Sentenza n. 1151/2026 - Milano, Sezione 1
per l'annullamento a) della Determinazione n. 748 del 18.9.2025, comunicata a mezzo posta elettronica certificata il successivo 19.9.2025, nella parte in cui il Direttore Generale dell’ARIA S.p.A., in accoglimento della proposta del Responsabile Unico del Progetto, ha aggiudicato il Lotto 4 del “Servizio di pulizia e sanificazione sanitaria per gli Enti del SSR con sede nel territorio delle Province di Pavia e Lodi della gara multilotto a procedura aperta, ai sensi dell’art. 71 del D.Lgs. n. 36/2023, per l’affidamento del servizio di pulizia e sanificazione sanitaria", CIG B166717097, in favore del costituendo RTI tra la Meranese Servizi S.p.A. (mandataria) e la Issitalia A. Barbato S.r.l. (mandante) per un importo complessivo di € 35.321.600,92726; b) della nota prot. n. IA.2025.0078555 del 19.9.2025, trasmessa a mezzo pec in pari data, mediante la quale l’ARIA S.p.A. ha comunicato, ai sensi dell’art. 90 del D.Lgs. n. 36/2023, l’avvenuta aggiudicazione del suindicato Lotto 4 della “gara multilotto a procedura aperta, ai sensi dell’art. 71 del D.Lgs. n. 36/2023, per l’affidamento del servizio di pulizia e sanificazione sanitaria”, CIG B166717097, in favore del costituendo RTI tra la Meranese Servizi S.p.A. (mandataria) e la Issitalia A. Barbato S.r.l. (mandante); c) ove occorra, della nota prot. n. IA.2025.0077355 del 16.9.2025, nella parte in cui il Responsabile del Progetto, dopo aver riepilogato l’iter della gara, ha proposto di aggiudicare il Lotto 4 della gara in oggetto in favore del costituendo RTI tra la Meranese Servizi S.p.A. (mandataria) e la Issitalia A. Barbato S.r.l. (mandante); d) ove occorra, di tutti i verbali di gara relativi al Lotto 4, con particolare ma non esaustivo riferimento: 1) ai verbali nn. 17 del 3.2.2025, 18 del 10.2.2025, 19 del 17.2.2025, riferiti all’attività svolta dalla Commissione di gara in ordine alla valutazione delle offerte tecniche presentate dagli operatori economici concorrenti per il Lotto 4 del “Servizio di pulizia e sanificazione sanitaria per gli Enti del SSR con sede nel territorio delle Province di Pavia e Lodi ”, ivi compresa quella presentata dal costituendo RTI tra la Meranese Servizi S.p.A. e la Issitalia A. Barbato S.r.l.; 2) al verbale n. 26 del 19.5.2025, mediante il quale la Commissione di gara, esaurita la valutazione delle offerte tecniche presentate dagli operatori economici concorrenti per tutti i lotti di gara, ha redatto i prospetti riepilogativi dei punteggi assegnati dai Commissari in favore di ciascun concorrente per il Lotto 4; 3) al verbale n. 27 del 26.5.2025, mediante il quale la Commissione di gara, in seduta pubblica, ha dato lettura del punteggio tecnico assegnato a ciascun concorrente e ha disposto l’apertura della busta economica e, in seduta riservata, ha successivamente assegnato il punteggio alle offerte economiche, procedendo alla redazione della graduatoria del Lotto 4 e all’indicazione del relativo aggiudicatario, disponendo di procedere con la verifica di congruità dell’offerta, per ciascun lotto, nei confronti degli operatori economici risultati primi in graduatoria; 4) ai verbali nn. 28 del 27.6.2025, 29 del 24.7.2025 e 30 dell’1.8.2025, aventi a oggetto la verifica della documentazione amministrativa presentata dagli operatori economici potenziali aggiudicatari; 5) al verbale n. 32 del 4.9.2025, avente a oggetto il giudizio di congruità espresso dal RUP, con il supporto della Commissione, sull’offerta presentata dal costituendo RTI tra la Meranese Servizi S.p.A. e la Issitalia A. Barbato S.r.l. per il Lotto 4; e) ove occorra, delle note mediante la quali il RTI tra la Meranese Servizi S.p.A. e la Issitalia A. Barbato S.r.l., nel riscontrare apposite richieste formalizzate dall’ARIA S.p.A., ha fornito le spiegazioni (e le successive integrazioni) della propria offerta per il Lotto n, 4, nella misura in cui siano state recepite per relationem nella valutazione di congruità dell’offerta e nel conseguente provvedimento di aggiudicazione al RTI tra la Meranese Servizi S.p.A. e la Issitalia A. Barbato S.r.l.; NONCHÉ CONDANNA dell’ARIA S.p.A. al risarcimento del danno ingiusto arrecato alla ricorrente in forma specifica mediante annullamento degli atti impugnati ed aggiudicazione dell’appalto con subentro ex art. 122 c.p.a. nell’esecuzione del contratto eventualmente stipulato con l’illegittimo aggiudicatario con conseguente declaratoria di inefficacia del contratto nelle more eventualmente stipulato con l’illegittima aggiudicataria e con riserva di chiedere, in separato giudizio, il ristoro dei danni per equivalente monetario qualora risultasse impossibile la reintegrazione in forma specifica per fatto non imputabile o comunque non dipendente dalla volontà delle odierne ricorrenti.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Aggiudicazione del Lotto 4 della gara per il servizio di pulizia e sanificazione sanitaria in favore del RTI Meranese Servizi S.p.A.-Issitalia A. Barbato S.r.l., con i relativi atti di gara e giudizio di congruità dell’offerta
Esito
Favorevole al ricorrente (impresa concorrente)
Prevale il privato
La controversia
Le ricorrenti, seconde classificate, hanno contestato l’aggiudicazione del Lotto 4 deducendo l’assoluta insostenibilità e incongruità dell’offerta dell’aggiudicatario, con violazione dell’art. 110 del d.lgs. n. 36/2023, del disciplinare di gara, del principio di immodificabilità dell’offerta e della par condicio, nonché della disciplina sugli sgravi contributivi, sul TFR, sui costi di assenteismo e sul minimale contributivo. Sono stati dedotti anche eccesso di potere per illogicità, irragionevolezza, travisamento, difetto di istruttoria e di motivazione. In particolare, è stato contestato che l’aggiudicatario avesse fondato la congruità dell’offerta sull’applicazione per l’intera durata quadriennale dell’appalto degli sgravi contributivi per lavoratori under 35 e donne, benché tali benefici fossero temporalmente limitati; inoltre, è stata censurata l’omessa considerazione dell’incidenza del minimale contributivo nella determinazione del costo INPS. Gli ulteriori profili riguardavano la modifica dei costi orari della manodopera in sede di verifica dell’anomalia, il calcolo dei costi di assenteismo e l’utilizzo di un divisore errato per il TFR.
La decisione
Il ricorso è stato accolto limitatamente al secondo e al quarto profilo del motivo. Il Collegio ha chiarito che la rimodulazione dei costi della manodopera in sede di verifica dell’anomalia non è di per sé vietata, purché rispetti i minimi salariali inderogabili e sia giustificata da una più efficiente organizzazione aziendale. Tuttavia, l’offerta dell’aggiudicatario aveva considerato gli sgravi contributivi per under 35 e donne per l’intero quadriennio contrattuale, sebbene, al momento della verifica, essi potessero essere utilizzati soltanto per due anni e presupponessero assunzioni a tempo indeterminato entro il 31 dicembre 2025. Il maggior costo contributivo per il secondo biennio, quantificato in € 1.120.465,28, risultava sufficiente a erodere sia la riserva economica sia l’utile dichiarato, determinando una perdita superiore a € 195.000. È stata inoltre riconosciuta l’omessa considerazione del minimale contributivo, anche sulla base del riconoscimento parziale della stessa aggiudicataria, con una sottostima quantificata almeno in € 324.692,50. Sommando i due elementi, le spese risultavano superiori alle entrate e l’offerta doveva ritenersi economicamente insostenibile. L’aggiudicazione è stata quindi annullata. Non è stata disposta direttamente l’aggiudicazione al RTI ricorrente, secondo classificato: ai sensi dell’art. 26 del disciplinare, ARIA dovrà verificare nei suoi confronti il possesso dei requisiti e la congruità dell’offerta, procedendo all’aggiudicazione solo in caso di esito positivo. Non è stata dichiarata l’inefficacia del contratto, poiché il contratto con l’aggiudicatario non risultava stipulato. ARIA è stata condannata al pagamento di € 6.000,00 per spese processuali, oltre accessori e rimborso del contributo unificato.
Norme richiamate
art. 110 d.lgs. 36/2023
La verifica dell’anomalia consente di valutare la sostenibilità dell’offerta; la rimodulazione dei costi della manodopera è ammissibile se rispetta i minimi salariali inderogabili ed è giustificata da una più efficiente organizzazione aziendale.
art. 41, comma 14, d.lgs. 36/2023
L’eventuale ribasso sui costi della manodopera non comporta automaticamente l’esclusione, ma impone la verifica dell’anomalia dell’offerta.
art. 108, comma 9, d.lgs. 36/2023
Rileva, insieme agli artt. 41, comma 14, e 110, comma 1, ai fini della disciplina della verifica dell’anomalia quando l’operatore economico indica costi della manodopera ribassati.
artt. 22 e 23 d.l. 60/2024, convertito in l. 95/2024
Gli sgravi contributivi per le assunzioni di lavoratori under 35 e donne invocati nell’offerta non potevano essere considerati per l’intera durata quadriennale dell’appalto, essendo temporalmente limitati.
art. 2120 c.c.
È stato invocato in relazione al calcolo del costo del TFR, ma il giudice non ha fondato su tale profilo l’accoglimento del ricorso.
art. 4 d.lgs. 216/2023
È stato richiamato dalla ricorrente tra le norme asseritamente violate, senza costituire il fondamento specifico della decisione.
art. 10 d.lgs. 252/2005
È stato richiamato dalla ricorrente tra le norme asseritamente violate, senza costituire il fondamento specifico della decisione.
art. 26 del disciplinare di gara
In caso di esito negativo delle verifiche, la stazione appaltante procederà all’annullamento dell’aggiudicazione... La stazione appaltante aggiudicherà, quindi, al secondo in graduatoria procedendo altresì, alle verifiche...
Dopo l’annullamento dell’aggiudicazione, la stazione appaltante deve verificare requisiti e anomalia dell’offerta del secondo classificato prima di procedere a una nuova aggiudicazione.
art. 122 c.p.a.
Non è stata dichiarata l’inefficacia del contratto perché il contratto con l’aggiudicatario non risultava stipulato.
Massime di principio
- La rimodulazione dei costi della manodopera in sede di verifica dell’anomalia non viola di per sé il principio di immodificabilità dell’offerta, purché rispetti i minimi salariali inderogabili e sia adeguatamente giustificata da una più efficiente organizzazione aziendale.
- La verifica di congruità deve considerare la durata effettiva dell’appalto e la temporaneità dei benefici contributivi: sgravi o esoneri previsti per assunzioni effettuate entro una determinata scadenza non possono essere contabilizzati come risparmi disponibili per l’intero periodo contrattuale, salvo una base normativa certa che ne assicuri l’estensione.
- Un’offerta è economicamente insostenibile quando i costi effettivi, inclusi quelli contributivi correttamente determinati, superano i ricavi, la riserva economica e l’utile dichiarato; tale squilibrio legittima l’annullamento dell’aggiudicazione per esito negativo della verifica di anomalia.
- Dopo l’annullamento dell’aggiudicazione, il secondo classificato non acquisisce automaticamente il diritto all’aggiudicazione: la stazione appaltante deve prima verificare il possesso dei requisiti e la congruità della relativa offerta secondo la lex specialis.
- La mancata considerazione del minimale contributivo nella determinazione del costo del lavoro può rendere inattendibile l’offerta quando comporti una sottostima significativa dei costi e contribuisca a determinare il superamento delle entrate da parte delle spese.
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