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Sentenza

Sentenza n. 150/2026 - Bari, Sezione U

per l'annullamento dell'ordinanza-OMISSIS- del 28.10.2020 recante all'oggetto: provvedimento di diniego del titolo abilitativo edilizio in sanatoria e ordinanza di demolizione – condono -OMISSIS-, nonché di tutti gli atti al predetto comunque connessi, siano essi presupposto che consequenziali, ancorché non conosciuti, comunque lesivi, ivi compreso, ove occorra, il preavviso di diniego dell'11.5.2020, successivamente pervenuto.

Giustizia amministrativa202100062

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Puglia - Bari, Sezioni UniteSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: diniego del titolo abilitativo edilizio in sanatoria e contestuale ordinanza di demolizione relativi a un ampliamento di locale interrato destinato ad attività commerciale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (comune)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente ha impugnato il provvedimento comunale di diniego dell'istanza di condono presentata ai sensi dell'art. 32 del decreto-legge n. 269/2003, deducendo, in primo luogo, la formazione del silenzio-assenso per decorso di ventiquattro mesi dalla presentazione della domanda. Ha inoltre dedotto, con motivi connessi, la violazione della disciplina sul condono edilizio, dell'art. 31, comma 2, della legge n. 47/1985 e della circolare ministeriale n. 2699/2005, nonché vizi di eccesso di potere per errore sui presupposti, difetto di motivazione, carenza e difetto di istruttoria, perplessità ed erronea presupposizione. In particolare, ha sostenuto che il manufatto, benché allo stato rustico, fosse funzionale alla destinazione commerciale dichiarata; che non fosse necessaria la documentazione fotografica contestata dal Comune; e che le ulteriori opere accertate dopo il termine di legge non riguardassero l'abuso oggetto della domanda di condono. Il Comune ha chiesto il rigetto del ricorso.

La decisione

Il TAR ha respinto il ricorso. Ha ritenuto infondato il motivo sul silenzio-assenso, rilevando che il ricorrente aveva proseguito i lavori dopo l'apposizione dei sigilli e che erano state realizzate opere oltre il 31 marzo 2003, termine previsto dalla disciplina del condono; ha inoltre valorizzato la prosecuzione dell'attività istruttoria comunale, cui il ricorrente aveva partecipato con osservazioni e documentazione. I motivi relativi alla condonabilità sono stati esaminati congiuntamente e respinti. Il preavviso di diniego era stato ritualmente comunicato e il ricorrente aveva presentato osservazioni; inoltre, trattandosi di attività vincolata, eventuali violazioni procedimentali sarebbero state comunque inidonee a determinare l'annullamento ai sensi dell'art. 21-octies, comma 2, l. 241/1990, poiché il contenuto dell'atto non avrebbe potuto essere diverso. Il diniego era plurimotivato e risultava sufficiente la legittimità di una sola autonoma ragione per sostenerlo. In particolare, il manufatto non era stato ultimato né funzionalmente idoneo all'uso commerciale entro il termine utile: dai sopralluoghi risultavano l'assenza di tompagnatura, lavori ancora in corso, puntelli, materiali edili e, secondo le stesse dichiarazioni del ricorrente, la mancanza di muratura perimetrale e l'accesso attraverso altro locale. Tali elementi escludevano la funzionalità minima richiesta per il condono di un'opera non destinata a uso residenziale. Il TAR ha ritenuto altresì infondate, ad abundantiam, le censure sulla documentazione fotografica, mai prodotta neppure successivamente, e sulle ulteriori opere abusive, precisando che le opere devono essere valutate complessivamente e unitariamente, senza parcellizzazione. Il ricorrente è stato condannato alle spese di lite, liquidate in euro 2.000, oltre accessori di legge.

Norme richiamate

  • art. 32, comma 25, d.l. 30 settembre 2003, n. 269, conv. in l. 24 novembre 2003, n. 326

    Le opere abusive devono rientrare nei limiti e nelle condizioni previsti dalla disciplina del condono.

    La sanatoria è subordinata, tra l'altro, al rispetto del termine legale per l'ultimazione delle opere e dei requisiti sostanziali di condonabilità.

  • art. 31, comma 2, l. 28 febbraio 1985, n. 47

    Si intendono ultimati gli edifici nei quali sia stato eseguito il rustico e completata la copertura, ovvero, quanto alle opere interne agli edifici già esistenti e a quelle non destinate alla residenza, quando esse siano state completate funzionalmente.

    Per le opere non destinate alla residenza, l'ultimazione rilevante ai fini del condono richiede il completamento funzionale, ossia la concreta possibilità di utilizzo secondo la destinazione dichiarata.

  • art. 39 l. 23 dicembre 1994, n. 724

    È richiamato quale parte della disciplina legislativa applicabile alla nozione di ultimazione delle opere ai fini della sanatoria edilizia.

  • art. 21-octies, comma 2, l. 7 agosto 1990, n. 241

    La violazione di regole procedimentali non determina l'annullamento di un atto vincolato quando sia provato che il contenuto dispositivo non avrebbe potuto essere diverso; nel caso concreto il preavviso di diniego era comunque stato comunicato e seguito da osservazioni.

  • art. 10-bis l. 7 agosto 1990, n. 241

    Il preavviso di diniego è stato considerato ritualmente comunicato, con effettiva possibilità per il destinatario di presentare osservazioni.

Massime di principio

  • Ai fini del condono edilizio, per le opere non destinate alla residenza non è sufficiente la mera esistenza di un manufatto allo stato rustico: entro il termine legale di ultimazione deve essere raggiunto un completamento funzionale che renda concretamente possibile l'uso secondo la destinazione dichiarata.
  • Un locale interrato privo di muratura perimetrale, ancora interessato da lavori e non autonomamente accessibile, non può essere considerato funzionalmente ultimato e idoneo alla destinazione commerciale dichiarata ai fini del condono edilizio.
  • La formazione del silenzio-assenso sulla domanda di condono presuppone il rispetto dei termini e delle condizioni sostanziali di sanabilità; la prosecuzione dei lavori oltre il termine legale di ultimazione impedisce di ritenere perfezionato l'assenso tacito.
  • Quando un provvedimento di diniego è fondato su più autonome ragioni, è sufficiente la legittimità di una sola di esse per sorreggere l'atto; il ricorrente deve quindi contestare efficacemente tutte le rationes decidendi autonome.
  • Ai fini della verifica dell'abuso e della condonabilità, le opere edilizie devono essere valutate nella loro complessiva unitarietà e non mediante una parcellizzazione artificiosa delle singole lavorazioni; le opere ulteriori possono quindi aggravare l'abuso complessivamente considerato.
  • Nell'esercizio di un'attività amministrativa vincolata, la violazione procedimentale non comporta l'annullamento quando l'amministrazione dimostri che il contenuto del provvedimento non avrebbe potuto essere diverso; resta comunque necessario che l'interessato sia stato posto in condizione di partecipare quando tale partecipazione sia prevista dalla legge.

Come è indicizzato

MaterieSanatoria e condono edilizioAbusi edilizi e sanzioniPartecipazione al procedimentoInvalidità del provvedimento
RamiEdiliziaProcedimento amministrativo
SottomaterieOrdinanza di demolizione
IstitutiSilenzio della pubblica amministrazionePartecipazione procedimentaleVizi formali non invalidantiDifetto di istruttoria

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