Cassazione Civile, Sentenza n. 6203/2020 del 05/03/2020
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (contribuente)
La controversia
L’Agenzia delle Entrate aveva rettificato, ai sensi dell’art. 39, comma 1, lett. b), del D.P.R. n. 600 del 1973, la dichiarazione relativa al 2005, rideterminando le rimanenze finali e recuperando un maggior imponibile di Euro 64.353 ai fini Irpef, contributi Inps e Irap. L’accertamento traeva origine dalla mancata dichiarazione, nel 2005, di importi relativi ad acconti ricevuti per la vendita di fabbricati, il cui trasferimento risultava da atti pubblici stipulati nel 2005; l’Ufficio aveva quantificato una differenza di Euro 225.955, acquisendola a tassazione come ricavo non dichiarato. Il contribuente aveva contestato l’accertamento. La Commissione tributaria provinciale di Sassari aveva respinto il ricorso, mentre la Commissione tributaria regionale di Cagliari, sezione staccata di Sassari, con sentenza depositata il 13 marzo 2012, aveva accolto l’appello, rilevando che la rideterminazione delle rimanenze non includeva tutte le componenti necessarie, tra cui i costi di acquisizione del terreno permutato su cui era stato costruito il fabbricato. L’Agenzia ha proposto ricorso per cassazione con due motivi. Con il primo, denunciando violazione degli artt. 109, comma 2, lett. a), e 92, comma 1, del D.P.R. n. 917 del 1986, ha sostenuto che gli acconti non costituivano ricavi e che, non essendosi realizzati ricavi nell’esercizio di riferimento, i costi relativi ai fabbricati non avrebbero potuto essere dedotti, ma avrebbero dovuto essere iscritti tra le rimanenze e rinviati all’esercizio di stipula delle vendite. Con il secondo, ha denunciato manifesta illogicità e carenza della motivazione, censurando il ricorso della CTR a una perizia stragiudiziale di parte, a suo avviso priva di valore probatorio. Il contribuente ha resistito e ha proposto ricorso incidentale condizionato, deducendo la nullità dell’atto per mancata rituale notifica del processo verbale di constatazione.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso principale. Il primo motivo non censurava specificamente la ragione decisiva della sentenza regionale: l’incompletezza della ricostruzione delle rimanenze per l’omessa considerazione di tutte le componenti, incluso il costo del terreno permutato. La Corte ha inoltre rilevato che gli acconti non sono ricavi e che, ai fini della competenza per gli immobili, i corrispettivi si considerano conseguiti alla stipulazione dell’atto; ha ritenuto quindi corretta la loro considerazione nel meccanismo di valutazione delle rimanenze previsto dall’art. 92, comma 1, del D.P.R. n. 917 del 1986. La distinta affermazione dell’Agenzia sui costi di costruzione era carente di autosufficienza, non essendo stati riprodotti gli atti necessari a verificarla. Anche il secondo motivo è stato dichiarato inammissibile: l’Agenzia non aveva riprodotto il contenuto della perizia contestata e la CTR aveva motivato la propria adesione alla relazione, inserendola in una ricostruzione autonoma e logicamente argomentata. Il ricorso incidentale condizionato del contribuente sulla notifica del processo verbale è rimasto assorbito. L’Agenzia è stata condannata alle spese del giudizio di legittimità, liquidate in Euro 3.700 per compensi ed Euro 200 per esborsi, oltre spese generali e accessori di legge.
Norme richiamate
art. 109, comma 2, lett. a), D.P.R. n. 917 del 1986
posto che gli acconti non sono ricavi, in quanto, ai sensi del citato D.P.R. n. 917 del 1986, art. 109, comma 2, “ai fini della determinazione dell’esercizio di competenza: a) i corrispettivi delle cessioni si considerano conseguiti, e le spese di acquisizione dei beni si considerano sostenute, alla data (.4 della stipulazione dell’atto per gli immobili”, i giudici di appello hanno correttamente inserito gli importi in questione nel meccanismo valutativo predisposto dal D.P.R. n. 917 del 1986, art. 92, comma 1
Gli acconti relativi alla cessione di immobili non costituiscono ricavi ai fini della competenza: i corrispettivi delle cessioni immobiliari si considerano conseguiti, e le spese di acquisizione sostenute, alla data della stipulazione dell’atto.
art. 92, comma 1, D.P.R. n. 917 del 1986
i giudici di appello hanno correttamente inserito gli importi in questione nel meccanismo valutativo predisposto dal D.P.R. n. 917 del 1986, art. 92, comma 1, ponendoli in aumento alle rimanenze finali e quindi contrapponendoli alle rimanenze iniziali (costituite dalle rimanenze dell’anno precedente), censurandone altresì l’incompleta individuazione e valutazione da parte dell’Ufficio che non aveva nemmeno tenuto conto, trascurando il costo del terreno permutato, di tutte le componenti che concorrono a determinare il maniera reale il valore delle stesse.
La valutazione delle rimanenze deve includere le componenti necessarie a determinarne il valore reale e attendibile; gli importi pertinenti vanno considerati nel confronto tra rimanenze finali e iniziali.
art. 39, comma 1, lett. b), D.P.R. n. 600 del 1973
L’ufficio, infatti, accertato che la ditta ricorrente per l’anno 2005 aveva erroneamente dichiarato i ricavi non conteggiando un importo già registrato nel 2004 e riferito ad alcune fatture relative ad acconti ricevuti dalla Confidi Commercio in relazione alla vendita di alcuni fabbricati, il cui trasferimento di proprietà risultava da atto pubblico stipulato nel 2005, aveva provveduto ad effettuare un accertamento in maniera analitica ai sensi del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 39, comma 1, lett. b), rideterminando dunque le rimanenze finali.
La disposizione è richiamata quale base dell’accertamento analitico con cui l’Ufficio ha rideterminato le rimanenze finali; la pronuncia non ne enuncia una regola interpretativa ulteriore.
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
Riguardo a tali profili la doglianza svolta dalla ricorrente non muove specifiche censure sulle conclusioni tratte dal giudice di appello, giacchè non contrappone argomentazioni antitetiche a quelle che supportano la decisione impugnata.
La censura di violazione di legge deve confrontarsi specificamente con le ragioni della decisione impugnata; è inammissibile quando non contrappone argomentazioni alle conclusioni che sorreggono la sentenza.
art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
Nel caso in esame, la CTR, lungi dal condividere in modo acritico la perizia di parte, ha esaustivamente motivato le ragioni della propria adesione, frutto di una sostanziale coerenza tra la ricostruzione dei fatti autonomamente operata e le conclusioni esposte dal consulente, seguendo un procedimento logico che non risulta adeguatamente contestato dalla ricorrente, che, semmai, si è limitata a contrapporre una propria ricostruzione delle rimanenze difforme da quella accertata dal giudice di merito e dal perito.
La contestazione della motivazione non è sufficiente se si limita a contrapporre una diversa ricostruzione dei fatti: il giudice di merito può fondare la decisione anche su una perizia stragiudiziale, purché motivi adeguatamente la valutazione e l’adesione alle sue conclusioni.
Massime di principio
- Ai fini della determinazione dell’esercizio di competenza, gli acconti relativi alla cessione di immobili non sono ricavi: il corrispettivo si considera conseguito alla stipulazione dell’atto e la spesa di acquisizione del bene sostenuta alla medesima data.
- La rideterminazione delle rimanenze deve considerare tutte le componenti pertinenti al loro valore reale e attendibile, comprese quelle relative al terreno sul quale è stato realizzato il fabbricato; un accertamento che ne ometta componenti rilevanti non può fondare una ricostruzione completa del valore delle rimanenze.
- Il motivo di ricorso per cassazione deve censurare in modo specifico le ragioni decisive della sentenza impugnata; è inammissibile la doglianza che non contrappone argomenti alle conclusioni poste a fondamento della decisione.
- La perizia stragiudiziale non è un mezzo di prova, ma costituisce una motivata opinione tecnica; il giudice di merito può utilizzarne gli elementi nella valutazione complessiva, anche se contestata, purché spieghi adeguatamente le ragioni della propria adesione.
- La censura di legittimità che contesta il contenuto di una perizia o la ricostruzione contabile deve riprodurre gli atti e i documenti indispensabili a consentirne l’esame; in difetto, il motivo è inammissibile per carenza di autosufficienza.
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