel caso concreto anche se nel frattempo sia mutata la giurisprudenza successiva.

  • art. 112 c.p.c.

    La censura è stata formulata come violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato per asserita disapplicazione del decisum di cassazione.

  • art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.

    È stato richiamato come motivo di ricorso per violazione di legge.

  • art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.

    È stato richiamato come motivo di ricorso per nullità processuale derivante dalla violazione del vincolo del giudice di rinvio.

  • art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.

    È stato richiamato per omesso esame di un fatto decisivo relativo al contenuto e alla validità della delega.

  • art. 15 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546

    Nel processo tributario la compensazione delle spese è consentita solo in caso di soccombenza reciproca o in presenza di gravi ed eccezionali ragioni, che devono essere espressamente motivate nella sentenza.

  • art. 91 c.p.c.

    Richiamato quale regola generale della soccombenza nella liquidazione delle spese.

  • art. 92 c.p.c.

    La disciplina della compensazione delle spese è evocata in coordinamento con quella tributaria, quale parametro sistematico sulla necessità di motivare le ragioni derogatorie alla soccombenza.

  • art. 36, comma 1, n. 4, d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546

    Il requisito di motivazione deve essere assolto nel rispetto del canone di sinteticità proprio del processo tributario.

  • art. 24 Cost.

    La regola della soccombenza e la motivazione sulla compensazione delle spese sono collegate alla tutela giurisdizionale effettiva.

  • art. 111 Cost.

    La motivazione sulle spese serve anche a garantire ragionevolezza e controllo della decisione.

  • d.lgs. 24 settembre 2015, n. 156

    art. 9, comma 1, lett. f), n. 2

    Ha modificato l'art. 15 d.lgs. 546/1992 ripristinando la clausola delle 'gravi ed eccezionali ragioni' per la compensazione delle spese nel processo tributario.

  • d.lgs. 30 dicembre 2023, n. 220

    art. 1, comma 1, lett. e), n. 1

    Richiamato solo per segnalare l'evoluzione normativa successiva della disciplina della compensazione delle spese nel processo tributario.

  • d.l. 12 settembre 2014, n. 132

    Richiamato nel quadro evolutivo dell'art. 92 c.p.c. relativo alla compensazione delle spese.

  • L. 10 novembre 2014, n. 162

    Cita la conversione del d.l. n. 132/2014 nel contesto dell'evoluzione dell'art. 92 c.p.c.

Massime di principio

  • Nel giudizio di rinvio, il principio di diritto enunciato dalla Corte di cassazione vincola il giudice rescissorio come un comando processuale del caso concreto, e non può essere superato dal successivo mutamento della giurisprudenza se non intervengano modifiche normative o altre cause idonee a incidere sul vincolo.
  • In tema di accertamento tributario, quando la cassazione ha già affermato la necessità di una delega nominativa, il giudice di rinvio deve verificare in fatto la presenza di un atto che indichi espressamente il soggetto delegato; non basta la sola indicazione della qualifica o dell'incarico organizzativo.
  • La validità della delega di firma, nel perimetro vincolato dal giudicato rescindente, non può essere affermata sulla base di una lettura che richiami principi giurisprudenziali successivi incompatibili con il decisum già formato nel caso concreto.
  • Nel processo tributario la compensazione delle spese è eccezionale rispetto alla regola della soccombenza e richiede una motivazione espressa sulle gravi ed eccezionali ragioni che la giustificano.
  • Le gravi ed eccezionali ragioni devono essere specifiche, non illogiche né apodittiche, e vanno apprezzate in relazione alla condotta processuale delle parti e a fattori esterni non controllabili, in modo da verificare la proporzionalità della deroga alla soccombenza.
  • L'omessa motivazione sulla compensazione delle spese integra violazione di legge denunciabile in cassazione, quando impedisca di controllare la ricorrenza dei presupposti legali della deroga al principio di soccombenza.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoContenzioso tributarioSpese di lite
RamiTributiProcesso civile
IstitutiGiudicatoOnere della prova

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