Cassazione Penale, Ordinanza n. 16076/2026 del 04/05/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato aveva definito il procedimento con sentenza di applicazione della pena ex art. 444 e ss. c.p.p., con pena concordata di anni cinque di reclusione e euro 26.666,00 di multa per i reati di traffico di stupefacenti aggravato. Ha proposto ricorso per cassazione articolato in due motivi: con il primo ha dedotto violazione degli artt. 88, 89 e 95 c.p. e 129 c.p.p., lamentando il mancato rilievo di un vizio totale o parziale di mente dovuto ad alterazione cronica da stupefacenti, nonché la violazione dell'art. 448, comma 2-bis, c.p.p. per difetto di espressione di una valida volontà nel prestare il consenso al patteggiamento; con il secondo ha censurato la motivazione sulla confisca, contestando la legittimità della misura sulla somma di euro 75.000,00 rinvenuta nel luogo in cui deteneva cocaina.
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto il primo motivo non consentito in sede di legittimità perché fondato su doglianze di fatto, relative a una documentazione medica già esaminata dal giudice di merito e non dedotta tempestivamente come causa di proscioglimento o di invalidità del consenso; ha inoltre valorizzato la circostanza del costante rispetto delle prescrizioni cautelari da parte dell'imputato. Il secondo motivo è stato ritenuto manifestamente infondato, poiché la confisca di denaro può essere disposta anche fuori dall'accordo di patteggiamento quando non sia giustificata la provenienza lecita delle somme e vi sia sproporzione rispetto al reddito dell'imputato; nel caso concreto la somma era stata rinvenuta nel contesto del possesso di un ingente quantitativo di cocaina, in assenza di spiegazioni circa il legittimo possesso. L'imputato è stato condannato alle spese processuali e al versamento di euro 3.000,00 alla Cassa delle Ammende.
Norme richiamate
art. 444 c.p.p.
richiama la disciplina dell'applicazione della pena su richiesta delle parti, rispetto alla quale il ricorrente lamentava il difetto di valido consenso.
art. 88 c.p.
evocato dal ricorrente per sostenere il mancato rilievo del vizio totale di mente.
art. 89 c.p.
evocato dal ricorrente per sostenere il mancato rilievo del vizio parziale di mente.
art. 95 c.p.
evocato dal ricorrente in relazione all'incidenza dell'alterazione cronica da stupefacenti sulla capacità di intendere e di volere.
art. 129 c.p.p.
richiamato dal ricorrente per il mancato rilievo di una causa di proscioglimento evidente.
art. 448, comma 2-bis, c.p.p.
richiamato dal ricorrente per dedurre il difetto di espressione di una valida volontà nel patteggiamento.
art. 240-bis c.p.
richiamato quale base della confisca di denaro in assenza di giustificazione della provenienza e in presenza di sproporzione patrimoniale.
art. 85-bis d.P.R. n. 309 del 1990
richiamato quale ulteriore base normativa della confisca in materia di stupefacenti.
art. 73, comma 1, d.P.R. n. 309 del 1990
norma incriminatrice del traffico/detenzione illecita di stupefacenti contestata all'imputato.
art. 80, comma 2, d.P.R. n. 309 del 1990
aggravante contestata nell'ambito del reato in materia di stupefacenti.
Massime di principio
- In sede di legittimità non sono proponibili censure che si risolvano in una mera rivalutazione del fatto, quando il giudice di merito abbia già esaminato la documentazione posta a fondamento della doglianza.
- Nel giudizio di patteggiamento, il difetto di valido consenso o l'incapacità di esprimere la volontà devono emergere in modo specifico e tempestivo; non è sufficiente una deduzione fondata su elementi fattuali già valutati dal giudice e non prospettati come causa impeditiva della definizione concordata.
- La confisca del denaro può essere disposta anche indipendentemente da un espresso accordo tra le parti quando il bene non trovi giustificazione nella provenienza lecita e risulti sproporzionato rispetto alle condizioni economiche dell'imputato.
- La mancata spiegazione sulla legittima provenienza delle somme, specie se rinvenute nel contesto di una rilevante attività di spaccio, legittima la conclusione di manifesta infondatezza della doglianza sulla confisca.
- La presenza di un comportamento compliant alle misure cautelari può essere valorizzata dal giudice per escludere, sul piano fattuale, l'allegata incapacità di partecipare consapevolmente alla richiesta di patteggiamento.
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