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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 2907/2024 del 23/01/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Ricorso per cassazione articolato in due motivi. Primo motivo: censura dell'applicazione dell'aggravante della violenza sulle cose per la manomissione del sigillo antifrode dell'autobotte; il ricorrente sostiene che il sigillo non faceva parte originariamente del bene e non ne alterava la funzionalità, quindi l'aggravante sarebbe erroneamente integrata. Secondo motivo: violazione degli artt. 522 e 129 cod. proc. pen.; si contesta l'estensione al ricorrente dell'aggravante di cui all'art. 61 n. 11 cod. pen. (abuso di prestazione d'opera), che sarebbe relativa a una qualità soggettiva del concorrente e non gli era stata formalmente contestata nel capo di imputazione; il ricorrente rileva che se fosse esclusa tale aggravante il reato risulterebbe prescritto considerata la pena edittale ridotta.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Sul primo motivo ha confermato che la manomissione del sigillo antifrode integra l'aggravante della violenza sulle cose, atteso che rientra nella nozione consolidata secondo cui è aggravante la manomissione di strumenti materiali apposti per la difesa del patrimonio quando essi richiedano attività di ripristino per tornare alla loro funzione. Sul secondo motivo ha ritenuto che l'aggravante di cui all'art. 61 n. 11 cod. pen. possa essere estesa ai concorrenti anche se non formalmente contestata, in quanto si tratta di circostanza di natura oggettiva e imputabile anche in caso di ignoranza colposa; nel caso concreto il collegamento con il fratello lavoratore della parte civile rendeva implausibile l'ignoranza del ricorrente. Pertanto il ricorso è stato respinto; il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa della parte civile, liquidate in euro 3.600,00 oltre accessori di legge.

Norme richiamate

  • art. 625, n. 2, cod. pen.

    L'aggravante della violenza sulle cose si configura anche quando sia stata manomessa la strumentazione o i dispositivi materiali apposti sulla cosa per garantirne la difesa (es. sigilli), indipendentemente dal fatto che tali dispositivi facessero parte 'originariamente' del bene; rileva la necessità di un'attività di ripristino

  • art. 61, n. 11, cod. pen.

    L'aggravante connessa all'abuso della prestazione d'opera è di natura oggettiva e può essere estesa ai concorrenti anche in mancanza di formale contestazione nel capo di imputazione; rileva la conoscenza o l'ignoranza colposa del concorrente secondo il criterio generale di imputazione

  • art. 59, secondo comma, cod. pen.

    art. 59, secondo comma, cod. pen.

    Principio generale di imputazione che consente l'attribuzione di circostanze aggravanti ai concorrenti in base alla loro partecipazione e alla conoscenza o ignoranza colposa delle qualità altrui

  • artt. 522 e 129, cod. proc. pen.

    art. 522 e art. 129 cod. proc. pen.

    Richiamati dal ricorrente come violati per la mancata contestazione formale dell'aggravante; la Corte ha ritenuto però che la natura oggettiva dell'aggravante e la normativa di imputazione rendano irrilevante la mancata formalità nei termini dedotti dall'appellante

Massime di principio

  • La manomissione di sigilli, lucchetti o altri dispositivi posti a protezione di un bene integra l'aggravante della violenza sulle cose se richiede attività di ripristino per ripristinare la funzione protettiva, anche se tali dispositivi non erano parte "originaria" del bene
  • Le circostanze aggravanti di natura oggettiva (es. abuso della prestazione d'opera) possono essere estese ai concorrenti quando sussista conoscenza o ignoranza colposa della qualità che giustifica l'aggravante, e non richiedono sempre una formale contestazione individuale nel capo di imputazione
  • Le censure basate esclusivamente su vizi formali dell'imputazione devono dimostrare che l'erronea contestazione ha inciso sul diritto di difesa o sul fondamento giuridico della condanna; in assenza di ciò la giurisprudenza tende a privilegiare la sostanza dell'imputazione
  • Quando l'esclusione di una specifica aggravante è invocata per ottenere la declaratoria di prescrizione, il giudice valuta l'effettiva incidenza della norma sul trattamento sanzionatorio: il semplice conteggio teorico non basta se la circostanza è correttamente applicata
  • Chi impugna una decisione per la qualificazione giuridica degli elementi deve fare riferimento a consolidati principi giurisprudenziali: la giurisprudenza considera rilevante l'effetto concreto della manomissione sugli strumenti di difesa del bene

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