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Cassazione Civile, Ordinanza n. 29027/2024 del 11/11/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)

La controversia

L’Amministrazione finanziaria ha emesso un avviso di accertamento nei confronti di una società in accomandita semplice per la rideterminazione del reddito d’impresa relativo a un’annualità d’imposta. Sulla base di tale accertamento presupposto, ha poi emesso un secondo avviso nei confronti del socio accomandante, imputandogli per trasparenza il reddito di partecipazione in proporzione alla quota sociale, con applicazione delle sanzioni. Il contribuente ha impugnato l’atto deducendo, da un lato, difetto di motivazione perché non gli era stato allegato l’avviso rivolto alla società; dall’altro, l’insussistenza dei redditi d’impresa societari. Il giudice d’appello ha accolto il ricorso ritenendo necessaria, per tutelare il diritto di difesa del socio, l’allegazione dell’avviso presupposto notificato alla società. L’Agenzia delle Entrate ha quindi proposto ricorso per cassazione con un unico motivo, denunciando violazione e falsa applicazione dell’art. 5, comma 1, d.P.R. 917/1986, dell’art. 42 d.P.R. 600/1973 e dell’art. 2261 c.c., sostenendo che: i redditi delle società di persone sono imputati al socio indipendentemente dalla percezione; il socio ha il potere di consultare la documentazione societaria e quindi di conoscere l’atto presupposto; la motivazione dell’avviso al socio può essere validamente resa per relationem all’avviso notificato alla società, purché ne sia riprodotto il contenuto essenziale; nel caso concreto, la ristretta compagine sociale rafforzava la conoscibilità dell’accertamento presupposto.

La decisione

La Corte ha accolto il ricorso dell’Agenzia delle Entrate. Ha escluso, in via preliminare, la sussistenza di un litisconsorzio necessario tra società di persone e socio quando la controversia riguarda profili limitati alla posizione personale del socio. Nel merito, ha ritenuto legittima la motivazione per relationem dell’avviso di accertamento emesso nei confronti del socio accomandante, richiamante l’avviso notificato alla società, poiché il socio dispone dei poteri di informazione e consultazione ex art. 2261 c.c. e, specie in presenza di una compagine sociale ristretta, può conoscere agevolmente gli atti societari. La Corte ha inoltre osservato che, ai fini dell’art. 42 d.P.R. 600/1973, è sufficiente la riproduzione del contenuto essenziale dell’atto presupposto, con indicazione di oggetto, contenuto e destinatari. Di conseguenza, la sentenza impugnata è stata cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di merito per l’adeguamento ai principi affermati.

Norme richiamate

  • art. 5, comma 1, d.P.R. n. 917 del 1986

    "I redditi delle società semplici, in nome collettivo e in accomandita semplice residenti nel territorio dello Stato sono imputati a ciascun socio, indipendentemente dalla percezione, proporzionalmente alla sua quota di partecipazione agli utili"

    I redditi delle società di persone si imputano direttamente ai soci per trasparenza, a prescindere dalla percezione e in proporzione alla quota di partecipazione agli utili.

  • art. 42 d.P.R. n. 600 del 1973

    L’obbligo di motivazione dell’avviso è soddisfatto anche mediante richiamo per relationem all’atto presupposto, purché il contribuente sia posto in condizione di conoscerne le ragioni e sia riprodotto il contenuto essenziale dell’atto richiamato.

  • art. 2261 c.c.

    "il diritto di avere dagli amministratori notizia dello svolgimento degli affari sociali, di consultare i documenti relativi all'Amministrazione e di ottenere il rendiconto quando gli affari per cui fu costituita la società sono stati compiuti"

    Il socio ha poteri di informazione e consultazione della documentazione sociale tali da consentirgli di conoscere l’accertamento presupposto richiamato nell’atto emesso nei suoi confronti.

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    È stata invocata come norma processuale per censurare la violazione di legge nella motivazione della sentenza impugnata.

Massime di principio

  • In materia di accertamento dei redditi di società di persone, l’avviso notificato al socio può essere motivato per relationem mediante rinvio all’avviso emesso nei confronti della società, se il contenuto essenziale dell’atto presupposto è riprodotto nell’atto al socio.
  • Il requisito motivazionale dell’avviso di accertamento è rispettato quando l’atto consente al destinatario di comprendere oggetto, contenuto e destinatari dell’accertamento presupposto, così da poter esercitare il diritto di difesa.
  • Il socio di società di persone, grazie ai poteri di informazione e consultazione riconosciutigli dall’art. 2261 c.c., è normalmente in grado di prendere visione della documentazione sociale e dell’accertamento già notificato alla società.
  • La ristretta compagine sociale costituisce un elemento che rafforza la conoscibilità degli atti societari da parte del socio, incidendo sulla valutazione della sufficienza motivazionale dell’atto impositivo personale.
  • Non sussiste litisconsorzio necessario tra società di persone e socio quando il giudizio riguarda profili limitati alla posizione personale del socio e non la posizione comune dedotta come inscindibile.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoGiurisdizioneLitisconsorzio necessario
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della prova

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